Novità 2025 per il credito d’imposta beni 4.0

La Legge di Bilancio 2025 prevede alcune modiche alla disciplina relativa al credito d’imposta Industria 4.0 spettante alle imprese che nel periodo fino al 31.12.2025 (o 30.6.2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali ed immateriali 4.0.

Abrogazione del credito d’imposta sui beni IMMATERIALI – viene abrogato il credito d’imposta del 10% per gli investimenti in beni IMMATERIALI di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2025, fatta eccezione per gli ordini effettuati entro il 31/12/2024 con pagamento di un acconto almeno del 20%, che potranno beneficiare del credito d’imposta pari al 15% se completati entro il 30/06/2025.

Credito d’imposta per i beni MATERIALI – è confermato l’ammontare del credito d’imposta nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a € 10 milioni.

Limite massimo di spesa – Il credito d’imposta non sarà più concesso in maniera automatica, ma in base all’ordine cronologico delle richieste pervenute, fino all’esaurimento dei fondi.

In particolare è previsto un limite massimo di spesa per lo Stato di 2.200 milioni per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni MATERIALI di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall’1.1 al 31.12.2025 o “prenotati” entro il 31.12.2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, completati entro il 30.6.2026.

Tali fondi verranno attribuiti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al Gse; il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l’invio di nuove richieste per la fruizione dell’agevolazione.

Il predetto limite di spesa NON opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31.12.2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l’impresa invia al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato, utilizzando il modello approvato con il DM 24.4.2024. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il MiMiT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

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