Le Imprese Culturali e Creative (ICC): dai Commercialisti spunti e riflessioni

'Le imprese culturali e creative' è il titolo del documento pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti, curato dalla Commissione di studio 'Economia della cultura: artigianato, PMI, reti e distretti industriali'.

La cultura rappresenta oggi un settore strategico e un motore diretto di produzione di valore economico per il nostro Paese. Con oltre 301.000 imprese attive (il 6,5% del totale nazionale) e un valore aggiunto generato pari a 112,6 miliardi di euro, il Sistema Produttivo Culturale e Creativo incide profondamente sull’economia italiana, arrivando a sfiorare i 303 miliardi di euro se si considera l’indotto, pari al 15,5% dell’intera economia nazionale. 

In questo scenario in forte espansione, le Imprese Culturali e Creative (ICC) offrono opportunità concrete e sostenibili anche per i Dottori Commercialisti, chiamati ad assistere una tipologia di operatori in rapida trasformazione.

Il quadro normativo e i requisiti per la qualifica di ICC 

Per colmare un ritardo storico rispetto agli altri Paesi europei, il legislatore italiano ha introdotto la qualifica di “Impresa Culturale e Creativa” con l’art. 25 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206 (c.d. Legge sul Made in Italy), a cui sono seguiti i necessari decreti attuativi ministeriali.

L’ottenimento di tale qualifica è subordinato a un duplice ordine di requisiti:

  • Requisito soggettivo: la qualifica è trasversale. Può essere assunta da qualunque ente, indipendentemente dalla forma giuridica (società di persone e di capitali, cooperative, consorzi), dai lavoratori autonomi, dagli Enti del Terzo Settore (ETS) che esercitano principalmente in forma di impresa, dalle imprese sociali, dalle associazioni riconosciute, dalle fondazioni e persino dalle start-up innovative. Tutti questi soggetti devono comunque operare in forma di impresa ed essere soggetti passivi d’imposta in Italia.
  • Requisito oggettivo: è richiesto lo svolgimento, in via esclusiva o prevalente, di attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali. Ai fini della verifica del requisito di “prevalenza”, il volume d’affari ai fini IVA derivante da tali attività deve risultare superiore al 50% di quello complessivo.

Aspetti operativi: l’iscrizione nel Registro delle Imprese 

La qualifica di ICC si acquisisce formalmente tramite l’iscrizione in un’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, istituita presso le Camere di Commercio. Questa iscrizione consente di inserire la dicitura “impresa culturale e creativa” o l’acronimo “ICC” nella propria denominazione e negli atti sociali.

Per i professionisti delegati agli adempimenti societari, l’iscrizione avviene telematicamente tramite la Comunicazione Unica d’Impresa. 

Nello specifico, la compilazione richiede di valorizzare la voce “ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE”, utilizzando il modulo S5 (riquadro “BS/ IMPRESA CULTURALE E CREATIVA”) per le imprese in forma societaria e per i soggetti collettivi iscritti al REA, oppure il modulo I2 (riquadro 35) per le imprese individuali. Ai fini del buon esito della pratica, l’ufficio camerale verificherà, tra l’altro, il possesso di un domicilio digitale valido e l’attribuzione all’attività prevalente di un codice ATECO rientrante nella lista allegata ai decreti ministeriali.

Le criticità della disciplina: il punto di vista della professione 

Nonostante il plauso per il riconoscimento istituzionale del settore, il Documento pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti, evidenzia come la normativa presenti alcune lacune tecniche di particolare rilievo per chi svolge attività di consulenza.

  1. Mancanza di controlli periodici: a differenza di quanto accade per le start-up innovative (che richiedono un’attestazione annuale del mantenimento dei requisiti) o per le Imprese Sociali (soggette all’Ispettorato del lavoro), la disciplina delle ICC non prevede l’obbligo di un deposito annuale che certifichi il mantenimento della qualifica. Il controllo sulla perdita dei requisiti (e conseguente cancellazione d’ufficio) appare meno sistematico.
  2. Limiti del sistema ATECO: il legame stretto tra il riconoscimento della qualifica e specifici codici ATECO risulta talvolta rigido, poiché le attuali tassonomie non sempre riescono a mappare efficacemente la fluidità e l’ibridazione tipiche delle attività creative e culturali.
  3. Coordinamento normativo con il Terzo Settore: vi è un’evidente potenziale aporia legislativa per gli Enti non lucrativi. Mentre la norma primaria richiede lo svolgimento dell’attività “in forma di impresa” (presupponendo l’iscrizione al Registro delle Imprese), i decreti attuativi ministeriali aprono l’iscrizione nella sezione speciale anche ai soggetti iscritti esclusivamente al REA, creando un’ambiguità interpretativa per quegli enti che esercitano un’attività economica commerciale ma non in via principale o esclusiva.

Conclusioni 

L’introduzione delle Imprese Culturali e Creative rappresenta uno snodo essenziale per lo sviluppo dell’economia nazionale. 

Per i Dottori Commercialisti, si apre non solo un nuovo filone di adempimenti camerali, ma un ampio spazio per la consulenza strategica, gestionale e fiscale, essenziale per accompagnare queste realtà verso una maggiore solidità manageriale e finanziaria, e per aiutarle a navigare le sfide poste da una normativa ancora perfettibile.

Clicca qui per accedere al documento dei Commercialisti.

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