Mercoledì 12 febbraio 2025

L'importo della mediazione può non risultare dal rogito

a cura di: Notaio Gianfranco Benetti
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L'importo della mediazione può non risultare dal rogito

Da quasi vent’anni - la c.d. Legge Bersani risale al 4 agosto 2006 - l’atto notarile di acquisto immobiliare deve tra l’altro riportare, per dichiarazione giurata delle parti, l’eventuale assistenza del mediatore, con i relativi dati identificativi e l’ammontare della spesa sostenuta dalle parti per tale attività.

Evidentemente non era molto gradita l’emersione della frequente differenza tra quanto richiesto all’acquirente e al venditore. Quest’ultimo finisce infatti spesso per essere il “cliente privilegiato”, di cui occorre conquistarsi la fiducia per acquisire il mandato, anche se poi l’attività di mediazione è ovviamente svolta nell’interesse di entrambe le parti.

Per agevolare questa esigenza di “privacy” si consente ora (l’art. 22 L. 13 dicembre 2024 n. 203 che ha integrato l’art. 35, comma 22, D.L. 223/2006, è entrato in vigore il 12 gennaio) di indicare nel rogito, in alternativa alla spesa sostenuta, “il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’imposto fatturato e la spesa effettivamente sostenuta, nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa”: descrizione dell’assegno o del bonifico effettuato.

Non vi è dubbio che anche tali modalità consentono di conseguire la ratio della norma, volta a ridurre l’evasione fiscale, seppure con strumenti che eccedono il fine, coinvolgendo le parti in responsabilità, penali ove le dichiarazioni non risultassero veritiere, fiscali (disconoscendo ad esempio la tassazione sul valore catastale) ove risultassero anche solo erronee.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Notaio Gianfranco Benetti

Notaio Gianfranco Benetti

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano.

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista. 
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...

professioni legali dell’università di Parma e al Master di I livello presso Ance Como e Politecnico di Milano. 
Autore di pubblicazioni in materia di diritto delle successioni e donazioni, di diritto societario e passaggio generazionale.
Appassionato di vela e istruttore al centro velico di Caprera.

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    Ricevere uno "schema d'atto" dall'Agenzia Entrate può essere un momento delicato, ma è anche un'opportunità per presentare la propria posizione prima che l'atto diventi definitivo. Prima di redigere la memoria difensiva, è fondamentale prestare attenzione a diversi aspetti chiave per massimizzare le possibilità di successo.

    Sono fondamentali alcuni passaggi:

    • comprendere a fondo lo schema d'atto - leggere attentamente e identificare le contestazioni specifiche, gli importi richiesti, le annualità interessate e le norme violate secondo l'Agenzia delle Entrate;
    • verificare che la documentazione su cui si basa l'accertamento sia effettivamente quella in possesso dell'Agenzia e che le citazioni siano accurate;
    • raccogliere la documentazione pertinente che possa confutare le contestazioni mosse e organizzarla in modo logico e facilmente consultabile;
    • valutare i termini di presentazione (scadenze ed eventuali sospensioni dei termini);
    • e a quel punto determinare la strategia difensiva. Le contestazioni dell'Agenzia sono basate su fatti errati? Ci sono precedenti giurisprudenziali o prassi consolidate? Lo schema d'atto presenta vizi di forma (es. mancanza di motivazione, errori nell'indicazione delle norme)?

    La redazione della memoria difensiva diventa dunque il passaggio essenziale della strategia difensiva.
    Prendersi il tempo necessario e i giusti supporti per analizzare tutti questi aspetti prima di agire può fare la differenza nel risultato finale.

    a cura di: Studio Dott. Alvise Bullo
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