QUESTO ARTICOLO HA PIÙ DI 1 ANNO

Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro

Nuove soglie per bilancio abbreviato e micro
Ascolta l'articolo | 03:18
00:00
03:18

Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, in modo tale da tenere conto dell’inflazione registrata negli ultimi anni. I nuovi limiti si applicheranno agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

In particolare:

è stato modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

è stato modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma “micro” quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

infine, con riferimento al bilancio consolidato, è stato modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di euro);
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.

Ai sensi del successivo comma 1-bis dell’art. 27 del DLgs. 127/91 la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici può essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata. In quest’ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono pari a 30.000.000 e 60.000.000 euro.

ALTRI APPROFONDIMENTI
Crediti d’Imposta per locazioni impagate e Sisma Abruzzo nella Dichiarazione 2026

Crediti d’Imposta per locazioni impagate e Sisma Abruzzo nella Dichiarazione 2026

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Guida per recuperare le imposte sui canoni non riscossi e fruire delle agevolazioni per la ricostruzione post-sisma nel Modello 730/2026....
Adeguata verifica della Clientela: nuovi parametri Antiriciclaggio 2026

Adeguata verifica della Clientela: nuovi parametri Antiriciclaggio 2026

Redazione AteneoWeb
Guida all'adeguata verifica della clientela secondo le regole tecniche antiriciclaggio. Livelli di rischio, titolare effettivo e obblighi di controllo 2026....
Schemi di Bilancio e semplificazioni per gli Enti del Terzo Settore: guida ai nuovi limiti

Schemi di Bilancio e semplificazioni per gli Enti del Terzo Settore: guida ai nuovi limiti

FOCUS TEMATICO
Redazione AteneoWeb
Una panoramica sui modelli di bilancio per gli Enti del Terzo Settore. Scopri le soglie di ricavi aggiornate per il rendiconto per cassa e le novità 2026....

Quiz Cybersecurity e Modello 231

La tua azienda è davvero protetta?
Scoprilo in 2 minuti.

Resta sempre aggiornato su fisco, lavoro e normativa

Informazioni chiare e selezionate, pensate per i professionisti, direttamente nella tua e-mail.