La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17062 dell’11 agosto 2016 ha chiarito che la comunicazione di licenziamento avvenuta per lettera raccomandata, anche se rifiutata dal destinatario, si deve ritenere conosciuta.
La Suprema Corte ha infatti precisato che "l’annotazione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto, destinatario oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico, che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell’avviso e, dunque, legittimità e validità della notificazione".