La corte di cassazione con la sentenza n. 7504 del 15 aprile 2016, in contrasto con l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, ha definito inapplicabile alla fattispecie dei contratti d’appalto per la costruzione di fabbricati la limitazione prevista dall’art 8 del DPR 622/72 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto).
Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che rientrano nel concetto di “prestazione di servizi” le operazioni che consistono nell’esecuzione di un lavoro e l’appalto per la costruzione di un fabbricato riflette l’attività lavorativa dell’appaltatore. Quindi se il commettente dell’appalto è un soggetto “esportatore abituale”, si rende applicabile il beneficio della non imponibilità IVA.
Fonte: sentenza n. 7504 della Corte di Cassazione del 15 aprile 2016.