Contenuti del giorno 21/07/2025

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Approfondimenti

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Controllo di Gestione: il primo VERO passo del professionista...
Garante privacy: relazione annuale 2024

Software e documenti

Contratto di convivenza

Scadenze

Dirigenti industria e piccola industria: versamento contributi trimestre precedente (Previndai e Previndapi) - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali relativi alle retribuzioni maturate nel trimestre precedente.
Comunicazioni lavoro in somministrazione - Entro questa data le Agenzie di somministrazione lavoro devono effettuare la comunicazione, al Centro per l'impiego competente, di tutti i rapporti di lavoro instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati. <br />Tale comunicazione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica utilizzando il modello Unificato SOMM.
Versamento contributi FPI - Versamento mensile di contributi dovuti al FPI (Fondo Previdenza Impiegati), relativi al mese precedente, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario. <br />Sono tenute al versamento le imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il C.C.N.L. del settore merci.
Imprese elettriche: comunicazioni all'Agenzia delle Entrate - Entro questa data le imprese elettriche devono provvedere ad effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente. <br /> <br />Le comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline.
Iva Moss: dichiarazione trimestrale IVA e versamento - Termine ultimo, per i soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale Iva Moss, per la trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. Si ricorda che l'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.
Versamento contributi FASC - Versamento mensile di contributi dovuti al FASC (Fondo Agenzi Spedizionieri e Corrieri), relativi al mese precedente, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario. <br />Sono tenute al versamento le imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il C.C.N.L. autotrasporto merci e logistica e il C.C.N.L. agenzie marittime e aeree.
Dichiarazioni: versamento saldo _ANNO_PRECEDENTE_ e primo acconto _ANNO_CORRENTE_ - <p>Entro questo termine i contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ&agrave; di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, Redditi Persone Fisiche 2024 e Redditi SP-Societ&agrave; di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione Irap 2024, Redditi Sc- Societ&agrave; di capitali e dichiarazione Irap 2024), devono provvedere al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo _ANNO_PRECEDENTE_ o di primo acconto per l'anno _ANNO_CORRENTE_ senza alcuna maggiorazione.</p>
Dichiarazioni soggetti Isa: versamento saldo _ANNO_PRECEDENTE_ e primo acconto _ANNO_CORRENTE_ - <p>Entro questo termine:<br>- i soggetti che esercitano attivit&agrave; economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilit&agrave; fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze<br>- i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111<br>- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014<br>- i soggetti che partecipano a societ&agrave;, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto DPR n. 917 del 1986&nbsp;</p> <p>tenuti a effettuare entro il 30 giugno _ANNO_CORRENTE_ i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit&agrave; produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedere entro il 21 luglio _ANNO_CORRENTE_ al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo _ANNO_PRECEDENTE_ o di primo acconto per l'anno _ANNO_CORRENTE_ senza alcuna maggiorazione.</p> <p>Gli stessi contribuenti che si avvalgono della facolt&agrave; di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del Dpr n. 435 del 2001 devono provvedere al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo _ANNO_PRECEDENTE_ o di primo acconto per l'anno _ANNO_CORRENTE_ con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</p>