• Decreto ministeriale 28 settembre 2011

  • Decreto ministeriale 28 settembre 2011
  • Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi. (11A13067)
    Ministero dell'economia e delle finanze
    Decreto ministeriale 28 settembre 2011
    GU 232 del 05/10/2011

    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    (Vista ...)
    Decreta:

    Art. 1
    Gli Stati extracomunitari che sono attualmente considerati come stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono:
    1. Australia;
    2. Brasile;
    3. Canada;
    4. Hong Kong;
    5. India;
    6. Giappone;
    7. Repubblica di Corea;
    8. Messico;
    9. Federazione Russa;
    10. Singapore;
    11. Stati Uniti d'America;
    12. Repubblica del Sudafrica;
    13. Svizzera.

    Art. 2
    La lista di cui all'articolo precedente include, con i medesimi effetti indicati nell'articolo detto, altresì i seguenti territori:
    1. Mayotte;
    2. Nuova Caledonia;
    3. Polinesia francese;
    4. Saint-Pierre e Miquelon;
    5. Wallis e Futuna;
    6. Aruba;
    7. Curacao;
    8. Sint Maarten;
    10. Bonaire;
    11. Sint Eustatius;
    12. Saba.

    Art. 3
    L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sarà soggetta a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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