• Circolare INPS n. 2 del 10.01.2014

  • Circolare INPS n. 2 del 10.01.2014
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    Decreto del Ministro dell?Economia e delle Finanze 12 dicembre 2013 "Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1? gennaio 2014?, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13 dicembre 2013.

     

     

     

    Sommario:

    Variazione all?1% del saggio di interesse legale dal 1? gennaio 2014. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

    Variazione all?1% del saggio di interesse legale dal 1? gennaio 2014.

    Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 13 dicembre 2013 ? stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2013 del Ministro dell?Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1? gennaio 2014, ? stata fissata al?1% la misura del saggio degli interessi legali di cui all?art. 1284 del codice civile.

    Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

    L?art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l?ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).

    Al riguardo, si precisa che tale previsione ? subordinata all?integrale pagamento dei contributi dovuti.

    In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell?accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarit? dei versamenti dovuti.

    La misura dell?1%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1? gennaio 2014.

    Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verr? effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

    Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

    Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall?Istituto a decorrere dal 1? gennaio 2014.

    In relazione a ci? la misura dell?interesse dell?1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1? gennaio 2014.

    A tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni ? stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.

    Allegato N.1

    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    DECRETO 12 dicembre 2013 (GU n. 292 del 13-12-2013)

    Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1?

    gennaio 2014.

    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.

    662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

    che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di

    cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il

    Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura

    sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di

    durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di

    inflazione registrato nell'anno;

    Visto il proprio decreto 12 dicembre 2011, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291, con il quale la misura

    del saggio degli interessi legali e' stata fissata al 2,5 per cento

    in ragione d'anno, con decorrenza dal 1? gennaio 2012;

    Visto il decreto legislativo 1? settembre 1993, n. 385, concernente

    il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

    Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli

    di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato;

    Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare

    l'attuale saggio degli interessi;

    Decreta:

    Art. 1

    La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo

    1284 del codice civile e' fissata all'1 per cento in ragione d'anno,

    con decorrenza dal 1? gennaio 2014.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

    Repubblica italiana.

    Roma, 12 dicembre 2013

    Il Ministro: Saccomanni



    Allegato N.2

    Periodo di validit?

    Saggio di interesse legale

    fino al 15.12.1990

    5%

    16.12.1990 - 31.12.1996

    10%

    01.01.1997 - 31.12.1998

    5%

    01.01.1999 - 31.12.2000

    2,5 %

    01.01.2001 - 31.12.2001

    3,5 %

    01.01.2002 - 31.12.2003

    3 %

    01.01.2004 - 31.12.2007

    2,5 %

    01.01.2008 - 31.12.2009

    3 %

    01.01.2010 - 31.12.2010

    1 %

    01.01.2011 - 31-12-2011

    1,5 %

    01.01.2012 - 31-12-2013

    2,5 %

    01.01.2014 -

    1 %


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