• Risoluzione Agenzia Entrate n.56 del 14.08.2013

  • Risoluzione Agenzia Entrate n.56 del 14.08.2013
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    Istituzione del codice tributo per l?utilizzo delle agevolazioni in riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, in favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana di L?Aquila istituita ai sensi dell' articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni - decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze 26 giugno 2012

     

    L?articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede, al comma 340, le zone franche urbane e, ai commi da 341 a 341-ter, le agevolazioni a favore delle piccole e micro imprese situate nelle predette zone franche urbane.
    Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, all?articolo 10, comma 1-bis, ha previsto l?applicazione di tali agevolazioni ai territori comunali della provincia di L?Aquila individuati e perimetrati dal CIPE quali zona franca urbana.
    Con deliberazione 13 maggio 2010, n. 39/2010, il CIPE ha disposto l?individuazione e la perimetrazione della zona franca urbana del Comune di L?Aquila e l?assegnazione delle relative risorse.
    Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze, del 26 giugno 2012, sono state stabilite le modalit? per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell?articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla Zona Franca Urbana di L?Aquila.
    Tale decreto ha disposto, in particolare, che le agevolazioni previste alle lettere a), b),
    c) e d) del comma 341 dell?articolo 1 della citata legge, sono fruite, nei limiti dell?importo
    concesso dal Ministero dello sviluppo economico, in occasione dei versamenti da effettuarsi ai sensi dell?articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall?Agenzia delle entrate, secondo modalit? e termini definiti con
    provvedimento del Direttore della stessa Agenzia
    Con Provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle entrate del 14 agosto 2013 sono definite le modalit? e i termini di fruizione delle predette agevolazioni.
    Per consentire l?utilizzo dei benefici in parola in riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall?Agenzia delle entrate, ? istituito il seguente codice tributo:
    • "6845? denominato "Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle piccole e micro imprese della ZFU di L?Aquila ? art. 10, c. 1-bis, del d.l. n. 39/2009?
    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo ? esposto nella sezione "Erario? in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati? ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell?agevolazione, nella colonna "importi a debito versati?. Il campo "anno di
    riferimento? ? valorizzato con l?anno d?imposta cui si riferisce l?agevolazione, nel formato "AAAA?.

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