• Provvedimento Agenzia Entrate 21 dicembre 2006

  • Provvedimento Agenzia Entrate 21 dicembre 2006
  • Individuazione di specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio attività e di tipologie di contribuenti, per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria
    Provvedimento Agenzia Entrate 21 dicembre 2006
    GU 3 del 04/01/2007

    IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
    Dispone:

    1. Specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività.
    1.1 Nella dichiarazione di inizio di attività prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in aggiunta a quelle previste dal medesimo articolo, devono essere indicate le seguenti informazioni:
    a) il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e del sito web;
    b) gli estremi catastali degli immobili destinati all'esercizio dell'attività, indicando degli stessi il possesso o la detenzione;
    c) in caso di locazione o comodato, gli estremi di registrazione del relativo contratto;
    d) l'ammontare annuo degli acquisti e delle cessioni che si prevede di effettuare nei confronti di operatori dell'Unione europea;
    e) nel caso di società di persone o società a responsabilità limitata con un numero di soci inferiori a 10 unità, i codici fiscali dei soci e le relative quote di partecipazione;
    f) nel caso in cui sia indicato un codice attività compreso tra i seguenti: 51.47.9 (Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.); 51.56.2 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi); 51.90.0 (Commercio all'ingrosso di altri prodotti); 52.44.B (Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.); 52.48.E (Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.); 74.87.8 (Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.): la tipologia prevalente della clientela, suddivisa in imprese, enti pubblici, consumatori finali, altro; la presenza o l'assenza di luogo di esercizio aperto al pubblico; gli investimenti previsti nel primo anno di esercizio dell'attività, suddivisi fra quelli compresi tra zero e 5.000 euro, tra 5.001 euro e 50.000 euro, tra 50.001 e 200.000 euro, oltre 200.000 euro;
    g) nel caso in cui l'attività sia compresa nel macrosettore Costruzioni e sia gestita in forma societaria, il valore complessivo degli investimenti in beni strumentali già effettuati.
    1.2 L'omissione delle informazioni di cui al punto precedente costituisce esclusivamente elemento di valutazione ai fini della programmazione dei controlli di cui all'art. 37, comma 20, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223.

    2. Tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina il rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.
    2.1 I soggetti che intendono effettuare acquisti, di cui all'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dei beni indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati in attuazione dell'art. 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, presentano una polizza fideiussoria, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o una fideiussione bancaria, nei termini e con le modalità indicate nel punto successivo, utilizzando il fac-simile allegato al presente provvedimento.
    2.2 La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, della durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari annuo presunto, da indicare nella garanzia stessa, e comunque non inferiore a 50.000 euro, è intestata al direttore del competente ufficio delle entrate, e presentata all'ufficio medesimo prima di effettuare gli acquisti di cui al punto 2.1. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria va presentata in relazione agli acquisti effettuati entro i tre anni successivi alla data di attribuzione del numero di partita IVA.

    3. Trattamento dei dati.
    3.1 I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
    3.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, che consentono di eseguire analisi del rischio che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.
    3.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

    4. Sicurezza dei dati.
    4.1 La sicurezza nell'invio dei dati, di cui al punto 1.1, nei casi di trasmissione telematica previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
    4.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.

    5. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
    5.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    Motivazioni.
    Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all'esigenza di rendere più incisiva l'azione di prevenzione nei confronti dei fenomeni di evasione e di frode, creando appositi filtri nella fase di attribuzione della partita IVA, idonei a far emergere con tempestività i soggetti con un profilo da meri «prestanome». Si prevede che la richiesta di informazioni specifiche sulla posizione del soggetto richiedente la partita IVA e sull'attività da svolgere, fissando criteri reali di individuazione di elementi essenziali per l'attività, risulterà di per sè un valido strumento di deterrenza e di possibile riduzione di parte delle richieste non ponderate correttamente dal richiedente. Tali notizie e informazioni costituiranno, inoltre, un momento di esame obiettivo delle posizioni a rischio segnalate dai riscontri automatizzati previsti dalla norma, al fine di decidere in merito agli interventi diretti da eseguire tramite accessi presso i luoghi dichiarati dello svolgimento dell'attività. Infine, risulta un forte elemento dissuasivo la richiesta di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria, prodromica alla possibilità di effettuare acquisti nell'area comunitaria, nei confronti dei soggetti che dichiarano di voler operare in specifici settori commerciali, che in base alle maturate esperienze nell'attività di contrasto dei fenomeni di frode, sono stati già riconosciuti dal legislatore come particolarmente a rischio. Poichè l'intento del legislatore è quello di favorire, nel momento iniziale dell'attività, in cui non si ha una esaustiva conoscenza del profilo del contribuente, l'individuazione tempestiva di soggetti che potenzialmente possono porre in essere frodi all'IVA intracomunitaria, si dispone che, per dare significatività alla norma nel senso indicato, le garanzie di cui sopra debbano essere prestate in relazione agli acquisti di beni di cui all'art. 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, effettuati entro i tre anni - periodo richiamato nella norma con riferimento alla durata della garanzia - successivi alla data di attribuzione del numero di partita IVA.
    I dati e le informazioni pervenuti all'anagrafe tributaria sono utilizzati nel rispetto della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In particolare, con riferimento all'identificazione ed all'autenticazione dell'utente, la sicurezza della trasmissione dei dati è garantita da un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete, in un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono opportunamente tracciate. I particolari sistemi di elaborazione, inoltre, consentono di eseguire analisi del rischio riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di selezionare, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, solo i soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali.

    Riferimenti normativi:
    a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    (omissis)
    b) disciplina normativa di riferimento:
    decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 35 e 60-bis.

    Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Allegato
    FIDEIUSSIONE O POLIZZA FIDEIUSSORIA RILASCIATA AI SENSI DELL'Art. 35, COMMA 15-TER DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 633 E DEL PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    Premesso
    - che la Ditta/società ...., con sede in .... codice fiscale n.
    ..................., (in seguito denominata «Contraente»), è tenuta,
    ai sensi dell'art. 35, comma 15-ter del decreto del Presidente della
    Repubblica n. 633/1972 e del provvedimento del direttore dell'Agenzia
    del ...., a prestare idonea garanzia per un importo rapportato al
    volume d'affari annuo presunto, e comunque non inferiore a 50.000
    euro, intestata al direttore del competente ufficio delle entrate,
    della durata di tre anni dalla data del rilascio;
    - che l'ufficio delle entrate competente è quello di ....;
    - che la suddetta Ditta/società ritiene di conseguire un volume
    d'affari annuo presunto pari a Euro ....;
    Ciò premesso
    La sottoscritta.................................... (in seguito
    denominata «Società o Banca»), in regola con il disposto della legge
    10 giugno 1982, n. 348, con sede legale in .... e per essa il/i
    funzionario/i sig/sigg. ri .... nella sua/loro rispettiva qualità di
    ...., con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, si
    costituisce fideiussore del Contraente;
    - il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi
    causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le
    obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore del
    direttore pro-tempore dell'ufficio delle entrate di .... - alle
    condizioni generali e particolari che seguono, per l'importo
    complessivo garantito di Euro .... e durata fino alla data del
    ....................
    Condizioni generali
    A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società/Banca e
    l'Amministrazione finanziaria.
    Art. 1.
    Oggetto della garanzia
    La Società o Banca garantisce all'Amministrazione finanziaria,
    per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza
    dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento totale o
    parziale delle somme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, gli
    interessi e le sanzioni relativi dovuti dal contribuente a seguito di
    atto amministrativo, emesso ai sensi degli articoli 54 e 55 del
    decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ovvero
    conseguente alla comunicazione prevista dall'art. 54-bis del decreto
    del Presidente della Repubblica n. 633/1972, notificato entro il
    periodo di validità del presente contratto.
    Art. 2.
    Durata della garanzia
    La garanzia prestata con la presente polizza
    fideiussoria/fideiussione bancaria a favore del direttore pro-tempore
    dell'ufficio delle entrate competente ha la validità di tre anni
    dalla data di rilascio. Decorso il termine di cui al
    comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.
    Art. 3.
    Importo massimo della garanzia
    La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo
    indicato in premessa. Tale importo sarà diminuito dell'ammontare
    richiesto a seguito della notifica dell'atto amministrativo di cui
    all'art. 1 per il quale si è proceduti all'escussione della presente
    garanzia.
    Art. 4.
    Inadempimento del contribuente
    L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del
    richiedente non potrà in nessun caso essere opposto
    all'Amministrazione finanziaria.
    Art. 5.
    Avviso di sinistro - Pagamento
    Qualora si verifichino le condizioni per l'escussione della
    garanzia, l'Amministrazione finanziaria, con lettera motivata
    raccomandata a.r. ovvero con altro idoneo mezzo, inviata per
    conoscenza anche al Contraente, può richiedere alla Società/Banca il
    versamento della somma dovuta, fino alla concorrenza dell'importo
    garantito, e la Società/Banca provvederà, senza eccezioni, al
    pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
    Art. 6.
    Rinuncia alla preventiva escussione
    La Società/Banca rinuncia espressamente al beneficio della
    preventiva escussione del Contraente di cui all'art. 1944 codice
    civile.
    Art. 7.
    Surrogazione
    La Società/Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate,
    all'Amministrazione finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni
    di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a
    qualsiasi titolo. L'Amministrazione finanziaria faciliterà le azioni
    di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo
    possesso.
    Art. 8.
    Coesistenza di più garanzie
    Nel caso vi siano una o più polizze fideiussorie/fideiussioni
    bancarie rilasciate a garanzia della disposizione normativa in
    premessa, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi
    ammontari. Nel caso in cui coesistano garanzie rilasciate ai sensi
    dell'art. 35, comma 15-ter, e dell'art. 38-bis del decreto del
    Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, qualora si verifichino
    le condizioni per l'escussione delle stesse, si procederà
    preventivamente all'escussione, fino alla concorrenza dell'ammontare
    massimo garantito, di quella/quelle rilasciata ai sensi del
    richiamato art. 35, comma 15-ter.
    Art. 9.
    Forma delle comunicazioni alla Società/Banca
    Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in
    dipendenza della presente polizza devono essere fatti via fax o per
    mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale
    della Società o alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
    Art. 10.
    Foro competente
    In caso di controversie fra la Società/Banca e l'Amministrazione
    finanziaria è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del
    luogo ove ha sede l'Amministrazione finanziaria stessa.
    Art. 11.
    R i n v i o
    Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente
    polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni
    di legge in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione,
    alle quali le parti integralmente si riportano.
    B) Condizioni generali che regolano il rapporto tra la
    Societa/Banca e il Contraente.
    Art. 12.
    Premio/Commissione
    Il premio/commissione indicato in polizza è dovuto in via
    anticipata e in unica soluzione. In caso di minor durata il premio
    versato resta integralmente acquisito alla Società/Banca.
    Art. 13.
    R i v a l s a
    Il Contraente e i suoi successori e aventi causa si obbligano a
    rimborsare alla Società/Banca, a semplice richiesta, quanto dalla
    stessa pagato all'Amministrazione finanziaria, oltre alle tasse,
    bolli, diritti di quietanza e interessi, rinunciando fino da ora a
    ogni eventuale eccezione in ordine all'effettivo pagamento, comprese
    le eccezioni di cui all'art. 1952 codice civile.
    Art. 14.
    Rivalsa delle spese di recupero
    Gli oneri di qualsiasi natura che la Società/Banca dovrà
    sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti
    dalla presente polizza sono a carico del Contraente.
    Art. 15.
    Controgaranzia
    Nei casi previsti dall'art. 1953 codice civile, la Società/Banca
    può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno
    contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il
    soddisfacimento dell'azione di regresso.
    Art. 16.
    Imposte e tasse
    Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti
    per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori,
    alla polizza e agli atti da essa dipendenti sono a carico del
    Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla
    Societa/Banca.
    Art. 17.
    R i n v i o
    Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente
    polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni
    di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione,
    alle quali le parti integralmente si riportano.
    Art. 18.
    Forma delle comunicazioni alla Società/Banca
    Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in
    dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di
    lettera raccomandata indirizzata alla direzione della società o alla
    agenzia alla quale è assegnata la polizza.
    Art. 19.
    Foro competente
    In caso di controversie fra la Società/Banca e il Contraente è
    competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha
    sede la direzione della Società/Banca.
    IL CONTRAENTE ............
    LA SOCIETÀ/BANCA .............
    Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il
    sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni
    degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
    Art. 13 (Rinuncia ad apporre eccezioni, comprese quelle di cui
    all'art. 1952 del codice civile).
    Art. 15 (Facoltà della Società di chiedere una
    controgaranzia).
    Art. 19 (Deroga alla competenza territoriale).
    IL CONTRAENTE ..............
    Io sottoscritto notaio .... certifico che il sig. /i sigg. ri
    .... domiciliato/i per la carica a .... con i poteri di firma per
    quest'atto in nome e per conto della .............. ....nella
    sua/loro qualità di funzionario/i della stessa, della cui identità
    personale e dei cui poteri ad impegnare la ...., io notaio sono
    certo, ha/hanno apposto in mia presenza la sua/loro firma in calce
    all'atto che precede.
    Data, .................
    Firma, ...........

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