• Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 24.05.2012

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 24.05.2012
  • Istituzione dei codici per il versamento, tramite modello F24 Accise, dei contributi di spettanza della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti
    Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 24.05.2012

    Il decreto interministeriale del 3 febbraio 2011 del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche alle somme dovute alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.
    Con la convenzione del 21 aprile 2011 è stato regolato il servizio di riscossione per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa.
    Ciò premesso, per consentire il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, tramite modello F24 Accise, si istituiscono i seguenti codici, da esporre nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza degli “Importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “ente” del carattere “G”, per i quali di seguito si indicano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di versamento:

    CODICE

    DENOMINAZIONE

    CODICE IDENTIFICATIVO

    RATEAZIONE

    ANNO DI RIFERIMENTO

    GE07

    MAGGIORAZIONE 0,40 CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO

    MATRICOLA iscritto

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    Anno di contribuzione nel formato AAAA

    GE17

    MAGGIORAZIONE 0,40 CONTRIBUTO SOGGETTIVO AUTOLIQUIDAZIONE

    MATRICOLA iscritto

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    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA

    GE27

    MAGGIORAZIONE 0,40 CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO

    MATRICOLA iscritto

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    Anno di contribuzione nel formato AAAA

    GE37

    MAGGIORAZIONE 0,40 CONTRIBUTO INTEGRATIVO AUTOLIQUIDAZIONE

    MATRICOLA iscritto

    COMPILARE

    Anno di produzione del volume d'affari nel formato AAAA

    GE53

    SANZIONE PER TARDIVO/OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO MATERNITA'

    MATRICOLA iscritto

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    Anno di contribuzione nel formato AAAA

    GE54

    INTERESSI DI MORA PER RECUPERO DELLA SANZIONE PER TARDIVO/OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO MATERNITA'

    MATRICOLA iscritto

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    Anno di contribuzione nel formato AAAA

    GE55

    INTERESSI DI DILAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO MATERNITA'

    MATRICOLA iscritto

    COMPILARE

    Anno di contribuzione nel formato AAAA

    GE57

    MAGGIORAZIONE 0,40 CONTRIBUTO MATERNITA'

    MATRICOLA iscritto

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    Anno di contribuzione nel formato AAAA

    GE81

    CONTRIBUTO SOGGETTIVO ACCESSORIO

    MATRICOLA iscritto

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    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA

    GE82

    INTERESSI DI MORA RECUPERO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO ACCESSORIO

    MATRICOLA iscritto

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    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA

    GE83

    SANZIONE PER TARDIVO/OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO ACCESSORIO

    MATRICOLA iscritto

    COMPILARE

    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA

    GE84

    INTERESSI DI MORA PER RECUPERO DELLA SANZIONE PER TARDIVO/OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO ACCESSORIO

    MATRICOLA iscritto

    COMPILARE

    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA

    GE85

    INTERESSI DI DILAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO ACCESSORIO

    MATRICOLA iscritto

    COMPILARE

    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA

    GE87

    MAGGIORAZIONE 0,40 CONTRIBUTO SOGGETTIVO ACCESSORIO

    MATRICOLA iscritto

    COMPILARE

    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA

    Si precisa che i campi “prov” e “mese” presenti nel modello “F24 accise” non devono essere valorizzati.
    Le modalità di compilazione dei campi “codice identificativo” e “rateazione” si applicano anche ai codici tributo istituiti con la risoluzione n. 58/E del 24 maggio 2011, a decorrere dal 5 giugno 2012.
    I codici istituiti con la presente risoluzione sono operativi a partire dal 5 giugno 2012.

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