• Circolare INPS n. 60 del 03.05.2012

  • Circolare INPS n. 60 del 03.05.2012
  • Pescatori “autonomi” Aliquota contributiva per l’anno 2012
    Circolare INPS n. 60 del 03.05.2012

    SOMMARIO: 1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali 2. Aliquota contributiva per l’anno 2012 3. Proroga dello sgravio contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 4. Modalità di versamento

    1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.
    I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
    Per il corrente anno la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata accertata dall’ISTAT nella misura del 2,7 per cento. La misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, risulta come segue:

    Anno 2011 Retribuzione convenzionale
    misura giornaliera € 25,39
    misura mensile (25gg) € 635,00

    Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2012, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.

    2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD
    In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione dell’art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.
    Conseguentemente l’aliquota contributiva per l’anno 2012 resta ferma nella misura del 14,61%.
    Tale aliquota risulta determinata come segue:

    Gestione F.P.L.D. Aliquote Coefficienti di ripartizione
    Base 0,11 0,007529
    Adeguamento 14,50 0,992471
    Totale 14,61 1,000000

    Il contributo mensile per l'anno 2012, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 92,78, così suddiviso:

    F.P.L.D. Contributo mensile
    base 0,70
    adeguamento 92,08
    Totale 92,78

    3. Sgravio contributivo ex art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
    La legge 12 novembre 2011 n.185 all’art.4, comma 55, (legge di stabilità2012)ha previsto una riduzione degli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari già previsti della legge 27/2/1998, n. 30; in particolare è stato disposto che i benefici contributivi per l’anno 2012, si applicano nel limite del 60% e, a decorrere dall’anno 2013, nel limite del 70% .
    Per il 2012 il beneficio consiste pertanto nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino al 60% dell’ammontare stabilito.
    Come già affermato con circolare n. 76 dell’11 maggio 2004 con riferimento alla analoga norma contenuta nell’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo sgravio compete non solo al personale dipendente assicurato in base alle norme di cui alla legge n. 413/1984 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) ed a quello associato in cooperative o compagnie, bensì anche ai pescatori “autonomi”.
    Conseguentemente il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a €. 37,11 così suddiviso:

    F.P.L.D. Contributo mensile
    Base euro 0,28
    Adeguamento euro 36,83
    Totale euro 37,11

    4. Modalità di versamento
    Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
    Con successivo messaggio sarà comunicata la data di spedizione della lettera ai contribuenti contenente le istruzioni per procedere al versamento dei dovuti contributi.
    In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

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