• Circolare INPS n. 44 del 23.03.2012

  • Circolare INPS n. 44 del 23.03.2012
  • Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011 “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011
    Circolare INPS n. 44 del 23.03.2012

    SOMMARIO: Variazione al 2,50% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2012. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche

    Variazione al 2,50% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2012
    Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 15 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (all. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata fissata al 2,50% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile.

    Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
    L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).
    Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
    In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
    La misura del 2,50%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2012.
    Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

    Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche
    Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2012.
    In relazione a ciò la misura dell’interesse del 2,50% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2012.
    A tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.

    (1) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002

    Allegati dal sito INPS:
    Allegato N. 1
    Allegato N. 2

    oppure in Tax & Lex Tasso legale e TUR

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