• Circolare INPS n. 38 del 22.02.2011

  • Circolare INPS n. 38 del 22.02.2011
  • Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2011
    Circolare INPS n. 38 del 22.02.2011

    SOMMARIO: 1. versamenti volontari nelle gestioni artigiani e commercianti 2. versamenti volontari nella Gestione separata

    1) Artigiani e Commercianti
    Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003).
    La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
    L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

    Artigiani Commercianti
    titolari di qualunque età e
    collaboratori di età superiore ai 21 anni 20,00 % 20,09 %

    collaboratori di età non superiore ai 21 anni 17,00 % 17,09 %

    Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2011. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

    ARTIGIANI
    Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
    (Decorrenza 1/01/2011)

    Classi di reddito

    Reddito medio imponibile

    Contribuzione mensile

    20%

    17%

    1

    Fino € 14.552

    14.552

    242,53

    206,15

    2

    da € 14.553 a € 19.300

    16.927

    282,12

    239,80

    3

    da € 19.301 a € 24.048

    21.675

    361,25

    307,06

    4

    da € 24.049 a € 28.796

    26.423

    440,38

    374,33

    5

    da € 28.797 a € 33.544

    31.171

    519,52

    441,59

    6

    da € 33.545 a € 38.292

    35.919

    598,65

    508,85

    7

    da € 38.293 a € 43.041

    40.667

    677,78

    576,12

    8

    da € 43.042

    43.042

    717,37

    609,76

    COMMERCIANTI
    Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
    (Decorrenza 01/01/2011)

    Classi di reddito

    Reddito medio imponibile

    Contribuzione mensile

    20,09%

    17,09%

    1

    Fino € 14.552

    14.552

    243,62

    207,24

    2

    da € 14.553 a € 19.300

    16.927

    283,39

    241,07

    3

    da € 19.301 a € 24.048

    21.675

    362,88

    308,69

    4

    da € 24.049 a € 28.796

    26.423

    442,37

    376,31

    5

    da € 28.797 a € 33.544

    31.171

    521,85

    443,93

    6

    da € 33.545 a € 38.292

    35.919

    601,34

    511,55

    7

    da € 38.293 a € 43.041

    40.667

    680,83

    579,17

    8

    da € 43.042

    43.042

    720,59

    612,99

    N.B.
    La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".

    2) Gestione separata
    L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
    Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2011, come peraltro indicato nella circolare n. 30 /2011, al 26,00%.
    Poiché il minimale per l’accredito contributivo è fissato, per l’anno in € 14.552,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.784,00, su base annua, e ad € 315,33 su base mensile.
    Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati:
    - 30 giugno 2011 per il 1° trimestre 2011 (gennaio – marzo)
    - 30 settembre 2011 per il 2° trimestre 2011 (aprile – giugno)
    - 31 dicembre 2011 per il 3° trimestre 2011 (luglio – settembre)
    - 31 marzo 2012 per il 4° trimestre 2011 (ottobre – dicembre)

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