• Decreto interdirettoriale 24 marzo 2005

  • Decreto interdirettoriale 24 marzo 2005
  • Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai C.A.F. ed ai sostituti d'imposta per l'attività svolta nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
    Ministero dell'economia e delle finanze
    Decreto interdirettoriale 24 marzo 2005
    GU 113 del 17/05/2005

    IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
    per le politiche fiscali
    di concerto con
    IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
    (Visto...)
    Decreta:

    Art. 1.
    1. Il compenso di Euro 14,33 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2004 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 14,62.
    2. Il compenso di Euro 11,46 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2004 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,69.
    3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.

    Art. 2.
    1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 è corrisposto ai Centri di assistenza fiscale, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel decreto 23 febbraio 2004 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il ragioniere generale dello Stato.
    2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
    3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2004 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art. 1.

    Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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