• Circolare INPS n. 22 del 16.02.2010

  • Circolare INPS n. 22 del 16.02.2010
  • Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2010
    Circolare INPS n. 22 del 16.02.2010

    SOMMARIO: 1. versamenti volontari nelle gestioni artigiani e commercianti 2. versamenti volontari nella Gestione separata

    1) Artigiani e Commercianti
    Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003).
    La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
    L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

    Artigiani

    Commercianti

    titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni

    20,00 %

    20,09 %

    collaboratori di età non superiore ai 21 anni

    17,00 %

    17,09 %

    Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2010. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

    ARTIGIANI
    Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
    (Decorrenza 1/01/2010)

    Classi di reddito

    Reddito medio imponibile

    Contribuzione mensile

    20%

    17%

    1

    Fino € 14.334

    14.334

    238,90

    203,07

    2

    da € 14.335 a € 19.006

    16.671

    277,85

    236,17

    3

    da € 19.007 a € 23.678

    21.343

    355,72

    302,36

    4

    da € 23.679 a € 28.350

    26.015

    433,58

    368,55

    5

    da € 28.351 a € 33.022

    30.687

    511,45

    434,73

    6

    da € 33.023 a € 37.694

    35.359

    589,32

    500,92

    7

    da € 37.695 a € 42.363

    40.029

    667,15

    567,08

    8

    da € 42.364

    42.364

    706,07

    600,16

    COMMERCIANTI
    Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
    (Decorrenza 01/01/2010)

    Classi di reddito

    Reddito medio imponibile

    Contribuzione mensile

    20,09%

    17,09%

    1

    Fino € 14.334

    14.334

    239,98

    204,14

    2

    da € 14.335 a € 19.006

    16.671

    279,10

    237,42

    3

    da € 19.007 a € 23.678

    21.343

    357,32

    303,96

    4

    da € 23.679 a € 28.350

    26.015

    435,53

    370,50

    5

    da € 28.351 a € 33.022

    30.687

    513,75

    437,03

    6

    da € 33.023 a € 37.694

    35.359

    591,97

    503,57

    7

    da € 37.695 a € 42.363

    40.029

    670,15

    570,08

    8

    da € 42.364

    42.364

    709,24

    603,33

    N.B.
    La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".

    2) Gestione separata
    L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
    Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2010, come peraltro indicato nella circolare n. 13/2010, al 26,00%.
    Poiché il minimale per l’accredito contributivo è fissato, per l’anno 2010, in € 14.334,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.727,00, su base annua, e ad € 310,58 su base mensile.
    Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati:

    - 30 giugno 2010

    per il 1° trimestre 2010 (gennaio – marzo)

    - 30 settembre 2010

    per il 2° trimestre 2010 (aprile – giugno)

    - 31 dicembre 2010

    per il 3° trimestre 2010 (luglio – settembre)

    - 31 marzo 2011

    per il 4° trimestre 2010 (ottobre – dicembre)

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