• Decreto interministeriale 17 gennaio 2005

  • Decreto interministeriale 17 gennaio 2005
  • Determinazione, per l’anno 2005, delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali
    Decreto interministeriale 17 gennaio 2005
    GU 22 del 28/01/2005

    IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
    di concerto con
    IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
    (Visti...)
    Decreta

    Art. 1. - Retribuzioni convenzionali
    A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2005, e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2005, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l’art. 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

    Art. 2. - Fasce di retribuzione.
    Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1.

    Art. 3. - Frazionabilità delle retribuzioni
    I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

    Art. 4. - Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
    Sulle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1, va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

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