• Circolare INPS n. 128 del 22.11.2007

  • Circolare INPS n. 128 del 22.11.2007
  • Versamenti volontari del settore agricolo - anno 2007
    Circolare INPS n. 128 del 22.11.2007

    SOMMARIO: 1) Lavoratori agricoli dipendenti; 2) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni e imprenditori agricoli professionali; 3) Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. N. 1432/1971: a) Operai agricoli a tempo determinato b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari; 4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o: a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

    PREMESSA
    Si illustrano di seguito le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, per l’anno 2007.

    1. Lavoratori agricoli dipendenti
    Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dovuti per l’anno 2007 al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti risultano modificate rispetto a quelle applicate per l’anno 2006.
    In particolare, nei confronti degli autorizzati ai versamenti volontari con la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, tanto prima che dopo il 31 dicembre 1995, va applicata la variazione in aumento pari allo 0,30 %, disposto dell’art. 1, comma 769, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
    Per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 12 1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari a 26,90%.
    Invece, per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati prima del 31.12.1995 l’aliquota è pari al 25,37, essendo stato applicato anche l’aumento dello 0,70% dovuto per il F.P.L.D.

    Aliquote e Coefficienti di riparto decorrenza 1 gennaio 2007

    Autorizzati entro il
    30 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    Aliquota Base
    0,11%

    0,004336

    Quota Pensione
    25,26%

    0,995664

    Totale IVS
    25,37%

    1,000000

    Autorizzati dopo il 30 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    0,11%


    0,004089

    26,79%


    0,995911

    26,90%


    1,000000

    2. Coltivatori diretti, mezzadri , coloni e imprenditori agricoli professionali
    Per effetto dell’art. 10 della Legge 2 agosto 1990 n. 233 i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.
    Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l’applicazione della percentuale di variazione annua del 2 % verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
    Le aliquote contributive IVS sono state applicate nelle seguenti misure: 18,30% ex art. 7, comma 3, lettera b) della Legge n. 233/90 e successive modificazioni, 2 % ex art. 12, comma 4 della Legge n. 233/90. L’addizionale di cui alla Legge 160/1975, per l’anno 2007, è pari a € 0,57.
    Gli importi dei contributi volontari, come sopra determinati, che devono essere versati dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, per l’anno 2007 sono riportati nella tabella seguente:

    Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria decorrenza 1 gennaio 2007

    Classi

    Classi di reddito settimanale

    Reddito
    settimanale

    medio imponibile

    Quota
    Pensione

    18,30%RM

    Addizionale
    L. 233/90

    2,00%RM

    Addizionale
    L. 160/75

    ( 0,57 x 3)

    Contributo
    Totale

    1°

    Fino a €195,00

    195,00

    35,69

    3,90

    1,71

    41,30 (a)

    2°

    Oltre € 195,00

    Fino a
    € 260,00

    227,50

    41,64

    4,55

    1,71

    47,90 (a)

    3°

    Oltre
    € 260,00

    Fino a €325,00

    292,50

    53,53

    5,85

    1,71

    61,09

    4°

    Oltre
    €325,00

    357,50

    65,43

    7,15

    1,71

    74,29

    (a) ai sensi dell’art. 10, comma 2, della Legge 2/8/1990, n. 233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a :
    - € 48,63 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il 30 dicembre 1995;
    - € 53,86 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 30 dicembre 1995.

    3. Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971

    a) Operai agricoli a tempo determinato
    Come è noto, in conformità alla disposizione di cui all’art.4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
    Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite nell’anno 2007, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2007, risulta essere: Fondo Pensione Lavoratori dipendenti 26,79% più quota base 0,11%. (cfr. circ. 6 marzo 2007 n. 52).
    Si fa presente che, per effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art. 4 del D.lgs. 146\1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con circolare n. 57 del 14 aprile 2006.

    b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari.
    Il comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha fornito l’interpretazione autentica del comma 4, articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
    Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate con Decreto del 9 luglio 2007 dal Ministero competente e valevoli per l’anno 2007.
    Tali retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno e per ciascuna provincia.
    Le aliquote contributive sono quelle previste per gli operai a tempo determinato ( di cui al punto 3.a) per l’anno 2007.
    Si fornisce inoltre la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
    Nella colonna “retribuzione”, è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa.

    Provincia

    Retribuzione

    Contributo Giornaliero

    Contributo Base

    Agrigento

    55,27

    14,81

    0,06

    Alessandria

    60,62

    16,24

    0,07

    Ancona

    57,18

    15,32

    0,06

    Aosta

    57,66

    15,45

    0,06

    Arezzo

    58,40

    15,65

    0,06

    Ascoli Piceno

    54,78

    14,68

    0,06

    Asti

    58,38

    15,64

    0,06

    Avellino

    55,79

    14,95

    0,06

    Bari

    55,59

    14,89

    0,06

    Belluno

    58,56

    15,69

    0,06

    Benevento

    54,64

    14,64

    0,06

    Bergamo

    62,67

    16,79

    0,07

    Biella

    59,32

    15,89

    0,07

    Bologna

    58,53

    15,68

    0,06

    Bolzano

    58,50

    15,67

    0,06

    Brescia

    58,76

    15,74

    0,06

    Brindisi

    51,34

    13,75

    0,06

    Cagliari

    55,26

    14,80

    0,06

    Caltanissetta

    55,44

    14,85

    0,06

    Campobasso

    52,04

    13,94

    0,06

    Caserta

    51,96

    13,92

    0,06

    Catania

    55,84

    14,96

    0,06

    Catanzaro

    52,87

    14,16

    0,06

    Chieti

    53,92

    14,45

    0,06

    Como

    60,23

    16,14

    0,07

    Cosenza

    53,27

    14,27

    0,06

    Cremona

    59,70

    15,99

    0,07

    Crotone

    48,74

    13,06

    0,05

    Cuneo

    58,51

    15,67

    0,06

    Enna

    56,63

    15,17

    0,06

    Ferrara

    57,79

    15,48

    0,06

    Firenze

    57,66

    15,45

    0,06

    Foggia

    60,48

    16,20

    0,07

    Forlì Rimini

    59,04

    15,82

    0,06

    Frosinone

    49,71

    13,32

    0,05

    Genova

    56,45

    15,12

    0,06

    Gorizia

    55,45

    14,86

    0,06

    Grosseto

    57,50

    15,40

    0,06

    Imperia

    54,92

    14,71

    0,06

    Isernia

    51,73

    13,86

    0,06

    La Spezia

    53,67

    14,38

    0,06

    L’Aquila

    54,16

    14,51

    0,06

    Latina

    55,45

    14,86

    0,06

    Lecce

    54,77

    14,67

    0,06

    Lecco

    60,23

    16,14

    0,07

    Livorno

    56,87

    15,24

    0,06

    Lodi

    58,29

    15,62

    0,06

    Lucca

    57,57

    15,42

    0,06

    Macerata

    56,30

    15,08

    0,06

    Mantova

    61,19

    16,39

    0,07

    Massa Carrara

    52,10

    13,96

    0,06

    Matera

    56,24

    15,07

    0,06

    Messina

    54,62

    14,63

    0,06

    Milano

    57,72

    15,46

    0,06

    Modena

    62,15

    16,65

    0,07

    Napoli

    54,04

    14,48

    0,06

    Novara

    59,04

    15,82

    0,06

    Nuoro

    61,91

    16,59

    0,07

    Oristano

    59,01

    15,81

    0,06

    Padova

    59,32

    15,89

    0,07

    Palermo

    56,27

    15,07

    0,06

    Parma

    61,73

    16,54

    0,07

    Pavia

    60,11

    16,10

    0,07

    Perugia

    57,85

    15,50

    0,06

    Pesaro Urbino

    55,71

    14,92

    0.06

    Pescara

    54,61

    14,63

    0,06

    Piacenza

    59,43

    15,92

    0,07

    Pisa

    58,01

    15,54

    0,06

    Pistoia

    61,57

    16,49

    0,07

    Pordenone

    56,62

    15,17

    0,06

    Potenza

    50,65

    13,57

    0,06

    Prato

    57,37

    15,37

    0,06

    Ragusa

    57,64

    15,44

    0,06

    Ravenna

    57,98

    15,53

    0,06

    Reggio Calabria

    51,39

    13,77

    0,06

    Reggio Emilia

    61,99

    16,61

    0,07

    Rieti

    57,80

    15,48

    0,06

    Roma

    73,77

    19,76

    0,08

    Rovigo

    56,82

    15,22

    0,06

    Salerno

    56,35

    15,10

    0,06

    Sassari

    55,58

    14,89

    0,06

    Savona

    55,48

    14,86

    0,06

    Siena

    59,05

    15,82

    0,06

    Siracusa

    57,88

    15,51

    0,06

    Sondrio

    56,47

    15,13

    0,06

    Taranto

    55,23

    14,80

    0,06

    Teramo

    53,53

    14,34

    0,06

    Terni

    54,85

    14,69

    0,06

    Torino

    60,33

    16,16

    0,07

    Trapani

    55,34

    14,83

    0,06

    Trento

    63,24

    16,94

    0,07

    Treviso

    60,58

    16,23

    0,07

    Trieste

    56,26

    15,07

    0,06

    Udine

    55,45

    14,86

    0,06

    Varese

    61,16

    16,38

    0,07

    Venezia

    59,14

    15,84

    0,07

    Verb.C. Ossola

    60,04

    16,08

    0,07

    Vercelli

    60,08

    16,10

    0,07

    Verona

    58,60

    15,70

    0,06

    Vibo Valentia

    52,72

    14,12

    0,06

    Vicenza

    59,38

    15,91

    0,07

    Viterbo

    55,67

    14,91

    0,06

    4. Coloni e mezzadri reinseriti nella Assicurazione Generale Obbligatoria
    Per effetto del D.lgs. 184/1997, art. 7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano contributi volontari di differente importo a seconda se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.

    a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
    Si riportano di seguito gli importi dei contributi volontari per il periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2007, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
    Come è noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997 aggiornata all’indice del costo della vita.

    Classi di Contribuzione

    Retribuzione
    Settimanale

    Retribuzione settimanale
    Media imponibile

    Base
    IVS

    Contributi
    Integrativi

    Totale

    18

    Fino a 174,53

    174,46

    0,19

    32,81

    33,00

    19 oltre

    174,53
    186,08

    180,41

    0,20

    33,37

    33,57

    20 oltre

    186,08
    198,56

    192,44

    0,21

    34,49

    34,70

    21 oltre

    198,56
    212,35

    205,55

    0,23

    35,72

    35,95

    22 oltre

    212,35
    228,03

    220,08

    0,24

    37,08

    37,32

    23 oltre

    228,03
    244,97

    236,35

    0,26

    38,60

    38,86

    24 oltre

    244,97
    261,83

    253,41

    0,28

    40,19

    40,47

    25 oltre

    261,83
    281,28

    271,54

    0,30

    41,88

    42,18

    26 oltre

    281,28
    303,83

    292,73

    0,32

    43,86

    44,18

    27 oltre

    303,83
    326,51

    315,34

    0,35

    45,97

    46,32

    28 oltre

    326,51
    348,83

    337,85

    0,37

    48,08

    48,45

    29 oltre

    348,83
    371,63

    360,42

    0,40

    50,18

    50,58

    30 oltre

    371,63
    393,66

    382,82

    0,42

    52,28

    52,70

    31 oltre

    393,66
    418,93

    406,59

    0,45

    54,50

    54,95

    32 oltre

    418,93
    444,04

    431,65

    0,47

    56,84

    57,31

    33 oltre

    444,04
    469,07

    456,54

    0,50

    59,16

    59,66

    34 oltre

    469,07
    494,26

    481,65

    0,53

    61,51

    62,04

    35 oltre

    494,26
    519,24

    506,61

    0,56

    63,84

    64,40

    36 oltre

    519,24
    544,16

    531,76

    0,58

    66,19

    66,77

    37 oltre

    544,16
    569,09

    556,68

    0,61

    68,51

    69,12

    38 oltre

    569,09
    594,33

    581,80

    0,64

    70,86

    71,50

    39 oltre

    594,33
    619,61

    606,78

    0,67

    73,19

    73,86

    40 oltre

    619,61
    644,29

    631,93

    0,70

    75,54

    76,24

    41 oltre

    644,29
    669,45

    656,89

    0,72

    77,87

    78,59

    42 oltre

    669,45
    694,78

    682,18

    0,75

    80,24

    80,99

    43 oltre

    694,78
    720,00

    707,26

    0,78

    82,58

    83,36

    44 oltre

    720,00
    745,26

    732,55

    0,81

    84,94

    85,75

    45 oltre

    745,26
    770,42

    757,78

    0,83

    87,30

    88,13

    46

    Oltre 770,42

    770,83

    0,85

    88,52

    89,37

    b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997
    Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
    Al riguardo si precisa, che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2007, si devono utilizzare le seguenti modalità:

    Contributo integrativo
    Il contributo integrativo è costituito dalla somma:
    - dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a: € 16,52;
    - dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297).

    Contributo base
    Il contributo base si ottiene applicando l’aliquota dello 0.11% sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

    Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° Classe

    Base IVS

    0,005758

    Quota Pensione

    0,994242

    Totale

    1,000000

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