• Circolare INPS n. 98 del 29.07.2005

  • Circolare INPS n. 98 del 29.07.2005
  • Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2005
    Circolare INPS n. 98 del 29.07.2005

    SOMMARIO: Premessa; 1) Lavoratori agricoli dipendenti; 2) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni; 3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971 a) Operai agricoli a tempo determinato. b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari; 4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

    Premessa
    Si illustrano di seguito le modalità di calcolo, per l’anno in corso, dei contributi volontari relative alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia ed alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

    1. Lavoratori agricoli dipendenti.
    Così come disposto dall’art.3 del Dls. 16 aprile 1997, n. 146, nei confronti dei soggetti autorizzati con la qualifica di lavoratori agricoli, a tempo determinato, indeterminato e assimilati, indipendentemente dalla data di decorrenza dell’autorizzazione, è previsto un aumento della misura di 0,70 punti percentuali dell’aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
    Per quanto concerne, invece, i soggetti autorizzati dopo il 30 dicembre 1995 si applica l’aumento biennale dello 0,50 punti percentuali, ai sensi dell’art. 27, commi 2 bis e ter, della Legge 28 febbraio 1997, n.30.
    Conseguentemente, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 23,67% mentre per quelli autorizzati dopo il 30 dicembre 1995 è pari al 26,17%.
    Per l’anno in corso la retribuzione minima settimanale su cui calcolare i contributi è quella determinata ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 638/1983, e successive modificazioni, pari a € 168,17.
    Le retribuzione medie settimanali sulle quali calcolare il contributo volontario per l’anno in corso sono incrementate in misura di due punti percentuali in relazione alla variazione verificatasi negli indici Istat dei prezzi al consumo.

    Aliquote e Coefficienti di riparto
    Decorrenza 1 gennaio 2005

    Autorizzati entro il
    31 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    Aliquota Base
    0,11%

    0,004647

    Quota Pensione
    23,56%

    0,995353

    Totale IVS
    23,67%

    1,000000

    Autorizzati dopo il 31 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    0,11%

    0,004203

    26,06%

    0,995797

    26,17%

    1,000000

    2. Coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
    Per effetto dell’ art.10 della Legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, coloni e mezzadri pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.
    Anche per i lavoratori autonomi le classi di reddito sono state rivalutate in base alla variazione degli indici Istat sopra citata.
    Le aliquote contributive IVS sono state applicate nelle seguenti misure:
    -18,30% ex art.7, comma 3, lettera b) della Legge n. 233/90 e successive modificazioni;
    -2 % ex art.12, comma 4 della citata Legge n. 233/90.
    L’addizionale di cui alla Legge 3 giugno 1975, n.160 è pari a € 0,55 giornalieri per tre giornate a settimana.
    Conseguentemente gli importi dei contributi volontari settimanali risultano essere:

    Classi di reddito settimanale e contributi
    Decorrenza 1 gennaio 2005

    Classi

    Classi di Reddito Settimanale

    Reddito
    Settimanale
    Medio Imponibile

    Quota
    Pensione
    18,30% RM

    Addizionale
    Legge 233/90
    2,00%RM

    Addizionale
    Legge 160/75
    ( 0,54 x 3)

    Contributo
    Totale

    1°

    Fino a €187,98

    187,98

    34,41

    3,76

    1,65

    39,82 (a)

    2°

    Oltre €187,98
    Fino a € 250,64

    219,31

    40,14

    4,39

    1,65

    46,18 (a)

    3°

    Oltre €250,64
    Fino a €313,30

    281,97

    51,61

    5,64

    1,65

    58,90

    4°

    Oltre
    € 313,30

    344,63

    63,07

    6,90

    1,65

    71,62

    (a) Ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge 233/90, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a:
    - € 46,37 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata entro il 31 dicembre 1995;
    - € 50,57 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

    3. Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971

    a) Operai agricoli a tempo determinato.
    Come è noto, in conformità alla disposizione di cui all’art.4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432. e successive modificazioni ed integrazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
    Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore:
    - Fondo Pensione Lavoratori 26,49%;
    - Quota base 0,11%. (cfr. circ. n. 47 del 15 marzo 2005)
    Se le retribuzioni percepite sono inferiori a quelle spettanti nell’anno 1996 nelle singole province, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell’art.4 del DLGS, 16 aprile 1997, n.146, vanno presi in considerazione i salari medi relativi all’anno 1996, riportati nella circ. n. 211 del 7 dicembre 1999.
    Per le modalità di calcolo si rimanda a quanto precisato nella circ.n. 5 del 15 gennaio 2004, al punto 3a.

    b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari.
    Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 maggio 2005, pubblicato sulla G.U. n.131 dell’8 giugno 2005, sono state determinate le nuove retribuzioni medie giornaliere, per l’anno 2005, previste dall’art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n.488.
    Le retribuzioni medie giornaliere, di seguito riportate, sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia, con i decreti previsti dal citato art. 28 del D.P.R. n. 488/68.
    Le aliquote contributive che debbono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, specificate al punto a.
    Di seguito si fornisce la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente che nella colonna “retribuzione”, è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa.

    Provincia

    Retribuzione

    Contributo Giornaliero

    Contributo Base

    Agrigento

    52,32

    13,86

    0,06

    Alessandria

    57,60

    15,26

    0,06

    Ancona

    54,55

    14,45

    0,06

    Aosta

    56,04

    14,84

    0,06

    Arezzo

    53,58

    14,19

    0,06

    Ascoli Piceno

    50,36

    13,34

    0,06

    Asti

    54,83

    14,52

    0,06

    Avellino

    52,54

    13,92

    0,06

    Bari

    50,86

    13,47

    0,06

    Belluno

    56,24

    14,90

    0,06

    Benevento

    51,27

    13,58

    0,06

    Bergamo

    55,19

    14,62

    0,06

    Biella

    55,17

    14,61

    0,06

    Bologna

    55,76

    14,77

    0,06

    Bolzano

    55,08

    14,59

    0,06

    Brescia

    55,89

    14,81

    0,06

    Brindisi

    50,52

    13,38

    0,06

    Cagliari

    51,82

    13,73

    0,06

    Caltanissetta

    52,46

    13,90

    0,06

    Campobasso

    49,23

    13,04

    0,06

    Caserta

    48,99

    12,98

    0,06

    Catania

    51,69

    13,69

    0,06

    Catanzaro

    52,60

    13,93

    0,06

    Chieti

    51,17

    13,55

    0,06

    Como

    56,71

    15,02

    0,06

    Cosenza

    51,64

    13,68

    0,06

    Cremona

    56,98

    15,09

    0,06

    Crotone

    46,81

    12,40

    0,06

    Cuneo

    58,68

    15,54

    0,07

    Enna

    53,01

    14,04

    0,06

    Ferrara

    55,45

    14,69

    0,06

    Firenze

    54,49

    14,43

    0,06

    Foggia

    57,20

    15,15

    0,06

    Forlì Rimini

    56,38

    14,94

    0,06

    Frosinone

    49,71

    13,17

    0,06

    Genova

    52,07

    13,79

    0,06

    Gorizia

    53,77

    14,24

    0,06

    Grosseto

    54,53

    14,44

    0,06

    Imperia

    50,66

    13,42

    0,06

    Isernia

    51,63

    13,68

    0,06

    La Spezia

    52,44

    13,89

    0,06

    L’Aquila

    52,32

    13,86

    0,06

    Latina

    51,04

    13,52

    0,06

    Lecce

    54,11

    14,33

    0,06

    Lecco

    56,71

    15,02

    0,06

    Livorno

    51,63

    13,68

    0,06

    Lodi

    55,19

    14,62

    0,06

    Lucca

    54,56

    14,45

    0,06

    Macerata

    53,20

    14,09

    0,06

    Mantova

    58,06

    15,38

    0,06

    Massa Carrara

    48,92

    12,96

    0,06

    Matera

    53,97

    14,30

    0,06

    Messina

    51,19

    13,56

    0,06

    Milano

    55,04

    14,58

    0,06

    Modena

    59,02

    15,63

    0,07

    Napoli

    50,68

    13,43

    0,06

    Novara

    55,70

    14,75

    0,06

    Nuoro

    61,27

    16,23

    0,07

    Oristano

    55,53

    14,71

    0,06

    Padova

    57,16

    15,14

    0,06

    Palermo

    52,61

    13,94

    0,06

    Parma

    57,62

    15,26

    0,06

    Pavia

    56,95

    15,09

    0,06

    Perugia

    54,57

    14,46

    0,06

    Pesaro Urbino

    51,88

    13,74

    0.06

    Pescara

    51,61

    13,67

    0,06

    Piacenza

    56,36

    14,93

    0,06

    Pisa

    54,62

    14,47

    0,06

    Pistoia

    58,67

    15,54

    0,07

    Pordenone

    53,78

    14,25

    0,06

    Potenza

    48,95

    12,97

    0,06

    Prato

    54,18

    14,35

    0,06

    Ragusa

    54,39

    14,41

    0,06

    Ravenna

    55,21

    14,63

    0,06

    Reggio Calabria

    48,74

    12,91

    0,06

    Reggio Emilia

    58,29

    15,44

    0,06

    Rieti

    51,10

    13,54

    0,06

    Roma

    56,17

    14,88

    0,06

    Rovigo

    53,79

    14,25

    0,06

    Salerno

    52,92

    14,02

    0,06

    Sassari

    52,32

    13,86

    0,06

    Savona

    51,14

    13,55

    0,06

    Siena

    56,36

    14,93

    0,06

    Siracusa

    53,56

    14,19

    0,06

    Sondrio

    53,54

    14,18

    0,06

    Taranto

    51,86

    13,74

    0,06

    Teramo

    51,07

    13,53

    0,06

    Terni

    51,59

    13,67

    0,06

    Torino

    57,15

    15,14

    0,06

    Trapani

    52,50

    13,91

    0,06

    Trento

    59,86

    15,86

    0,07

    Treviso

    57,62

    15,26

    0,06

    Trieste

    53,55

    14,19

    0,06

    Udine

    52,79

    13,98

    0,06

    Varese

    56,38

    14,94

    0,06

    Venezia

    55,99

    14,83

    0,06

    Verb.C. Ossola

    56,59

    14,99

    0,06

    Vercelli

    56,89

    15,07

    0,06

    Verona

    55,83

    14,79

    0,06

    Vibo Valentia

    50,09

    13,27

    0,06

    Vicenza

    55,05

    14,58

    0,06

    Viterbo

    54,05

    14,32

    0,06

    4) Coloni e mezzadri reinseriti nella Assicurazione Generale Obbligatoria.
    Per effetto del D.lgs 184/1997, art. 7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.

    a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
    Si riportano di seguito gli importi dei contributi volontari dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
    Come è noto, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale, della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita con le modalità sopra specificate:

    Classi di Contribuzione

    Retribuzione
    Settimanale

    Retribuzione Settimanale
    Media Imponibile

    Base
    IVS

    Contributo
    Integrativo

    Totale

    18

    168,25

    168,17

    0,18

    30,88

    31,06

    19

    168,25-179,38

    173,91

    0,19

    31,39

    31,58

    20

    179,38-191,42

    185,52

    0,20

    32,45

    32,65

    21

    191,42-204,71

    198,15

    0,22

    33,58

    33,80

    22

    204,71-219,82

    212,15

    0,23

    34,85

    35,08

    23

    219,82-236,16

    227,85

    0,25

    36,27

    36,52

    24

    236,16-252,41

    244,29

    0,27

    37,75

    38,02

    25

    252,41-271,15

    261,77

    0,29

    39,33

    39,62

    26

    271,15-292,89

    282,19

    0,31

    41,18

    41,49

    27

    292,89-314,76

    303,99

    0,34

    43,15

    43,49

    28

    314,76-336,27

    325,69

    0,36

    45,11

    45,47

    29

    336,27-358,25

    347,44

    0,38

    47,08

    47,46

    30

    358,25-379,49

    369,04

    0,41

    49,03

    49,44

    31

    379,49-403,85

    391,96

    0,43

    51,10

    51,53

    32

    403,85-428,05

    416,12

    0,46

    53,29

    53,75

    33

    428,05-452,18

    440,11

    0,48

    55,46

    55,94

    34

    452,18-476,47

    464,32

    0,51

    57,65

    58,16

    35

    476,47-500,55

    488,38

    0,54

    59,82

    60,36

    36

    500,55-524,57

    512,62

    0,56

    62,01

    62,57

    37

    524,57-548,60

    536,64

    0,59

    64,18

    64,77

    38

    548,60-572,94

    560,86

    0,62

    66,37

    66,99

    39

    572,94-597,31

    584,94

    0,64

    68,55

    69,19

    40

    597,31-621,10

    609,18

    0,67

    70,74

    71,41

    41

    621,10-645,35

    633,24

    0,69

    72,91

    73,60

    42

    645,35-669,77

    657,62

    0,72

    75,12

    75,84

    43

    669,77-694,08

    681,80

    0,75

    77,30

    78,05

    44

    694,08-718,44

    706,18

    0,78

    79,51

    80,29

    45

    718,44-742,68

    730,50

    0,80

    81,71

    82,51

    46

    Ed oltre 742,68

    743,10

    0,82

    82,85

    83,67

    b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997.
    Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
    Al riguardo si precisa, che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno in corso, si devono utilizzare le seguenti modalità:

    Contributo integrativo

    E’ costituito dalla somma:
    - dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a : € 15,67;
    - dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari,
    applicando l’aliquota percentuale pari al 9,04% (aliquota dell’8,54% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art.3 della Legge 29 maggio 1982, n.297).

    Contributo base

    Importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

    Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18a Classe

    Base IVS

    0,005795

    Quota pensione

    0,994205

    Totale

    1,000000

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