• Circolare INPS n. 51 del 23.03.2005

  • Circolare INPS n. 51 del 23.03.2005
  • Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2005
    Circolare INPS n. 51 del 23.03.2005

    SOMMARIO: Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti. Versamenti volontari nella Gestione Separata.\

    1) Artigiani e commercianti.
    Nel confermare integralmente i chiarimenti forniti con circolare n. 96 del 3 giugno 2003, relativamente agli iscritti alle Gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali autorizzati alla prosecuzione volontaria si rammenta che la relativa contribuzione si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori di cui alla legge 2 agosto 1990 n. 233 e successive modifiche e integrazioni, al reddito medio di ciascuna delle previste otto classi di reddito .
    Pertanto, l’importo dei contributi volontari degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
    a) prosecutori volontari nella gestione “Artigiani”
    17,20%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
    14,20%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
    b) prosecutori volontari nella gestione “Commercianti”
    17,59%, per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
    14,59%, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.
    Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte due specifiche tabelle di contribuzione da applicare con effetto dal 1° gennaio 2005.

    ARTIGIANI
    Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
    (Decorrenza 01/01/2005)

    Classi di reddito

    Reddito medio imponibile

    Contribuzione mensile

    17,20% RM

    14,20%RM

    1

    Fino € 13.133

    13.133

    188,24

    155,41

    2

    da € 13.134 a € 17.384

    15.259

    218,71

    180,57

    3

    da € 17.385 a € 21.635

    19.510

    279,64

    230,87

    4

    da € 21.636 a € 25.886

    23.761

    340,57

    281,17

    5

    da € 25.887 a € 30.137

    28.012

    401,51

    331,48

    6

    da € 30.138 a € 34.388

    32.263

    462,44

    381,78

    7

    da € 34.389 a € 38.640

    36.515

    523,38

    432,09

    8

    da € 38.641

    38.641

    553,85

    457,25

    COMMERCIANTI
    Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
    (Decorrenza 01/01/2005)

    Classi di reddito

    Reddito medio imponibile

    Contribuzione mensile

    17,59% RM

    14,59%RM

    1

    Fino € 13.133

    13.133

    192,51

    159,68

    2

    da € 13.134 a € 17.384

    15.259

    223,67

    185,52

    3

    da € 17.385 a € 21.635

    19.510

    285,98

    237,21

    4

    da € 21.636 a € 25.886

    23.761

    348,30

    288,89

    5

    da € 25.887 a € 30.137

    28.012

    410,61

    340,58

    6

    da € 30.138 a € 34.388

    32.263

    472,92

    392,26

    7

    da € 34.389 a € 38.640

    36.515

    535,25

    443,96

    8

    da € 38.641

    38.641

    566,41

    469,81

    N.B.
    La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile"

    2) Gestione separata.
    L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni dell'articolo 7 del D.Lgs. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
    Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2005, come peraltro indicato nella circolare n. 8/2005, al 17,50%.
    Si evidenzia, al riguardo, che ai sensi dell’art. 45 del DL. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale deve essere aumentata di un punto in riferimento alla quota di reddito eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
    Conseguentemente, sulla quota parte dell’importo medio dei compensi percepiti eccedente tale limite di reddito (pari per l’anno 2005 a €.38.641,00), l’aliquota IVS sarà applicata nella misura del 18,50%.
    Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato a mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità degli autorizzati.
    Considerato che la copertura assicurativa di un intero anno si acquisisce in presenza di versamenti complessivamente non inferiori al valore ottenuto applicando l’aliquota IVS al minimale di reddito vigente nella gestione Commercianti (per il 2005 pari ad €. 13.313,00 annui e ad €.1.109,00 mensili), tenuto conto del predetto minimale di reddito e dell’aliquota IVS vigente (17,50%), l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a €. 2.330,00, su base annua, e ad €. 194,15, su base mensile.

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