• Circolare INPS n. 135 del 30.09.2004

  • Circolare INPS n. 135 del 30.09.2004
  • Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2004
    Circolare INPS n. 135 del 30.09.2004

    SOMMARIO: 1) Lavoratori agricoli dipendenti; 2) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni; 3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. n. 1432/1971; 4) Contributi volontari dovuti da coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria: a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997

    1. Lavoratori agricoli dipendenti.
    Come è noto per effetto del D.Lgs n.184/1997 le aliquote poste a base del calcolo per la determinazione delle somme da versare da parte dei prosecutori volontari, risultano diversificate con riferimento alla data di decorrenza dell’autorizzazione.
    A riguardo si rileva, altresì, che per l’anno 2004 nei confronti dei soggetti autorizzati con la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato, indeterminato e assimilati, indipendentemente dalla data di decorrenza dell’autorizzazione è previsto un aumento della misura di 0,70 percentuali dell’aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, così come disposto dall’art.3 della Legge 146/1997.
    Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2004 per i lavoratori agricoli autorizzati ante 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 22,97% mentre per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 è pari al 24,97%.

    Aliquote e Coefficienti di riparto
    Decorrenza 1 gennaio 2004

    Autorizzati prima del 31 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    Aliquota Base
    0,11%

    0,004789

    Quota Pensione 22,86%

    0,995211

    Totale IVS
    22,97%

    1,000000

    Autorizzati dal 31 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    0,11%

    0,004405

    24,86%

    0,995595

    24,97%

    1,000000

    2. Coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
    Per effetto dell’art.10 della Legge 233/1990 i coltivatori diretti, coloni e mezzadri pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale.
    Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l’applicazione della percentuale di variazione annua del 2,5% verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra la medie dell’anno 2003 e la media dell’anno 2002.
    Le aliquote contributive IVS sono state applicate nelle seguenti misure: 18,30% ex art. 7, comma 3, lettera b) della Legge n. 233/90 e successive modificazioni, 2 % ex art. 12, comma 4 della Legge n. 233/90.
    L’addizionale di cui alla Legge 160/1975 è pari a € 0,54.per l’anno 2004.
    Gli importi dei contributi volontari che debbono versare i coltivatori diretti per l’anno 2004 sono riportati nella tabella seguente:

    Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria
    Decorrenza 1 gennaio 2004

    1°

    Fino a €184,29

    184,29

    33,73

    3,69

    1,62

    39,04 (a)

    2°

    Oltre €184,29
    Fino a € 245,72

    215,01

    39,35

    4,31

    1,62

    45,28 (a)

    3°

    Oltre €245,72
    Fino a €307,15

    276,44

    50,59

    5,53

    1,62

    57,74

    4°

    Oltre € 307,15

    337,87

    61,84

    6,76

    1,62

    70,22

    (a) Ai sensi dell’art.10, comma 2 della Legge 2/8/1990 n. 233 l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a:
    - € 45,46 settimanali se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
    - € 48,76 settimanali se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

    3. Contributi integrativi di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971
    a) Operai agricoli a tempo determinato.
    Al riguardo, in conformità con la disposizione di cui all’art.4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
    Si ricorda che l’integrazione può essere richiesta fino alla concorrenza di 270 giornate.
    Pertanto i contributi integrativi dovranno essere commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite nell’anno 2004, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che per l’anno 2004 risulta essere: Fondo Pensione Lavoratori 26,29% più quota base 0,11%.
    Circa le modalità di calcolo si rimanda a quanto precisato nella circ. n. 5 del 15 gennaio 2004.
    Se le retribuzioni corrisposte sono inferiori a quelle spettanti nell’anno 1996, nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 4 del DLGS, 16 aprile 1997, n. 146 saranno validi i salari medi relativi all’anno 1996, riportati nella circ. n. 211 del 7 dicembre 1999
    b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari.
    Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 maggio 2004 sono state determinate le nuove retribuzioni medie giornaliere per l’anno 2004 previste dall’art. 28 del D.P.R. 27 Aprile 1968, n. 488.
    Le retribuzioni medie giornaliere, riportate in allegato, sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia in conformità ai decreti previsti dall’art. 28 D.P.R. n. 488/68.
    Le aliquote contributive essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato sopra specificate per l’anno 2004.
    Di seguito si fornisce la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente che nella colonna “retribuzione” è indicata la retribuzione giornaliera imponibile individuata nel decreto direttoriale in premessa.

    Provincia

    Retribuzione

    Contributo Giornaliero

    Contributo Base

    Agrigento

    51,59

    13,56

    0,06

    Alessandria

    55,75

    14,66

    0,06

    Ancona

    52,38

    13,77

    0,06

    Aosta

    54,91

    14,44

    0,06

    Arezzo

    51,01

    13,41

    0,06

    Ascoli Piceno

    50,36

    13,24

    0,06

    Asti

    53,15

    13,97

    0,06

    Avellino

    50,96

    13,40

    0,06

    Bari

    50,86

    13,37

    0,06

    Belluno

    53,51

    14,07

    0,06

    Benevento

    50,78

    13,35

    0,06

    Bergamo

    53,27

    14,00

    0,06

    Biella

    54,43

    14,31

    0,06

    Bologna

    53,68

    14,11

    0,06

    Bolzano

    52,55

    13,82

    0,06

    Brescia

    53,89

    14,17

    0,06

    Brindisi

    50,52

    13,28

    0,06

    Cagliari

    51,09

    13,43

    0,06

    Caltanissetta

    51,18

    13,46

    0,06

    Campobasso

    48,63

    12,78

    0,05

    Caserta

    48,92

    12,86

    0,06

    Catania

    51,38

    13,51

    0,06

    Catanzaro

    52,40

    13,78

    0,06

    Chieti

    50,64

    13,31

    0,06

    Como

    55,01

    14,46

    0,06

    Cosenza

    49,87

    13,11

    0,06

    Cremona

    54,87

    14,43

    0,06

    Crotone

    46,72

    12,28

    0,06

    Cuneo

    53,51

    14,07

    0,06

    Enna

    51,97

    13,66

    0,06

    Ferrara

    52,94

    13,92

    0,06

    Firenze

    52,81

    13,88

    0,06

    Foggia

    55,55

    14,60

    0,06

    Forlì Rimini

    54,12

    14,23

    0,06

    Frosinone

    49,71

    13,07

    0,06

    Genova

    50,64

    13,31

    0,06

    Gorizia

    51,75

    13,61

    0,06

    Grosseto

    52,50

    13,80

    0,06

    Imperia

    50,66

    13,32

    0,06

    Isernia

    50,10

    13,17

    0,06

    La Spezia

    50,15

    13,18

    0,06

    L’Aquila

    51,82

    13,62

    0,06

    Latina

    50,44

    13,26

    0,06

    Lecce

    53,68

    14,11

    0,06

    Lecco

    55,01

    14,46

    0,06

    Livorno

    51,39

    13,51

    0,06

    Lodi

    53,32

    14,02

    0,06

    Lucca

    52,78

    13,88

    0,06

    Macerata

    51,66

    13,58

    0,06

    Mantova

    55,91

    14,70

    0,06

    Massa Carrara

    48,38

    12,72

    0,05

    Matera

    53,37

    14,03

    0,06

    Messina

    50,92

    13,39

    0,06

    Milano

    52,88

    13,90

    0,06

    Modena

    58,03

    15,26

    0,06

    Napoli

    50,45

    13,26

    0,06

    Novara

    54,24

    14,26

    0,06

    Nuoro

    55,61

    14,62

    0,06

    Oristano

    53,24

    14,00

    0,06

    Padova

    53,82

    14,15

    0,06

    Palermo

    51,64

    13,58

    0,06

    Parma

    56,08

    14,74

    0,06

    Pavia

    54,84

    14,42

    0,06

    Perugia

    52,84

    13,89

    0,06

    Pesaro Urbino

    51,48

    13,53

    0.06

    Pescara

    49,65

    13,05

    0,05

    Piacenza

    54,01

    14,20

    0,06

    Pisa

    52,30

    13,75

    0,06

    Pistoia

    56,43

    14,84

    0,06

    Pordenone

    51,67

    13,58

    0,06

    Potenza

    47,56

    12,50

    0,06

    Prato

    52,53

    13,81

    0,06

    Ragusa

    54,78

    14,40

    0,06

    Ravenna

    52,58

    13,82

    0,06

    Reggio Calabria

    48,71

    12,81

    0,06

    Reggio Emilia

    56,93

    14,97

    0,06

    Rieti

    51,11

    13,44

    0,06

    Roma

    50,75

    13,34

    0,06

    Rovigo

    51,72

    13,60

    0,06

    Salerno

    51,15

    13,45

    0,06

    Sassari

    51,59

    13,56

    0,06

    Savona

    50,95

    13,39

    0,06

    Siena

    54,10

    14,22

    0,06

    Siracusa

    51,58

    13,56

    0,06

    Sondrio

    51,65

    13,58

    0,06

    Taranto

    49,03

    12,89

    0,06

    Teramo

    49,20

    12,93

    0,06

    Terni

    50,02

    13,15

    0,06

    Torino

    55,24

    14,52

    0,06

    Trapani

    51,19

    13,46

    0,06

    Trento

    57,94

    15,23

    0,06

    Treviso

    55,12

    14,49

    0,06

    Trieste

    51,40

    13,51

    0,06

    Udine

    50,67

    13,32

    0,06

    Varese

    54,89

    14,43

    0,06

    Venezia

    53,05

    13,95

    0,06

    Verb.C. Ossola

    54,77

    14,40

    0,06

    Vercelli

    54,91

    14,44

    0,06

    Verona

    53,79

    14,14

    0,06

    Vibo Valentia

    50,06

    13,16

    0,06

    Vicenza

    53,65

    14,10

    0,06

    Viterbo

    51,21

    13,46

    0,06

    4) Contributi volontari dovuti per l’anno 2003 da coloni e mezzadri reinseriti nella Assicurazione Generale Obbligatoria.
    Per effetto del D.lgs. 184/1997, art. 7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato Decreto Legislativo.
    a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
    Si riportano di seguito gli importi dei contributi volontari per il periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2004, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
    Come è noto l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita, calcolato dall’Istat pari a +2,5%.

    Classi di Contribuzione

    Retribuzione
    Settimanale

    Retribuzione settimanale
    Media imponibile

    Base
    IVS

    Contributi
    Integrativi

    Totale

    18

    164,95

    164,87

    0,18

    30,13

    30,31

    19

    164,95-175,86

    170,50

    0,19

    30,63

    30,82

    20

    175,86-187,67

    181,88

    0,20

    31,66

    31,86

    21

    187,67-200,70

    194,26

    0,21

    32,78

    32,99

    22

    200,70-215,51

    207,99

    0,23

    34,02

    34,25

    23

    215,51-231,53

    223,38

    0,25

    35,40

    35,65

    24

    231,53-247,46

    239,50

    0,26

    36,87

    37,13

    25

    247,46-265,83

    256,64

    0,28

    38,42

    38,70

    26

    265,83-287,15

    276,66

    0,30

    40,23

    40,53

    27

    287,15-308,59

    298,03

    0,33

    42,16

    42,49

    28

    308,59-329,68

    319,30

    0,35

    44,09

    44,44

    29

    329,68-351,23

    340,63

    0,38

    46,01

    46,39

    30

    351,23-372,05

    361,80

    0,40

    47,93

    48,32

    31

    372,05-395,93

    384,27

    0,42

    49,96

    50,38

    32

    395,93-419,66

    407,96

    0,45

    52,10

    52,55

    33

    419,66-443,31

    431,48

    0,47

    54,23

    54,70

    34

    443,31-467,13

    455,22

    0,50

    56,37

    56,87

    35

    467,13-490,74

    478,80

    0,53

    58,50

    59,03

    36

    490,74-514,28

    502,57

    0,56

    60,65

    61,21

    37

    514,28-537,84

    526,12

    0,58

    62,78

    63,36

    38

    537,84-561,71

    549,86

    0,60

    64,93

    65,53

    39

    561,71-585,60

    573,47

    0,63

    67,06

    67,69

    40

    585,60-608,92

    597,24

    0,66

    69,21

    69,87

    41

    608,92-632,70

    620,82

    0,69

    71,34

    72,03

    42

    632,70-656,64

    644,73

    0,71

    73,50

    74,21

    43

    656,64-680,47

    668,43

    0,74

    75,65

    76,39

    44

    680,47-704,35

    692,33

    0,76

    77,81

    78,57

    45

    704,35-728,12

    716,18

    0,79

    79,96

    80,75

    46

    Ed oltre 728,12

    728,52

    0,80

    81,08

    81,88

    b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997.
    Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
    Al riguardo si precisa che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2004 si devono utilizzare le seguenti modalità

    Contributo integrativo
    E’ costituito dalla somma tra:
    - l’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a : € 15,22;
    - l’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolata sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,04% (aliquota dell’8,54% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all’art. 3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297).

    Contributo base
    Importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

    Coefficienti di riparto (calcolati sulla 18a classe)
    Decorrenza 1 gennaio 2004

    Base IVS 0,005939
    Quota Pensione 0,994061
    Totale 1,000000

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