• Circolare INPS n. 5 del 15.01.2004

  • Circolare INPS n. 5 del 15.01.2004
  • Versamenti volontari del settore agricolo - anno 2003
    Circolare INPS n. 5 del 15.01.2004

    SOMMARIO: 1) Lavoratori agricoli dipendenti; - 2) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni; - 3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. n.1432/1971: a) Operai agricoli a tempo determinato, b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari; - 4) Contributi volontari dovuti da coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria: a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.

    1. Lavoratori agricoli dipendenti.
    Si ricorda che per effetto del D.lgs n. 184/1997 le aliquote poste a base del calcolo per la determinazione delle somme da versare da parte dei prosecutori volontari, risultano diversificate con riferimento alla data di decorrenza dell'autorizzazione.
    Al riguardo si rileva altresì che per l’anno 2003 nei confronti dei soggetti autorizzati con la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato, indeterminato e assimilati, indipendentemente dalla data di decorrenza dell'autorizzazione, è previsto un aumento della misura di 0,70 punti percentuali dell'aliquota del contributo dovuto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, così come disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
    Per quanto concerne, invece, i soggetti autorizzati con decorrenza dal 31 dicembre 1995, si applica l'aumento biennale nella misura dello 0,50 punti percentuali ai sensi dell'art. 27, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30.
    Conseguentemente a partire dal 1° gennaio 2003 per i lavoratori agricoli autorizzati ante 31 dicembre 1995 l'aliquota è pari al 22,27%, mentre per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 è pari al 24,27%.

    Aliquote e Coefficienti di riparto
    Decorrenza 1 gennaio 2003

    Autorizzati prima del
    31 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    Aliquota Base
    0,11%

    0,004939

    Quota Pensione
    22,16%

    0,995061

    Totale IVS
    22,27%

    1,000000

    Autorizzati dal
    31 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    0,11%

    0,004532

    24,16%

    0,995468

    24,27%

    1,000000

    2. Coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
    Per effetto dell'art.10 della legge 233/1990 i coltivatori diretti, coloni e mezzadri pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale
    Gli importi dei contributi volontari che devono versare i coltivatori diretti per l'anno 2003 sono riportati nella tabella che segue.
    Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l'applicazione della percentuale di variazione annua del +2,4% verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo nell’anno 2002.
    Le aliquote contributive IVS sono state applicate nelle seguenti misure: 18,30% ex art. 7, comma 3 lettera b) della legge n. 233/90 e successive modificazioni, 2% ex art. 12, comma.4 della Legge n. 233/90. L'addizionale di cui alla Legge 160/1975 per l'anno 2003 è di € 0,53.

    Classi di reddito settimanale e contributi ai fini della prosecuzione volontaria
    Decorrenza 1 gennaio 2003

    Numero
    Classi

    Classi di reddito
    settimanali

    Reddito
    Settimanale
    Medio
    Imponibile

    Quota pensione

    18,30% RM

    Addizionale
    Legge 233/90
    2,00% RM

    Addizionale
    Legge 160/75
    (0,53 x 3)

    Contributo
    totale

    1°

    fino a € 179,79

    € 179,79

    € 32,91

    € 3,60

    € 1,59

    € 38,10(a)

    2°

    oltre € 179,79
    fino a € 239,72

    € 209,76

    € 38,39

    € 4,20

    € 1,59

    € 44,18(a)

    3°

    Oltre a € 239,72
    Fino a € 299,65

    € 269,69

    € 49,36

    € 5,40

    € 1,59

    € 56,35

    4°

    oltre € 299,65

    € 329,62

    € 60,33

    € 6,60

    € 1,59

    € 68,52

    (a) Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge 2 agosto 1990, n. 233 l'importo del contributo settimanale non può essere inferiore a:
    € 44,35 settimanali se l''autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
    € 47,57 settimanali se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre1995.

    3. Contributi integrativi di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971.

    a) Operai agricoli a tempo determinato.

    Come è noto, in conformità con la disposizione di cui all'art. 4 del D.P.R. n.1432/1971 e successive modificazioni, l'importo del contributo integrativo volontario è pari a quello del contributo agricolo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
    Detta integrazione può essere richiesta fino alla concorrenza di 270 giornate.
    Pertanto i contributi integrativi dovranno essere commisurati all'imponibile contributivo dovuto sulle retribuzioni percepite nell'anno 2003.
    Ai fini del calcolo del contributo occorre:
    - determinare l'ammontare della retribuzione in misura intera complessivamente percepita dal lavoratore nell'anno (dal computo deve essere, quindi esclusa la retribuzione in misura ridotta);
    - dividere l'ammontare predetto per il numero delle giornate retribuite in misura intera nell'anno;
    - applicare alla retribuzione media giornaliera così determinata l'aliquota IVS vigente nel settore agricolo che per l'anno 2003 risulta essere: Fondo Pensione lavoratori 26,09% più quota base 0,11%.
    Si precisa, inoltre che il calcolo delle giornate di integrazione per gli operai agricoli che usufruiscono delle provvidenze di cui all'art. 21, comma 6, della legge 223/1991, deve essere effettuato in base alla retribuzione effettiva corrisposta nell'anno calamitato e fino al numero di giornate complessivamente risultanti dalla sottrazione tra 270 e le giornate riconosciute per calamità.
    Se le retribuzioni corrisposte sono inferiori a quelle spettanti nell'anno 1996, nelle singole province, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. 16 aprile 1997, n.146 saranno validi i salari medi anno 1996 riportati nella circ. n.211 del 7 dicembre 1999.

    b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari.

    Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 19 maggio 2003 sono state determinate le nuove retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 2003 previste dall'art. 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
    Le retribuzioni medie giornaliere, riportate in allegato, sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari , limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall'art. 28, D.P.R.. n. 488/68.
    Le aliquote contributive che debbono essere applicate sono quelle dovute al Fondo pensione lavoratori dipendenti per gli operai a tempo determinato sopra specificate per l'anno 2003.
    Di seguito si fornisce la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente che nella prima colonna è rappresentata la retribuzione giornaliera imponibile indicata nel decreto direttoriale in premessa.

    Provincia

    Retribuzione

    Contributo Giornaliero

    Contributo Base

    Agrigento

    49,87

    13,01

    0,05

    Alessandria

    54,7

    14,27

    0,06

    Ancona

    51,44

    13,42

    0,06

    Aosta

    54,83

    14,31

    0.06

    Arezzo

    50,00

    13,05

    0,06

    Ascoli Piceno

    49,40

    12,89

    0,05

    Asti

    52,10

    13,59

    0,06

    Avellino

    49,88

    13,01

    0,05

    Bari

    50,86

    13,27

    0,06

    Belluno

    53,47

    13,95

    0,06

    Benevento

    49,12

    12,82

    0,05

    Bergamo

    51,91

    13,54

    0,06

    Biella

    53,40

    13,93

    0,06

    Bologna

    52,28

    13,64

    0,06

    Bolzano

    51,47

    13,43

    0,06

    Brescia

    52,89

    13,80

    0,06

    Brindisi

    50,52

    13,18

    0,06

    Cagliari

    50,17

    13,09

    0,06

    Caltanissetta

    50,23

    13,11

    0,06

    Campobasso

    47,08

    12,28

    0,05

    Caserta

    47,97

    12,52

    0,05

    Catania

    50,42

    13,15

    0,06

    Catanzaro

    48,92

    12,76

    0,05

    Chieti

    49,43

    12,90

    0,05

    Como

    53,93

    14,07

    0,06

    Cosenza

    47,44

    12,38

    0,05

    Cremona

    53,81

    14,04

    0,06

    Crotone

    46,10

    12,03

    0,05

    Cuneo

    52,55

    13,71

    0,06

    Enna

    51,49

    13,43

    0,06

    Ferrara

    51,73

    13,50

    0,06

    Firenze

    51,79

    13,51

    0,06

    Foggia

    54,50

    14,22

    0,06

    Forlì Rimini

    52,97

    13,82

    0,06

    Frosinone

    49,36

    12,88

    0,05

    Genova

    49,22

    12,84

    0,05

    Gorizia

    50,80

    13,25

    0,06

    Grosseto

    51,38

    13,41

    0,06

    Imperia

    49,68

    12,96

    0,05

    Isernia

    48,18

    12,57

    0,05

    La Spezia

    48,36

    12,62

    0,05

    L'Aquila

    48,81

    12,73

    0,05

    Latina

    49,27

    12,85

    0,05

    Lecce

    52,84

    13,79

    0,06

    Lecco

    53,93

    14,07

    0,06

    Livorno

    51,19

    13,36

    0,06

    Lodi

    51,81

    13,52

    0,06

    Lucca

    51,29

    13,38

    0,06

    Macerata

    51,00

    13,31

    0,06

    Mantova

    54,81

    14,30

    0,06

    Massa Carrara

    45,52

    11,88

    0,05

    Matera

    53,07

    13,85

    0,06

    Messina

    49,93

    13,03

    0,05

    Milano

    51,86

    13,53

    0,06

    Modena

    56,89

    14,84

    0,06

    Napoli

    47,60

    12,42

    0,05

    Novara

    53,25

    13,89

    0,06

    Nuoro

    54,54

    14,23

    0,06

    Oristano

    52,28

    13,64

    0,06

    Padova

    52,76

    13,77

    0,06

    Palermo

    50,67

    13,22

    0,06

    Parma

    53,30

    13,91

    0,06

    Pavia

    53,80

    14,04

    0,06

    Perugia

    51,99

    13,56

    0,06

    Pesaro

    50,35

    13,14

    0,06

    Pescara

    48,70

    12,71

    0,05

    Piacenza

    53,41

    13,93

    0,06

    Pisa

    51,10

    13,33

    0,06

    Pistoia

    55,67

    14,52

    0,06

    Pordenone

    50,69

    13,23

    0,06

    Potenza

    47,45

    12,38

    0,05

    Prato

    51,56

    13,45

    0,06

    Ragusa

    52,08

    13,59

    0,06

    Ravenna

    51,43

    13,42

    0,06

    Reggio Calabria

    48,63

    12,69

    0,05

    Reggio Emilia

    53,21

    13,88

    0,06

    Rieti

    50,14

    13,08

    0,06

    Roma

    49,79

    12,99

    0,05

    Rovigo

    50,73

    13,24

    0,06

    Salerno

    50,21

    13,10

    0,06

    Sassari

    50,41

    13,15

    0,06

    Savona

    50,09

    13,07

    0,06

    Siena

    53,06

    13,84

    0,06

    Siracusa

    50,60

    13,20

    0,06

    Sondrio

    50,68

    13,22

    0,06

    Taranto

    48,86

    12,75

    0,05

    Teramo

    48,39

    12,62

    0,05

    Terni

    49,42

    12,89

    0,05

    Torino

    54,07

    14,11

    0,06

    Trapani

    50,21

    13,10

    0,06

    Trento

    56,52

    14,75

    0,06

    Treviso

    53,97

    14,08

    0,06

    Trieste

    50,40

    13,15

    0,06

    Udine

    49,68

    12,96

    0,05

    Varese

    53,83

    14,04

    0,06

    Venezia

    52,04

    13,58

    0,06

    Verb. C. Ossola

    54,68

    14,27

    0,06

    Vercelli

    53,84

    14,05

    0,06

    Verona

    52,45

    13,68

    0,06

    Vibo Valentia

    48,45

    12,64

    0,05

    Vicenza

    53,31

    13,91

    0,06

    Viterbo

    50,08

    13,07

    0,06

    4. Contributi volontari dovuti per l’anno 2003 da coloni e mezzadri reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria.
    Per effetto del D.lgs 184/1997, art.7, commi 1 e 7, i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano i contributi volontari con differenti modalità se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore dell’appena citato Decreto Legislativo.

    a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997.

    Si riportano di seguito gli importi dei contributi volontari per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997.
    Come è noto l'importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente il 12 luglio 1997, aggiornata all'indice del costo della vita calcolato dall'Istat, che per l'anno 2002 è pari al + 2,4%.

    Classi di contr.

    Retribuzione Settimanale

    Retribuzione settimanale
    media imponibile

    Base IVS

    Contr. integrat.

    Totale

    18

    160,93

    160,85

    0,18

    29,45

    29,63

    19

    160,93-171,57

    166,34

    0,18

    29,95

    30,13

    20

    171,57-183,09

    177,44

    0,20

    30,95

    31,15

    21

    183,09-195,80

    189,52

    0,21

    32,04

    32,25

    22

    195,80-210,25

    202,92

    0,22

    32,08

    32,30

    23

    210,25-225,88

    217,93

    0,24

    34,61

    34,85

    24

    225,88-241,42

    233,66

    0,26

    36,03

    36,29

    25

    241,42-259,35

    250,38

    0,28

    37,54

    37,82

    26

    259,35-280,15

    269,91

    0,30

    39,31

    39,61

    27

    280,15-301,06

    290,76

    0,32

    41,19

    41,51

    28

    301,06-321,64

    311,51

    0,34

    43,07

    43,41

    29

    321,64-342,66

    332,32

    0,37

    44,95

    45,32

    30

    342,66-362,98

    352,98

    0,39

    46,82

    47,21

    31

    362,98-386,27

    374,90

    0,41

    48,80

    49,21

    32

    386,27-409,42

    398,01

    0,44

    50,89

    51,33

    33

    409,42-432,50

    420,96

    0,46

    52,96

    53,43

    34

    432,50-455,74

    444,12

    0,49

    55,06

    55,55

    35

    455,74-478,77

    467,12

    0,51

    57,14

    57,65

    36

    478,77-501,74

    490,31

    0,54

    59,23

    59,77

    37

    501,74-524,72

    513,29

    0,56

    61,31

    61,88

    38

    524,72-548,01

    536,45

    0,59

    63,41

    64,00

    39

    548,01-571,32

    559,48

    0,62

    65,49

    66,10

    40

    571,32-594,07

    582,67

    0,64

    67,58

    68,22

    41

    594,07-617,27

    605,68

    0,67

    69,66

    70,33

    42

    617,27-640,62

    629,00

    0,69

    71,77

    72,46

    43

    640,62-663,87

    652,13

    0,72

    73,86

    74,58

    44

    663,87-687,17

    675,44

    0,74

    75,97

    76,71

    45

    687,17-710,36

    698,71

    0,77

    78,07

    78,84

    46

    ed oltre 710,36

    710,75

    0,78

    79,16

    79,94

    b) Contribuenti autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997.

    Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
    Al riguardo si precisa che per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2003 si devono utilizzare le seguenti modalità:

    Contributo integrativo

    E’ costituito dalla somma tra:
    - l’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 14,91;
    - l’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l'aliquota percentuale pari al 9,04% (aliquota dell'8,54% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all'art. 3 della Legge 29 maggio 1982, n. 297).

    Contributo base

    Importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l'aliquota percentuale pari allo 0,11%.

    Coefficienti di ripartizione
    (Calcolati sulla 18° classe)

    Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003

    Base IVS 0,00608
    Quota Pensione 0,99392
    Totale 1,00000

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