• Circolare INPS n. 69 del 31.03.2003

  • Circolare INPS n. 69 del 31.03.2003
  • Iscrizione all’albo delle imprese artigiane ed alla sezione speciale del registro delle imprese
    Circolare INPS n. 69 del 31.03.2003

    SOMMARIO: Imprese artigiane. Iscrizione all’albo ed al registro delle imprese

    A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da talune Sedi in tema di rapporti tra l’albo delle imprese artigiane ed il registro delle imprese, si precisa quanto segue.
    Il riconoscimento della qualifica artigiana dell’impresa si perfeziona a seguito del procedimento di iscrizione all’albo delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.443. Tale iscrizione ha efficacia costitutiva della qualifica artigiana e valore “sostitutivo” rispetto all’iscrizione al registro delle imprese.
    Le funzioni di pubblicità e di certificazione relative all’impresa artigiana sono, quindi, intrinsecamente collegate all’iscrizione all’albo delle imprese artigiane; in via complementare, tali funzioni sono altresì perseguite tramite annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese.
    La predetta annotazione, concernente l’iscrizione e le successive denunce di modifica e di cessazione, d'altronde, non richiede alcun adempimento a carico dell’impresa artigiana , ma consegue dalla comunicazione che la Commissione provinciale dell’artigianato deve trasmettere all’ufficio del registro delle imprese (art. 5 l. n.443/1985, art. 19 D.P.R. n.581/1995).
    In tale contesto non appare giuridicamente configurabile l’ipotesi nella quale un’impresa artigiana sia cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese e non anche dall’albo delle imprese artigiane.
    Si sono verificate, peraltro, situazioni nelle quali la mancata conoscenza, da parte delle Sedi dell’Istituto, del provvedimento di cancellazione dall’albo provinciale, pur in presenza del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, è scaturita da disguidi verificatisi nella trasmissione degli atti della Commissione provinciale.
    Per quanto precede, in presenza di consimili fattispecie, al fine di evitare inconvenienti soprattutto ai contribuenti coinvolti da procedure di recupero dei crediti, le Sedi adotteranno ogni utile accorgimento per il tempestivo accertamento della reale situazione, adottando, se del caso, provvedimenti di sospensione delle procedure medesime.

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