• Circolare INPS n. 41 del 22/02/2002

  • Circolare INPS n. 41 del 22/02/2002
  • Articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Trattamenti pensionistici
    Circolare INPS n. 41 del 22/02/2002

    SOMMARIO: Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne Perfezionamento del diritto a pensione e determinazione della relativa misura senza la contrazione del periodo contributivo

    L’articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 stabilisce che “La disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638”.
    Il richiamato articolo 69, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che “L’articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250”.
    I lavoratori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 sono “Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie” ovvero “le persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie”, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese (Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell’ 8 aprile 1961). e rivalutato annualmente a norma dell’articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n.160.
    Per effetto, quindi, dell’articolo 43 , comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, le disposizioni di cui dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, non trovano applicazione dal 1° gennaio 1984 nei confronti dei lavoratori in parola.
    Com’è noto, l’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 1983, n. 638, dispone che il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'I.N.P.S., per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% (percentuale elevata dal 1° gennaio 1989 al 40% dall'articolo 1, comma 2, legge 7 dicembre 1989, n.389) dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione imponibile annua per il predetto limite settimanale.
    A seguito delle disposizioni dell’articolo 43, comma 3, della legge n. 488 del 2001, ai fini del perfezionamento del diritto a pensione e della determinazione della relativa misura per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne non è più operante, dal 1° gennaio 1984, la riduzione delle settimane utili a pensione precedentemente operata negli anni in cui gli importi dei salari convenzionali erano risultati inferiori ai minimali (allegato1).
    Le domande di pensione in corso di istruttoria devono essere definite tenendo conto del criterio illustrato sopra, considerando quindi interamente coperti di contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione i periodi di lavoro in parola.
    Del pari devono essere definiti secondo i predetti criteri i ricorsi amministrativi e le controversie giudiziarie in corso.
    Le istanze di riesame delle domande di pensione respinte, per le quali si è verificato il termine di decadenza di cui all’articolo 4 della legge 14 novembre 1992, n. 438, debbono intendersi nuove domande di pensione.
    Le pensioni in pagamento saranno ricostituite a domanda degli interessati, tenendo conto degli effetti della prescrizione decennale.
    Potrà peraltro verificarsi che in talune situazioni l’importo in atto risulti più favorevole di quello conseguente alla ricostituzione; in tali casi non si farà luogo alla ricostituzione, nella considerazione che le disposizioni in esame sono finalizzate a garantire una tutela pensionistica più favorevole per la categoria di lavoratori di che trattasi.

    Allegato 1

    TABELLA

    PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE

    SETTIMANE ACCREDITATE AI FINI DEL DIRITTO E DELLA MISURA DELLA PENSIONE IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638

    Anno

    minimale pensionabile (A)

    Retribuzione mensile (B)

    Retribuzione annua

    Settimane coperte dal minimale B/A (arrotondato per eccesso)

    Settimane accreditate a norma dell’art. 43, comma 3 della legge n. 448/2001

    1984

    96.060

    400.000

    4.800.000

    50

    52

    1985

    103.710

    449.000

    5.388.000

    52

    52

    1986

    112.800

    490.000

    5.880.000

    52

    52

    1987

    119.220

    524.000

    6.288.000

    52

    52

    1988

    125.505

    553.000

    6.636.000

    52

    52

    1989

    180.920

    582.000

    6.984.000

    39

    52

    1990

    193.800

    620.000

    7.440.000

    39

    52

    1991

    207.820

    663.000

    7.956.000

    39

    52

    1992

    225.240

    716.000

    8.592.000

    39

    52

    1993

    231.100

    760.000

    9.120.000

    40

    52

    1994

    240.940

    789.000

    9.468.000

    40

    52

    1995

    250.580

    826.000

    9.912.000

    40

    52

    1996

    264.120

    871.000

    10.452.000

    40

    52

    1997

    274.420

    905.000

    10.860.000

    40

    52

    1998

    279.080

    920.000

    11.040.000

    40

    52

    1999

    284.100

    937.000

    11.244.000

    40

    52

    2000

    288.640

    952.000

    11.424.000

    40

    52

    Le disposizioni dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 non trovavano già applicazione dal 1° gennaio 2001 a norma dell’articolo 69, comma 7, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388 (circolare n. 50 del 2 marzo 2001).

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