• Circolare INPS n. 19 del 21.01.2002

  • Circolare INPS n. 19 del 21.01.2002
  • Procedure concorsuali - Obblighi dei concessionari
    Circolare INPS n. 19 del 21.01.2002

    SOMMARIO: In base a quanto previsto dal D. Lgs. N° 46/99 e dal D. Lgs 112/99, i concessionari hanno l’obbligo di recuperare il credito mediante insinuazione nelle procedure concorsuali. Viene indicato l'ordine dei privilegi, come modificato dalla Legge n° 426/75 e dalla Legge 29 maggio 1982, n° 297, in relazione ai contributi previdenziali ed assistenziali iscritti a ruolo

    OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

    La riscossione a mezzo ruolo, attuata con i Decreti Legislativi n° 46/99 e n° 112/99, così come modificati dal D.Lgs. n° 326/99, ha stabilito nuove disposizioni in merito ai rapporti tra concessionari e procedure concorsuali.
    L’articolo 33 del D.Lgs. n° 112/99, tra gli obblighi a carico dei concessionari, stabilisce, infatti, che, relativamente ai debitori sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n° 267 e al decreto- legge 30 gennaio 1979, n° 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n° 95 (ora abrogato dal D. Lgs. 270/99, fatta eccezione per l’articolo 2-bis), l’Ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione del credito in tali procedure.
    Da tale norma discende che:
    - il concessionario deve provvedere al recupero del credito attraverso l’insinuazione in tutte le procedure concorsuali, compresa l’Amministrazione straordinaria
    In caso contrario dovrà essere respinta la domanda di discarico per inesigibilità;
    - resta ferma la responsabilità del concessionario del recupero del credito, anche se il contribuente è stato dichiarato fallito antecedentemente all’iscrizione a ruolo;
    - l’intervento nelle procedure sopra indicate può essere anche tardivo, tenuto conto che, diversamente dalla normativa precedente, nessuna norma solleva il concessionario dal recupero del credito anche nel caso in cui lo stato passivo sia stato già dichiarato esecutivo, in base all’art. 97 del R.D. 16 marzo 1942, n° 267.
    La norma poi viene mitigata dal successivo articolo 34 che stabilisce che, con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti i casi e le modalità con cui si può rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.
    Il decreto suddetto ancora non è stato ancora emanato.
    Il D.Lgs. n° 46/99, all’art. 16, capo IV, “Procedure concorsuali”, sez. I, dà disposizioni in merito al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, mentre la sezione II dello stesso capo IV, al concordato preventivo e all’amministrazione controllata.
    La sezione I in esame, mentre ribadisce che sulla base del ruolo il concessionario chiede l’insinuazione al passivo, affronta anche problematiche procedurali, inerenti l’ammissione al passivo con riserva e l’esenzione dell’azione revocatoria.
    In particolare, per quest’ultima, stabilisce che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti ad azione revocatoria.
    Per quanto riguarda le altre procedure sopra citate, la sezione II stabilisce che, sempre sulla base del ruolo, il concessionario compie ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito, da esso portato, nell’elenco dei crediti della procedura.
    I concessionari, quindi, hanno l’obbligo di recuperare il credito mediante l’insinuazione nelle procedure di che trattasi.

    Ordine dei privilegi

    Per quanto riguarda l’ordine dei privilegi stabiliti dal codice civile per i contributi vantati dall’Istituto e, più in generale, dagli istituti previdenziali, si rappresenta che la legge 29.07.1975, n° 426 e la Legge 29 maggio 1982, n° 297, hanno modificato alcune norme del codice civile e la legge n° 153/69 in materia di privilegi.
    In sintesi:
    - l’art. 4 ha sostituito gli articoli 2753 e 2754 c.c..
    In particolare, nella nuova formulazione:
    - all’art. 2753, è stato stabilito che:
    “ hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”;
    - all’art. 2754, è stato stabilito che:
    “ hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, relativi a crediti ed a quelli indicati nel precedente articolo”.
    Pertanto, i concessionari debbono richiedere l’ammissione al passivo in via privilegiata di tutti i contributi e le sanzioni civili, queste ultime limitatamente al 50%, mentre per il residuo 50% deve essere richiesta l’ammissione in vai chirografaria.
    Per quanto riguarda la collocazione sussidiaria sugli immobili, l’art. 2776 del c.c. è stato così riformulato in base all’art. 1 della Legge 29 maggio 1982, n° 297 (Modifiche di disposizioni del codice civile).
    In particolare al secondo comma è stato stabilito che:
    “ I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all’art. 2753, sono collocati sussidiariamente in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma”.
    Il successivo art. 12 della Legge n° 426/75, per quanto riguarda l’ordine degli altri privilegi sui mobili, sostituendo il precedente art. 2778 c.c., salvo quanto disposto dall’art. 2777, (Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti), ha collocato, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale:
    al 1° posto, i crediti di cui all’art. 2753 ;
    all’8° posto, i crediti di cui all’art. 2754, nonché gli accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare

    Adempimenti delle Sedi

    In allegato viene fornito il prospetto per ogni gestione di tutti i codici tributo con le relative descrizioni dei crediti iscritti a ruolo ed il rispettivo grado di privilegio.
    Sono stati suddivisi, da una parte, i crediti per i quali deve essere richiesta l’ammissione in via privilegiata, dall’altra i crediti per i quali deve essere richiesta l’ammissione al 50% in via privilegiata e al residuo 50% in via chirografaria.
    Le Sedi, pertanto, potranno fornire ai concessionari il suddetto prospetto al fine di una corretta insinuazione del credito.
    Solo nel caso in cui espressamente il curatore fallimentare o il Giudice delegato ritenessero necessario, da parte del concessionario, una più puntuale specifica dell’ordine dei privilegi, le Sedi saranno tenute a fornire gli importi iscritti a ruolo suddivisi secondo l’ordine dei privilegi e, quindi, dovranno indicare
    - con riferimento al privilegio generale sui mobili:
    * l’importo per IVS in base all’art. 2753 c.c. da collocare al 1° posto;
    * l’importo per altri crediti diversi dall’IVS di cui all’art. 2754 ed l’importo relativo al 50% delle somme aggiuntive e amministrative da collocare all’8° posto;
    * l’importo residuo (50% delle somme aggiuntive e delle sanzioni amministrative) da collocare in via chirografaria;
    - con riferimento al privilegio sugli immobili:
    tutti i contributi di cui all’art. 2753 c.c. (IVS) da collocare sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza sui crediti chirografari, ma dopo i crediti relativi al trattamento di fine rapporto.

    PROSPETTO CODICI TRIBUTO DISTINTI PER GESTIONI CON L'INDICAZIONE DEL GRADO DI PRIVILEGIO

    ALL. 1

    Crediti ammessi in privilegio ai sensi dell'art. 2753 c.c. con collocazione al primo grado nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa (art. 2778 c.c.). Tali crediti sono inoltre collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari (art. 2776 co. 2° c.c.)

    CONTRIBUTO I.V.S.

    AREA AZIENDE

    8050

    MODELLO DM 10

    8051

    MODELLO DM 10 /V

    8065

    MODELLO DM 10 RETTIFICATIVO

    AREA AUTONOMI - COMMERCIANTI

    8094

    CONTRIBUTI IVS FISSI/PERCENTUALE SUL MINIMALE

    8102

    CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

    AREA AUTONOMI - ARTIGIANI

    8070

    CONTRIBUTI IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE

    8078

    CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE SUL REDDITO ECCEDENTI IL MINIMALE

    AREA AGRICOLA - DATORI DI LAVORO

    8118

    IVS / SSN PC/CF

    8119

    IVS PC/CF

    8120

    IVS/SSN PC/CF

    8121

    IVS OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

    8123

    IVS/SSN OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

    8124

    IVS OPERAI A TEMPO DETERMINATO- COMP. INDIVIDUALI

    AREA AGRICOLA - LAVORATORI AUTONOMI E ASSOCIATI

    8130

    IVS/AM COLTIVATORI DIRETTI

    8131

    IVS COLTIVATORI DIRETTI

    8134

    CONTR. AZ. AGG.VO I.V. CD

    8135

    IVS/AM COLONI E MEZZADRI

    8136

    IVS COLONI E MEZZADRI

    8139

    CONTRIBUTO AZ. AGG.VO I.V. CM

    8140

    IVS IATP

    8141

    IVS COLONI E MEZZADRI OPTANTI

    ALL. 2

    Crediti ammessi in privilegio ai sensi dell'art. 2754 c.c., con collocazione all'ottavo grado nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa (art.2778 c.c.)

    CONTRIBUTO S.S.N.

    AREA AZIENDE

    8052

    MODELLO DM 10/S

    8053

    MODELLO DM 10/S V

    8054

    RETTIFICA DA DM 10/S

    AREA AUTONOMI - COMMERCIANTI

    8098

    CONTRIBUTI SSN FISSI/PERCENTUALE SUL MINIMALE

    8106

    CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE SUL REDDITO

    AREA AUTONOMI - ARTIGIANI

    8074

    CONTRIBUTI SSN FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE

    8082

    CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE SUL REDDITO

    AREA AGRICOLA - DATORI DI LAVORO

    8122

    SSN OPERAI A TEMPO DETERMINATO

    8125

    SSN OPERAI A TEMPO DETERMINATO - COMP. INDIVIDUALI

    AREA AGRICOLA - LAVORATORI AUTONOMI E ASSOCIATI

    8132

    SSN COLTIVATORI DIRETTI

    8137

    SSN COLONI E MEZZADRI

    8138

    CONTRIBUTO AZ AGG.VO MALATTIA CM

    Allegato 3)

    Crediti per somme accessorie, ammessi in via privilegiata limitatamente al 50 % del loro ammontare, ed in via chirografaria per restante 50 % (art. 2754 c.c.). Per gli importi ammessi in privilegio con collocazione all'ottavo grado nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa (art. 2778 c.c.).

    SOMME AGGIUNT.-SANZIONE UNA TANTUM-SANZ. AMMINIS.-INTERESSI LEGALI-INTER. DI MORA

    AREA AZIENDE

    8055

    SOMME AGGIUNTIVE

    8056

    INTERESSI DI DIFFERIMENTO

    8057

    INTERESSI LEGALI ARTICOLO 1284 C.C.

    8058

    SANZIONE UNA TANTUM

    8059

    SANZIONI AMM.VE EX ART. 30 LEGGE 843/78

    8060

    SANZIONI AMM.VE EX ART. 1 -2 LEGGE 467/78

    8061

    SANZIONI AMM.VE EX ART. 4 LEGGE 467/78

    8062

    SANZIONI AMM.VE EX ART. 40 (TRATTENUTE DI PENSIONE)

    8063

    SANZIONI EX ART. 8 D.L. 463/83

    8064

    SANZIONI AMMINISTRATIVE

    AREA AUTONOMI - COMMERCIANTI

    8055

    SOMME AGGIUNTIVE

    8056

    INTERESSI DI DIFFERIMENTO

    8057

    INTERESSI LEGALI ART. 1284 C.C.

    8058

    SANZIONE UNA-TANTUM

    8095

    SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERS.TO CONTRIB. IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE

    8096

    SANZIONE UNA-TANTUM OMESSO VERS.TO CONTR.IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE

    8097

    SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTR. IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE

    8086

    SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE

    8099

    SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC. SUL MINIMALE

    8100

    SANZIONE UNA TANTUM OMESSO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC. SUL MINIMALE

    8101

    SOMME AGGIUNTIVE PER TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC. SUL MINIMALE

    8087

    SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC SUL MINIMALE

    8103

    SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERS.TO SU CONTR. IVS A PERCENTUALE

    8104

    SANZIONE UNA TANTUM OMESSO VERS.TO CONTR. IVS A PERCENTUALE

    8105

    SOMME AGGIUNTIVE PER TARDIVO VERS.TO CONTR. A PERCENTUALE IVS

    8089

    SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. IVS A PERCENTUALE

    8107

    SOMME AGGIUNTIVE SU CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE SUL REDDITO

    8108

    SANZIONE UNA TANTUM OMESSO VERS.TO CONTRIBUTI A PERCENT. SUL REDDITO

    8109

    SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN A PERC. SUL REDDITO

    8088

    SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN A PERC. SUL REDDITO

    8152

    INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ENTRO IL MINIMALE

    8153

    INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ENTRO IL MINIMALE

    8154

    INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN FISSI

    8155

    INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN FISSI

    8156

    INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ECCEDENTI IL MINIMALE

    8157

    INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ECCEDENTI IL MINIMALE

    8158

    INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE

    8159

    INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE

    AREA AUTONOMI - ARTIGIANI

    8055

    SOMME AGGIUNTIVE

    8056

    INTERESSI DI DIFFERIMENTO

    8057

    INTERESSI LEGALI ART. 1284 C.C.

    8058

    SANZIONE UNA-TANTUM

    8071

    SOMME AGGIUNTIVE SU CONTRIBUTI IVS FISSI O ENTRO IL MINIMALE

    8072

    SANZIONE UNA TANTUM CONTRIBUTI IVS FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE

    8073

    SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI FISSI

    8066

    SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTR. IVS/PERC. ENTRO IL MINIMALE

    8075

    SOMME AGGIUNTIVE SU CONTRIBUTI SSN FISSI/PERCENT. ENTRO IL MINIMALE

    8076

    SANZIONE UNA TANTUM CONTRIB. SSN. FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE

    8077

    SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTR. SSN FISSI/PERC. ENTRO IL MINIMALE

    8067

    SANZIONE UNA TANTUM CONTRIB. SSN FISSI/PERCENTUALE ENTRO IL MINIMALE

    8079

    SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE

    8080

    SOMME AGGIUNTIVE SU CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE

    8081

    SANZIONE UNA TANTUM OMESSO CONTRIBUTI IVS A PERCENTUALE

    8068

    SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTRIB. IVS A PERCENTUALE

    8083

    SOMME AGGIUNTIVE OMESSO VERS.TO CONTR. SSN A PERCENTUALE

    8084

    SANZIONE UNA TANTUM OMESSO VERS.TO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE

    8085

    SOMME AGGIUNTIVE TARDIVO VERS.TO CONTR. A PERCENTUALE SSN

    8069

    SANZIONE UNA TANTUM TARDIVO VERS.TO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE

    8144

    INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ENTRO IL MINIMALE

    8145

    INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ENTRO IL MINIMALE

    8146

    INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN FISSI

    8147

    INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN FISSI

    8148

    INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ECCEDENTI IL MINIMALE

    8149

    INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI IVS ECCEDENTI IL MINIMALE

    8150

    INTERESSI DI MORA OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE

    8151

    INTERESSI DI MORA TARDIVO VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN A PERCENTUALE

    AREA AGRICOLA

    8143

    SOMME AGGIUNTIVE PER RITARDATO PAGAMENTO

    CODICI COMUNI A PIU' GESTIONI

    8055

    SOMME AGGIUNTIVE

    8056

    INTERESSI DI DIFFERIMENTO

    8057

    INTERESSI LEGALI ART. 1284 C.C.

    8058

    SANZIONE UNA-TANTUM

    8064

    SANZIONI AMMINISTRATIVE

    8092

    INTERESSI DI MORA

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