• Circolare INPS n. 210 del 27/11/2001

  • Circolare INPS n. 210 del 27/11/2001
  • Modello F24. Istituzione nuovi codici
    Circolare INPS n. 210 del 27/11/2001

    [vedere la circolare n. 9 del 08/01/2002 per la modifica di alcuni codici - nota T&L]

    SOMMARIO: L’art. 13 c. 6 della L. 23.12.1998 n. 488 così come modificato dall’art. 1, comma f) della L. 5.11.1999 n.402 prevede che l’Istituto ceda i propri crediti fino al 2001. Pertanto, per distinguere i pagamenti riferiti ai crediti ceduti da quelli riguardanti i crediti non ceduti, è stato modificato il significato dei codici istituiti con circ. 138 del 25.7.2000 e sono stati introdotti nuovi codici

    L’art. 13 c. 6 della L. 23.12.1998 n. 488 così come modificato dall’art. 1, comma f) della L. 5.11.1999 n. 402 prevede che l’Istituto ceda i propri crediti fino al 2001. Come è noto, la prima cessione effettuata ha riguardato i crediti in essere fino al 31.12.1999 analiticamente descritti nella circ. 61 del 15.3.2000. La seconda cessione, effettuata nel maggio 2001 ha riguardato i crediti accertati nell'anno 2000, per i quali è già stato emesso l’avviso bonario e che attualmente sono soggetti alle procedure per l’iscrizione a ruolo.
    I crediti contributivi contabilizzati dal 1.1.2001 per il momento restano nella piena disponibilità dell’Istituto e continueranno ad essere gestiti con le procedure automatizzate in uso e secondo le disposizioni che ne regolano l’iter amministrativo. In caso di mancato pagamento, saranno iscritti a ruolo specificando ai concessionari che il destinatario degli incassi sarà l’INPS, anziché la società veicolo SCCI.
    Per distinguere i pagamenti riferiti ai crediti ceduti da quelli riguardanti i crediti non ceduti, è stato modificato il significato dei codici istituiti con circ. 138 del 25.7.2000 e sono stati introdotti nuovi codici per i versamenti riferiti ai crediti accertati nell’anno 2001, ovviamente anche se relativi ad anni precedenti.
    Il modello F24 sarà prestampato dalle Agenzie in modo da garantire l’indicazione di tutti i dati necessari. Qualora vengano utilizzati moduli in bianco, questi dovranno essere compilati, a cura del debitore, in tutte le sezioni interessate; comunque, tali modelli non devono mai essere presentati agli Istituti bancari privi del codice fiscale e degli esatti dati anagrafici del versante. La sezione INPS deve riportare negli appositi campi: il codice sede, la matricola per l’area DM ed i codici INPS per i contribuenti non rientranti nell’area DM, il periodo che, per le regolarizzazioni contributive, può essere anche plurimensile, annuale o pluriennale e l’importo da versare, comprensivo di oneri accessori.
    Il campo “ importi compensati” deve essere valorizzato esclusivamente per i codici che individuano il credito per sanzioni riconosciuto al contribuente che abbia pagato dopo il 30.9.2000 le sanzioni ex lege 662/1996, e che quindi abbia diritto a detrarre dai contributi correnti l’eventuale differenza tra le sanzioni pagate e quelle calcolate secondo il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 388/2000 art. 116 (circolare n. 110/2001).
    Nel campo “ causale contributo” va indicato uno dei codici previsti e già evidenziati con circolare n. 138 del 25.7.2000 per i versamenti riferiti ai crediti accertati negli anni fino al 2000. Per i versamenti riferiti ai crediti accertati nell’anno 2001 vanno, invece, indicati i nuovi codici resi operativi dal Ministero delle Finanze dal settembre 2001.
    I nuovi codici sono i seguenti:

    DATORI DI LAVORO DM 5.2.69
    RC01 regolarizzazioni - CREDITI NON CEDUTI
    Le causali DMV, DMAC, RARC, DMDP, DMDD, che rimangono attive, riguarderanno i CREDITI CEDUTI.

    AGRICOLI
    KLAA lavoratori autonomi agricoli: regolarizzazioni IVS - CREDITI NON CEDUTI
    KLAS datori di lavoro agricolo - regolarizzazioni IVS - CREDITI NON CEDUTI
    KPCF piccoli coloni e compartecipanti familiari: regolarizzazioni IVS - CREDITI NON CEDUTI
    DLAS datori di lavoro agricolo e PC/CF: rate dilazioni
    DLAA lavoratori autonomi agricoli: rate dilazioni
    BLAS datori di lavoro agricoli: bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)
    BPCF piccoli coloni e compartecipanti familiari: bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)
    BLAA lavoratori autonomi agricoli: bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)
    Le causali RLAS, RPCF, PLAS, che rimangono attive, riguarderanno i crediti ceduti.

    ARTIGIANI
    ARN recupero crediti contributi sul minimale - CREDITI NON CEDUTI
    ARIN recupero crediti contributi sul reddito eccedente il minimale - CREDITI NON CEDUTI
    ARMN recupero crediti contributi SSN - CREDITI NON CEDUTI
    AC rate di condono
    ABS bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)
    Le causali AR, ARI, ARM, che rimangono attive, riguarderanno i crediti ceduti. La causale AD continuerà a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.

    COMMERCIANTI
    CRN recupero crediti contributi sul minimale - CREDITI NON CEDUTI
    CRIN recupero crediti contributi sul reddito eccedente il minimale - CREDITI NON CEDUTI
    CRMN recupero crediti contributi SSN - CREDITI NON CEDUTI
    CC rate di condono
    CBS bonus sanzioni legge 388/2000 (circ. 110/2001)
    Le causali CR, CRI, CRM, che rimangono attive, riguarderanno i crediti ceduti. La causale CD continuerà a riguardare le dilazioni in fase amministrativa.

    DATORI DI LAVORO DOMESTICO
    DOM1 differenze per regolarizzazioni: contributi più sanzioni
    DOM2 rate di condono L. 140/97

    I codici di seguito indicati, istituiti per individuare l’eventuale credito per sanzioni ex lege 388/2000, debbono essere esposti nella sezione denominata importi a credito compensati:
    BLAS datori di lavoro agricoli
    BPCF piccoli coloni e compartecipanti familiari
    BLAA lavoratori autonomi agricoli
    ABS artigiani
    CBS commercianti

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