• Circolare INPS n. 96 del 02.05.2001

  • Circolare INPS n. 96 del 02.05.2001
  • D.M. 22/12/2000. Contratti di formazione e lavoro. Individuazione per l'anno 2000 delle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale
    Circolare INPS n. 96 del 02.05.2001

    SOMMARIO: Il D.M. 22/12/2000, emanato ai sensi dell'art. 8, c. 2 della legge 29.12.1990 n. 407, ha fissato nella misura del 17,9% la media nazionale 1999 del rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale. In conseguenza, le imprese che abbiano assunto, nel corso dell’anno 2000, lavoratori con contratto di formazione negli ambiti circoscrizionali per i quali detto rapporto sia superiore al 17,9% potranno usufruire, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee, della contribuzione ridotta, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19/1/1955, n. 25.

    Nella G.U. serie generale n. 20 del 25/1/2001 è stato pubblicato il decreto 22/12/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (allegato n.1) recante la “determinazione, per l’anno 2000, degli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale”.
    Con tale decreto il predetto Dicastero, indicando nel 17,9% (misura determinata dalla Direzione Generale per l’Osservatorio del mercato del lavoro) il rapporto medio nazionale per l’anno 1999 tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ha altresì individuato, per l’anno 2000, gli ambiti territoriali circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla suddetta media nazionale.
    Come noto, quest’ultima assume rilievo agli effetti della fruizione dei benefici della contribuzione ridotta, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da parte delle imprese, diverse da quelle artigiane e da quelle operanti nei territori del Mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6/3/1978, n. 218.
    L'art. 8, c. 2 della legge n. 407/1990 dispone, infatti, che la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali, per la parte a carico del datore di lavoro, è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19/1/1955, n. 25, e successive modificazioni (nota n.1), qualora i suddetti contratti siano stipulati in ambiti circoscrizionali che presentano un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.
    Il diritto a fruire della “piena agevolazione” nella misura di cui sopra, prevista dalla vigente normativa nazionale, è, peraltro, subordinato al soddisfacimento delle condizioni (età, titolo di studio o stato di disoccupazione) stabilite dalla Commissione dell’U.E. a seguito di decisione del 11/5/1999, come recepite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
    Al riguardo, si rinvia ai criteri illustrati nella circolare n. 85 del 9 aprile 2001.
    Si riportano, di seguito, le circoscrizioni elencate nel D.M. 22/12/2000, aventi un rapporto superiore alla media nazionale e, pertanto, interessate all’agevolazione contributiva in oggetto.

    Circoscrizione

    Rapporto %

    Circoscrizione

    Rapporto %

    LIGURIA

    LAZIO

    La Spezia

    18,8

    Roma

    21,0

    EMILIA-ROMAGNA

    Civitavecchia

    22,3

    Codigoro

    21,6

    Colleferro

    19,9

    Riccione

    18,4

    Frascati

    27,3

    UMBRIA

    Monterotondo

    25,5

    Città di Castello

    20,8

    Pomezia

    20,7

    Foligno

    22,3

    Tivoli

    27,1

    Terni

    20,2

    Rieti

    24,1

    Orvieto

    18,0

    Poggio Mirteto

    23,9

    MARCHE

    Viterbo

    21,0

    Fano

    18,3

    Civita Castellana

    18,6

    Tarquinia

    21,5

    Si ribadisce che nell'elencazione delle circoscrizioni sono omesse quelle che, pur caratterizzate dal predetto rapporto, sono totalmente ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978, n. 218.
    Per le circoscrizioni di Pomezia, Colleferro e Rieti, parzialmente ricomprese nei territori del predetto T.U., si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 162 del 1/8/1996.
    Si rammenta, inoltre, come già precisato nelle precedenti circolari, che l'agevolazione di cui trattasi (contributo apprendisti) spetta esclusivamente alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro, per le assunzioni aventi decorrenza nell'anno 2000, per tutta la durata del contratto, anche se questo si protrae e viene a scadere in un anno successivo, nel quale non dovesse registrarsi la stessa situazione occupazionale.
    Relativamente a contratti di formazione di tipologia B per i quali, come noto, i benefici contributivi trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato, ai fini della fruizione dei benefici ex art. 8, c. 2 della legge n. 407/1990, dovrà farsi riferimento alla data di assunzione dei lavoratori e non a quella di avvenuta trasformazione dei rapporti di lavoro.
    Per le istruzioni operative si rimanda, per la generalità delle aziende, alla circolare n. 43 del 23/2/1996 e alla circolare n. 198 del 25/9/1997 e si precisa, al riguardo, che il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza per i mesi decorsi potrà essere effettuato con una delle denunce di mod. DM10/2 entro il termine di scadenza (giorno 16) degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993 n. 5).

    Note:
    (1) Si riportano di seguito gli importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti a decorrere dal 1/1/2000, che, in virtù della soppressione dei contributi Tbc, Asili nido ed Enaoli operata per la totalità dei datori di lavoro dall'art. 3. c. 1 della legge n. 448/1998, non comprendono più la sopra citata contribuzione Tbc.

    Contributo apprendisti 2000 (circ. n. 17 del 28/1/2000).

    Contributo settimanale apprendisti 2000

    Lire

    Euro

    Senza Inail

    4.890

    2,53

    con Inail

    5.070

    2,62

    Contributo apprendisti 2001 (circ. n. 33 del 8/2/2001).

    Contributo settimanale apprendisti 2001

    Lire

    Euro

    Senza Inail

    5.010

    2,59

    con Inail

    5.190

    2,68

    Allegato 1

    MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DECRETO 22 dicembre 2000 - Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2001 n. 20

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