• Circolare INPS n. 25 del 01.02.2001

  • Circolare INPS n. 25 del 01.02.2001
  • Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2001. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2000 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle
    Circolare INPS n. 25 del 01.02.2001

    SOMMARIO: Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica del 2,6 per cento

    Con circolare n. 211 del 18 dicembre 2000 è stato trasmesso il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 novembre 2000, n. 277, che fissa nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2001.
    L’ISTAT con nota del 25 gennaio 2001 ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo gennaio 1999 – dicembre 1999 e il periodo gennaio 2000 – dicembre 2000 è risultata pari al 2,6 per cento.
    Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2001 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2002, si è proceduto per il momento alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale del 2,6 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n.67, e all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
    Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2000, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione del 2,6 per cento (lire 740.350 mensili), si è proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l’anno 2001 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 2,4 per cento stabilita con decreto ministeriale 20 novembre 2000, salvo conguaglio in sede di perequazione per l‘anno 2002.
    Sono stati rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2001 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
    E’ stato infine aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 67 della legge n. 488 del 1999.
    Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale che viene effettuato normalmente in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.
    Si comunica che le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 2,6 per cento accertata dall’ISTAT per l’anno 2001.
    Si trasmettono in allegato le tabelle aggiornate sulla base della percentuale di variazione del 2,6 per cento, in sostituzione degli allegati I, J, K e L alla circolare n. 211 del 19 dicembre 2000.

    Allegato 1

    Tabella I.1

    MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
    AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
    Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
    articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389

    Anno

    Importo mensile del trattamento minimo di pensione

    Percentuale di ragguaglio della pensione

    Minimale retributivo settimanale

    Minimale retributivo annuo

    1984

    320.200

    30

    96.060

    4.995.120

    1985

    345.700

    30

    103.710

    5.392.920

    1986

    376.000

    30

    112.800

    5.865.600

    1987

    397.400

    30

    119.220

    6.199.440

    1988

    418.350

    30

    125.505

    6.526.260

    1989

    452.300

    40

    180.920

    9.407.840

    1990

    484.500

    40

    193.800

    10.077.600

    1991

    519.550

    40

    207.820

    10.806.640

    1992

    563.100

    40

    225.240

    11.712.480

    1993

    577.750

    40

    231.100

    12.017.200

    1994

    602.350

    40

    240.940

    12.528.880

    1995

    626.450

    40

    250.580

    13.030.160

    1996

    660.300

    40

    264.120

    13.734.240

    1997

    686.050

    40

    274.420

    14.269.840

    1998

    697.700

    40

    279.080

    14.512.160

    1999

    710.250

    40

    284.100

    14.773.200

    2000

    721.600

    40

    288.640

    15.009.280

    2001

    740.350

    40

    296.140

    15.399.280

    Tabella I.2
    MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
    (articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)

    Anno

    Massimale di retribuzione pensionabile

    1996

    132.000.000

    1997

    137.148.000

    1998

    139.480.000

    1999

    141.991.000

    2000

    144.263.000

    2001

    148.014.000

    Tabella J
    CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
    Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

    1- LIMITI DI REDDITO

    Ammontare dei redditi

    Percentuale di riduzione

    Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

    25 per cento dell'importo della pensione

    Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

    40 per cento dell'importo della pensione

    Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

    50 per cento dell'importo della pensione

    2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO

    Anno

    Ammontare dei redditi

    Percentuale di riduzione

    1995

    fino a lire 24.431.550

    Nessuna

    da lire 24.431.551 a lire 32.575.400

    25 per cento

    da lire 32.575.401 a lire 40.719.250

    40 per cento

    da lire 40.719.251 in poi

    50 per cento

    1996

    fino a lire 25.751.700

    Nessuna

    da lire 25.751.701 a lire 34.335.600

    25 per cento

    da lire 34.335.601 a lire 42.919.500

    40 per cento

    da lire 42.919.501 in poi

    50 per cento

    1997

    fino a lire 26.755.950

    Nessuna

    da lire 26.755.951 a lire 35.674.600

    25 per cento

    da lire 35.674.601 a lire 44.593.250

    40 per cento

    da lire 44.593.251 in poi

    50 per cento

    1998

    Fino a lire 27.210.300

    Nessuna

    da lire 27.210.301 a lire 36.280.400

    25 per cento

    da lire 36.280.401 a lire 45.350.500

    40 per cento

    da lire 45350501 in poi

    50 per cento

    1999

    Fino a lire 27.699.750

    Nessuna

    da lire 27.699.751 a lire 36.933.000

    25 per cento

    da lire 36.933.001 a lire 46.166.250

    40 per cento

    da lire 46.166.251 in poi

    50 per cento

    2000

    Fino a lire 28.142.400

    Nessuna

    da lire 28.142.401 a lire 37.523.200

    25 per cento

    da lire 37.523.201 a lire 46.904.000

    40 per cento

    da lire 46.904.001 in poi

    50 per cento

    2001

    Fino a lire 28.873.650

    Nessuna

    da lire 28.873.651 a lire 38.498.200

    25 per cento

    da lire 38.498.201 a lire 48.122.750

    40 per cento

    da lire 48.122.751 in poi

    50 per cento

    Tabella K
    CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
    Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

    1- LIMITI DI REDDITO

    Ammontare dei redditi

    Percentuale di riduzione

    Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

    25 per cento dell'importo dell'assegno.

    Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

    50 per cento dell'importo dell'assegno.

    2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO

    Anno

    Ammontare dei redditi

    Percentuale di riduzione

    1995

    fino a lire 32.575.400

    Nessuna

    da lire 32.575.401 a lire 40.719.250

    25 per cento

    da lire 40.719.251 in poi

    50 per cento

    1996

    fino a lire 34.335.600

    Nessuna

    da lire 34.335.601 a lire 42.919.500

    25 per cento

    da lire 42.919.501 in poi

    50 per cento

    1997

    fino a lire 35.674.600

    Nessuna

    da lire 35.674.601 a lire 44.593.250

    25 per cento

    da lire 44.593.251 in poi

    50 per cento

    1998

    Fino a lire 36.280.400

    Nessuna

    da lire 36.280.401 a lire 45.350.500

    25 per cento

    da lire 45.350.501 in poi

    50 per cento

    1999

    Fino a lire 36.933.000

    Nessuna

    da lire 36.933.001 a lire 46.166.250

    25 per cento

    da lire 46.166.251 in poi

    50 per cento

    2000

    Fino a lire 37.523.200

    Nessuna

    da lire 37.523.201 a lire 46.904.000

    25 per cento

    da lire 46.904.001 in poi

    50 per cento

    2001

    Fino a lire 38.498.200

    Nessuna

    da lire 38.498.201 a lire 48.122.750

    25 per cento

    da lire 48.122.751 in poi

    50 per cento

    Tabella L
    FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2001

    1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992

    Fasce di retribuzione e di reddito

    Aliquote percentuali di rendimento

    Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva

    Importo annuo

    Importo settimanale

    Annua per 40 anni di anzianità contributiva

    Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva

    Importo annuo

    Importo mensile

    Fino a lire 68.048.000

    1.308.615

    80

    0,00153846

    54.438.332

    4.187.564

    Oltre lire 68.048.000

    Fino a lire 90.503.840

    (fascia di lire 22.455.840)

    1.308.615

    60

    0,0011538

    13.472.966

    1.036.382

    1.740.458
    431.843

    Oltre lire 90.503.840

    Fino a lire 112.959.680

    (fascia di lire 22.455.840)

    1.740.458

    50

    0,000961538

    11.227.918

    863.686

    2.172.301
    431.843

    Oltre lire 112.959.680

    2.172.301

    40

    0,00076923

    2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993

    Fasce di retribuzione e di reddito

    Aliquote percentuali di rendimento

    Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva

    Importo annuo

    Importo settimanale

    Annua per 40 anni di anzianità contributiva

    Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva

    Importo annuo

    Importo mensile

    Fino a lire 68.048.000

    1.308.615

    80

    0,00153846

    54.438.332

    4.187.564

    Oltre lire 68.048.000

    Fino a lire 90.503.840

    (fascia di lire 22.455.840)

    1.308.615

    64

    0,001230769

    14.371.734

    1.105.518

    1.740.458
    431.843

    Oltre lire 90.503.840

    Fino a lire 112.959.680

    (fascia di lire 22.455.840)

    1.740.458

    54

    0,001038461

    12.126.140

    932.780

    2.172.301
    431.843

    Oltre lire 112.959.680

    Fino a lire 129.291.200

    (fascia di lire 16.331.520)

    2.172.301

    44

    0,000846153

    7.185.867

    552.759

    2.486.369
    314.068

    Oltre lire 129.291.200

    2.486.369

    36

    0,000692307

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