• Circolare INPS n. 1 del 02.01.2001

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  • Indennità antitubercolari
    Circolare INPS n. 1 del 02.01.2001

    SOMMARIO: Aumenti delle indennità antitubercolari determinati dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 20 novembre 2000

    Per effetto degli aumenti determinati dall’art.1 e dall’art.2 del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 20 novembre 2000 – nelle misure, rispettivamente dell’1,6 % (in luogo dell’1,5 % attribuito con D.M. del 20 novembre 1999) dal 1°gennaio 2000 e (in via provvisoria) del 2,4%, dal 1°gennaio 2001 – gli importi delle indennità antitubercolari, correlate legislativamente alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il 2000 e per il 2001 sono i seguenti:

    1°gennaio 2000

    1°gennaio 2001

    Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.

    18.910

    19.360

    Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (1).

    9.455

    9.680

    Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).

    31.500

    32.260

    Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (giornaliera).

    15.750

    16.130

    Assegno di cura o di sostentamento (mensile).

    127.070

    130.120

    Le Sedi, tenuto conto degli importi sopraindicati, provvederanno ad effettuare per l’anno 2000 i dovuti conguagli ed a corrispondere per l’anno 2001 le indennità antitubercolari nella misura prevista.
    Inoltre, per quanto attiene all’indennità giornaliera liquidata dai datori di lavoro, le Sedi dovranno dare comunicazione agli stessi degli aumenti intervenuti dal 1°gennaio 2000 e dal 1°gennaio 2001, affinché provvedano alla corresponsione dei conguagli inerenti all’anno 2000 ed all’adeguamento – salvo eventuale conguaglio in relazione alla misura definitiva che sarà stabilita a suo tempo - dei nuovi importi relativi all’anno 2001.
    Il suddetto adeguamento sarà operato, sempre a decorrere dal 1°gennaio 2001, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art.1, 1° comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (2). Si ricorda che in ogni caso dovrà essere assicurata la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di L.19.360.
    La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari verrà adeguata in modo da consentire alle Sedi l’effettuazione degli adempimenti sopraindicati.

    (1) v. "Atti Ufficiali" 1975, pag.1692
    (2) v. "Atti Ufficiali" 1971, pag. 162

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