• Circolare INPS n. 148 del 24.08.2000

  • Circolare INPS n. 148 del 24.08.2000
  • Liquidazione della pensione nei confronti dei lavoratori che optano per il sistema contributivo
    Circolare INPS n. 148 del 24.08.2000

    SOMMARIO:
    Condizioni per l'esercizio dell'opzione. Determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995. Determinazione del montante contributivo per i periodi maturati successivamente al 31 dicembre 1995. Importo annuo del trattamento pensionistico. Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Regime di cumulo della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con i redditi da lavoro. Allegato 1: Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, come modificato dalle disposizioni correttive di cui al decreto legislativo 23 giugno 1998, n.278. Allegato 2: Serie storica dell'importo del massimale contributivo dall'anno 1946 all'anno 2000 Allegato 3: Coefficienti di rivalutazione di cui alla Legge n. 335 dell' 8 agosto 1995 Allegato 4: Coefficienti di trasformazione

    1 - PREMESSA
    L'articolo 1, comma, 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede che ai lavoratori iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ovvero con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data, è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
    L’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997, così come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n.278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1998, disciplina la facoltà di opzione introdotta dal richiamato articolo 1, comma 23, della legge n. 335.

    2 - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE
    La facoltà di opzione è subordinata alla condizione che l'interessato possa far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.
    Considerato che il sistema contributivo è stato introdotto dal 1° gennaio 1996, l'opzione potrà pertanto esercitata non prima del 1° gennaio 2001.
    Dalla predetta data l’opzione può essere esercitata in qualsiasi momento, fermo restando che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile opera con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di esercizio dell’opzione stessa (articolo 2, comma 18, della legge n. 335).
    Ai fini dell'esercizio della facoltà in parola sono utili i periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto, purché diano luogo ad un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni e purché almeno 5 anni di anzianità contributiva si collochino dopo il 1995.

    3 - DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO
    In applicazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi n. 180 del 1997 e n. 278 del 1998 (allegato 1), il montante individuale dei contributi di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:
    a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
    b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

    3.1 - DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO MATURATO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995
    Ai fini della determinazione del montante contributivo in parola occorre:
    - individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione imponibile annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti; il reddito imponibile annuo per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) nel periodo di riferimento per il calcolo della media della contribuzione annua costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità (520 settimane) corrispondenti ai periodi di contribuzione (effettiva, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall’assicurato in ciascun anno. La predetta base imponibile non può, comunque, eccedere l’importo del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 rapportato all’anno considerato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT (v. tabella, allegato 2);
    - calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota contributiva (quindi l’aliquota di computo coincide con quella contributiva) vigente nell’anno interessato. Per i lavoratori dipendenti iscritti a Fondi sostitutivi dell'AGO l’aliquota non può superare quella in vigore per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si precisa che negli anni in cui l’aliquota IVS è variata nel corso dell’anno si dovrà procedere alla determinazione dell’aliquota ponderata. Per i lavoratori autonomi, per i periodi precedenti il 1° luglio 1990, si applicano le aliquote contributive vigenti a tale data.
    - calcolare il montante contributivo fino al 31 dicembre 1995 rivalutando l’ammontare dei contributi di ciascun anno su base composta fino al 31 dicembre 1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare (allegato 3);
    - determinare il montante medio dividendo il montante complessivo come determinato sopra alla data del 31 dicembre 1995 per il numero degli anni presi in considerazione;
    - calcolare il montante al 31 dicembre 1995 moltiplicando il montante medio per il numero degli anni di contribuzione maturati dall’inizio dell’assicurazione fino al 31 dicembre 1995. L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati fino al 31 dicembre 1995 e da rivalutare fino alla data di decorrenza della pensione.

    3.2 - DETERMINAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO PER I PERIODI MATURATI SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1995
    Ai fini della determinazione del montante individuale contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 335.
    Pertanto occorre:
    - individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti; il reddito annuo, per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi di contribuzione (effettiva, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall’assicurato in ciascun anno;
    - calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoro dipendente, ovvero, per l’aliquota di computo del 20 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoro autonomo.
    - determinare il montante individuale dei contributi sommando l’ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto intero lordo nominale(PIL), appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale per i periodi in argomento, la contribuzione di ciascun anno si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
    L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.

    3.3 – IMPORTO ANNUO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO.
    L’importo annuo del trattamento pensionistico è determinato applicando al montante contributivo come sopra determinato il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni (tabella A allegata alla legge 335, allegato 4).
    Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione. Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione ed essendo il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni pari a 5,006 e quello relativo all’età di 58 anni pari a 4,860 per cento, il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146)= 4,933 per cento. A tali fini non si tiene conto delle frazioni di mese (circolare n.180 del 14 settembre 1996).

    4 - PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
    Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, cioè per i lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996 ovvero per i lavoratori che hanno esercitato l'opzione, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituiti da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia" (articolo 1, comma 19, della legge n. 335).
    Per il diritto alla pensione di vecchiaia sono previsti i seguenti requisiti:
    - cessazione del rapporto di lavoro;
    - età non inferiore a 57 anni di età;
    - 5 anni di contribuzione effettiva;
    - importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per i richiedenti che hanno meno di 65 anni di età (articolo 1, comma 20, della legge n. 335).
    In alternativa al requisito di 57 anni di età può accedere alla pensione di vecchiaia il lavoratore che faccia valere 40 anni di contribuzione. Ai fini del computo di detta anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi. e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
    Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione effettiva si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione quindi di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
    Pertanto i lavoratori ammessi a fruire della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, in quanto lavoratori assicurati dal 1° gennaio 1996 ovvero lavoratori che hanno esercitato l'opzione, debbono far valere complessivamente almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
    Alla pensione in parola, in quanto liquidata con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

    5 - REGIME DI CUMULO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO CON I REDDITI DA LAVORO
    Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni di età la pensione è incumulabile totalmente con i redditi da lavoro dipendente, e nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi. (articolo 1, comma 21, della legge n. 335).
    Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 22, della legge n. 335).

    Allegato 1

    DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N. 180, COME MODIFICATO DALLE DISPOSIZIONI CORRETTIVE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 1998, N.278.

    …Omissis…

    Articolo 1
    Ambito di applicazione

    1.Il presente decreto disciplina la facoltà di opzione prevista dall’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

    Articolo. 2
    Modalità di applicazione

    1. Il montante individuale dei contributi di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n.335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:
    a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;
    b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
    2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate "su base composta fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all’articolo 1" comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5.
    3. La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l’aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione.
    Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell’INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l’INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1° luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.
    4. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.
    5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.
    6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l’importo del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all’anno considerato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.
    7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.
    8. L’importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.

    Allegato 2

    Serie storica dell'importo del massimale contributivo
    dall'anno 1946 all'anno 2000

    (valori in moneta corrente)

    IMPORTO

    Anni

    Annuo

    Mensile

    Settimanale

    1946

    2.642.000

    220,167

    50,808

    1947

    3.118.000

    259,833

    59,962

    1948

    5.054.000

    421,167

    97,192

    1949

    5.352.000

    446,000

    102,923

    1950

    5.432.000

    452,667

    104,462

    1951

    5.361.000

    446,750

    103,096

    1952

    5.881.000

    490,083

    113,096

    1953

    6.128.000

    510,667

    117,846

    1954

    6.244.000

    520,333

    120,077

    1955

    6.413.000

    534,417

    123,327

    1956

    6.593.000

    549,417

    126,788

    1957

    6.923.000

    576,917

    133,135

    1958

    7.055.000

    587,917

    135,673

    1959

    7.394.000

    616,167

    142,192

    1960

    7.364.000

    613,667

    141,615

    1961

    7.563.000

    630,250

    145,442

    1962

    7.782.000

    648,500

    149,654

    1963

    8.179.000

    681,583

    157,288

    1964

    8.792.000

    732,667

    169,077

    1965

    9.311.000

    775,917

    179,058

    1966

    9.711.000

    809,250

    186,750

    1967

    9.905.000

    825,417

    190,481

    1968

    10.103.000

    841,917

    194,288

    1969

    10.234.000

    852,833

    196,808

    1970

    10.521.000

    876,750

    202,327

    1971

    11.058.000

    921,500

    212,654

    1972

    11.611.000

    967,583

    223,288

    1973

    12.261.000

    1.021,750

    235,788

    1974

    13.536.000

    1.128,000

    260,308

    1975

    16.162.000

    1.346,833

    310,808

    1976

    18.942.000

    1.578,500

    364,269

    1977

    22.067.000

    1.838,917

    424,365

    1978

    26.061.000

    2.171,750

    501,173

    1979

    29.293.000

    2.441,083

    563,327

    1980

    33.892.000

    2.824,333

    651,769

    1981

    41.043.000

    3.420,250

    789,288

    1982

    48.718.000

    4.059,833

    936,885

    1983

    56.659.000

    4.721,583

    1.089,596

    1984

    65.158.000

    5.429,833

    1.253,038

    1985

    72.065.000

    6.005,417

    1.385,865

    1986

    78.263.000

    6.521,917

    1.505,058

    1987

    83.037.000

    6.919,750

    1.596,865

    1988

    86.857.000

    7.238,083

    1.670,327

    1989

    91.200.000

    7.600,000

    1.753,846

    1990

    97.219.000

    8.101,583

    1.869,596

    1991

    103.149.000

    8.595,750

    1.983,635

    1992

    109.751.000

    9.145,917

    2.110,596

    1993

    115.678.000

    9.639,833

    2.224,577

    1994

    120.536.000

    10.044,667

    2.318,000

    1995

    125.237.000

    10.436,417

    2.408,404

    1996

    132.000.000

    11.000,000

    2.538,462

    1997

    137.148.000

    11.429,000

    2.637,462

    1998

    139.480.000

    11.623,333

    2.682,308

    1999

    141.991.000

    11.832,583

    2.730,596

    2000

    144.263.000

    12.021,917

    2.774,288

    Allegato 3

    Coefficienti di rivalutazione di cui alla
    Legge n. 335 dell' 8 agosto 1995

    Anno al quale rivalutare
    i montanti contributivi

    Coefficienti di rivalutazione

    1976

    1,156004

    1977

    1,190509

    1978

    1,216775

    1979

    1,210426

    1980

    1,203363

    1981

    1,226929

    1982

    1,214364

    1983

    1,205767

    1984

    1,202694

    1985

    1,186164

    1986

    1,160219

    1987

    1,142703

    1988

    1,126341

    1989

    1,115314

    1990

    1,105217

    1991

    1,101013

    1992

    1,097075

    1993

    1,088611

    1994

    1,072990

    1995

    1,065726

    1996

    1,062054

    1997

    1,055871

    1998

    1,053597

    1999

    1,056503

    N.B.: La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno ed ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

    Allegato 4

    COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
    Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

    Divisori

    Età

    Valori

    21,1869

    57

    4,720%

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