• Decreto ministeriale 16 settembre 2003

  • Decreto ministeriale 16 settembre 2003
  • Criteri generali sui contratti di solidarietà
    Ministero del lavoro e delle politiche sociali
    Decreto ministeriale 16 settembre 2003
    GU 257 del 05/11/2003

    IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
    ( Vista...)
    Decreta:

    Art. 1.
    All'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31445 del 20 agosto 2002 concernente i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 della richiamata legge n. 863/1984, contratti collettivi denominati «contratti di solidarietà», è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis - In considerazione delle finalità stesse dell'istituto della solidarietà, non è ammessa, in via generale, la possibilità di stipulare accordi sindacali laddove venga previsto che il numero dei lavoratori interessati alla riduzione oraria risulti essere uguale o inferiore al numero dei lavoratori ritenuti esuberanti. Altresì, in linea di principio, al fine di mantenere una reale tenuta produttiva dell'azienda, non possono essere ritenuti idonei i contratti di solidarietà che prevedano una riduzione oraria superiore al 50% qualora tale riduzione interessi più della metà dell'organico.».

    Art. 2.
    1. Il criterio indicato nel precedente articolo si applica ai contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
    2. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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