• Risoluzione Agenzia Entrate n. 287 del 08.07.2008

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 287 del 08.07.2008
  • Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93
    Risoluzione Agenzia Entrate n. 287 del 08.07.2008

    L'articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, ha previsto, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro nell'anno 2007, in via sperimentale per il periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate a livello aziendale per le prestazioni ed i premi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo, non superiori a 3.000 euro lordi.
    L'imposta in parola, pari al 10 per cento, è applicata dal sostituto d'imposta esclusivamente per il settore privato e salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
    Per consentire il versamento di tale imposta sostitutiva, tramite modello F24, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
    - "1053" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
    - "1604" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
    - "1904" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
    - "1905" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
    - "1305" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta e maturati fuori dalle predette regioni - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
    In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con indicazione, quale "Mese di riferimento" del mese in cui il sostituto d'imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale "Anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
    Si precisa che i codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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