• Decreto ministeriale 25 marzo 2002

  • Decreto ministeriale 25 marzo 2002
  • Disposizioni in materia di certificazione tributaria
    Ministero dell'economia e delle finanze
    Decreto ministeriale 25 marzo 2002
    GU 75 del 29/03/2002

    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    (Visto...)
    Decreta:

    Art. 1. - Certificatori
    1. Ai fini del presente decreto si intendono per "certificatori" i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Art. 2. - Certificazione per il periodo di imposta 2001
    1. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:
    a) plusvalenze;
    b) sopravvenienze attive;
    c) interessi attivi;
    d) proventi immobiliari;
    e) minusvalenze;
    f) sopravvenienze passive;
    g) perdite su crediti;
    h) accantonamenti rischi su crediti;
    i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;
    l) ammortamenti immobilizzazioni materiali.
    2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i certificatori tengono conto dei principi di revisione tributaria approvati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e riportati in allegato al decreto 29 dicembre 1999.
    3. All'esito positivo dei controlli di cui al comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema raccomandato dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.

    Art. 3. - Invio telematico di dati
    1. Entro i termini previsti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001, i certificatori inviano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco dei contribuenti ai quali hanno rilasciato la certificazione tributaria con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei soggetti che hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le scritture contabili.

    Art. 4. - Controlli
    1. Fermi restando i controlli finalizzati a riscontrare la correttezza delle certificazioni rilasciate, come previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, l'attività di controllo e di verifica dell'amministrazione finanziaria relativamente alle dichiarazioni per le quali è stata rilasciata la certificazione tributaria sarà riferita di regola alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione.

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati