• Risoluzione Agenzia Entrate n. 204 del 03.08.2007

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 204 del 03.08.2007
  • Interpello - Aliquota Iva applicabile alle cessioni di grano farro decorticato
    Risoluzione Agenzia Entrate n. 204 del 03.08.2007

    La Direzione Regionale ha trasmesso una istanza di interpello presentata, ai sensi dell'art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, dalla Alfa S.r.l. (di seguito, in breve, “la Società”), al fine di conoscere quale sia l'aliquota Iva applicabile alle cessioni del prodotto in oggetto.

    Quesito
    La Società chiede di conoscere quale sia il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Iva, alle cessioni di grano farro decorticato.

    Soluzione prospettata dal contribuente
    Al riguardo, l'istante ritiene che al prodotto in esame possa applicarsi l'aliquota IVA del 10 per cento, in quanto rientrante fra quelli indicati nel punto 28), della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

    Parere della scrivente
    Ai fini della risposta al quesito prospettato, si è reso indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale del prodotto in questione; è stato, pertanto, acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane, reso con nota prot. n…. del…..
    L'Agenzia delle Dogane, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha rilevato che “il farro è un cereale a grano vestito, come l'orzo e l'avena, in quanto durante la trebbiatura le cariossidi non fuoriescono dalla glume e dalle giumelle. Pertanto, prima dell'utilizzazione, la granella di farro, così ottenuta deve essere mondata (decorticata), cioè privata dei rivestimenti glumeali e di una parte del pericarpo, mediante molatura”.
    Sulla base, quindi, delle suesposte motivazioni, il prodotto in esame deve essere classificato tra i “cereali altrimenti lavorati da classificare al codice NC 1104.2918, della vigente Tariffa Doganale, posizione corrispondente alla voce 11.02, Tabella A, Parte III, punto 28, della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987”.
    In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato si renda applicabile l'aliquota Iva del 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che, al punto 28), richiamando la voce 11.02, menziona espressamente “semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati”.
    La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale è resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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