• Risoluzione Agenzia Entrate n. 61 del 23.03.2007

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 61 del 23.03.2007
  • Istanza di interpello - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di cruschello in polvere e di cruschello in pellet ad uso combustibile e ad uso mangime
    Risoluzione Agenzia Entrate n. 61 del 23.03.2007

    La Direzione Regionale ........ ha trasmesso un'istanza di interpello presentata, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla ALFA S.r.l. (di seguito, in breve, "la Società"), al fine di conoscere quale sia l'aliquota Iva applicabile alle cessioni dei prodotti in oggetto.

    Quesito
    La Società chiede quale sia il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Iva, alle cessioni di cruschello in polvere e di cruschello in pellet, sia ad uso combustibile che ad uso mangime.

    Soluzione prospettata
    Al riguardo, l'istante ritiene che l'aliquota IVA del 4 per cento, prevista dal n. 17) della Tabella A, Parte Seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, si rende applicabile:
    - alle cessioni di cruschello in polvere;
    - alle cessioni di cruschello in pellet utilizzato sia come combustibile che come mangime nell'ambito zootecnico ed ottenuto dalla lavorazione del menzionato cruschello in polvere.

    Parere dell'Agenzia delle Entrate
    Ai fini della risposta al quesito prospettato, si è reso indispensabile individuare il corretto inquadramento doganale dei prodotti in questione; è stato, pertanto, acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane, reso con nota n. 488 del 9 febbraio 2007.
    L'Agenzia delle Dogane, sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha rilevato che i prodotti di seguito elencati:
    - cruschello in polvere;
    - cruschello in pellet
    possano essere considerati "crusche, stacciature ed altri residui anche agglomerati in forma di pellets, derivati dalla molitura di cereali e aventi tenore di amido superiore al 28 %, da classificare al codice NC 2302.3090, della vigente Tariffa Doganale, posizione corrispondente alla voce 2302, Tabella A, Parte II, punto 17 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987".
    In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente ritiene che alla cessione dei prodotti sopra indicati si renda applicabile l'aliquota Iva del 4 per cento di cui alla Tabella A, Parte II, allegata al menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, che, al punto 17), richiamando la voce 23.02, menziona espressamente "crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi".
    La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale ......... è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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