• Risoluzione Agenzia Entrate n. 33 del 02.03.2004

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 33 del 02.03.2004
  • Istituzione di codici tributo per il versamento delle imposte ai fini della definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi - Art. 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni - Art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
    Risoluzione Agenzia Entrate n. 33 del 02.03.2004

    L'articolo 2, comma 44 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, consente di definire i redditi d'impresa e di lavoro autonomo con le medesime modalitĂ  indicate nell'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni, anche relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003.
    Al fine di consentire il versamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'art. 17 dello stesso decreto, si istituiscono il seguente codice tributo:
    - "8101" denominato: "Definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo e dei redditi prodotti in forma associata - Articolo 7, legge n. 289/2002, e art. 2, comma 44, legge 24 dicembre 2003,n. 350";
    Nella compilazione del modello "F 24", il codice tributo sopra istituito deve essere esposto nella "Sezione Erario", con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua il versamento.

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