• Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 06.02.2004

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 06.02.2004
  • Istituzione codice ente per il versamento delle sanzioni amministrative accertate dagli uffici Istat
    Risoluzione Agenzia Entrate n. 11 del 06.02.2004

    L'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, individua negli uffici di statistica i soggetti competenti all'accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 dello stesso decreto.
    Per consentire il versamento delle sanzioni accertate, si istituisce il codice ente "IST", che individua l'istituto centrale di statistica.
    Nella predisposizione del modello " F23", da utilizzare per la definizione delle sanzioni, gli elementi da evidenziare sono i seguenti:
    - codice ente "IST", nel campo 6;
    - causale "PA", nel campo 9;
    - codice tributo, nel campo 10.

    Si fa presente che il codice tributo da utilizzare per il versamento e' il " 741 T ", già istituito e denominato "sanzioni amministrative - multe inflitte da autorità giudiziarie ed amministrative".
    Ai fini della regolazione contabile, d'intesa con la Direzione centrale bilancio, contabilità e tesoreria dell'Istat si e' individuato nel 2301 il capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato su cui far affluire i proventi delle sanzioni; la menzionata Direzione è altresì destinataria della relativa rendicontazione secondo il dettaglio che riterrà opportuno.

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