• Risoluzione Agenzia Entrate n. 9 del 04.02.2004

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 9 del 04.02.2004
  • Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello ''F 24'', delle somme di cui all'art. 9 bis, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni - Art. 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
    Risoluzione Agenzia Entrate n. 9 del 04.02.2004

    L'articolo 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che le disposizioni dell'art. 9 bis commi 1 e 2 si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data del 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 350/2003). Al fine di consentire il versamento delle somme dovute, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'art. 17 dello stesso decreto, si istituisce il seguente codice tributo:
    - "8093" denominato: "Definizione dei ritardati o omessi versamenti - Articolo 9 bis, comma 1, legge n. 289/2002, e articolo 2, comma 45, legge 24/12/2003, n. 350".
    Nella compilazione del modello "F 24", il codice tributo sopra istituito deve essere esposto nella "Sezione Erario", con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua il versamento.

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