• Risoluzione Agenzia Entrate n. 214 del 02.12.2003

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 214 del 02.12.2003
  • Imposta unica sulle scommesse ippiche - Art. 8, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con legge 1 agosto 2003, n. 200. Istituzione codici tributo
    Risoluzione Agenzia Entrate n. 214 del 02.12.2003

    L'articolo 8, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito con legge 1 agosto 2003, n. 200, prevede che i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002, possano aderire effettuando i versamenti dovuti secondo le modalità e le scadenze previste dallo stesso articolo 8, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147.
    Al fine di consentire detti versamenti vengono istituiti i seguenti codici tributo:
    - 2354 denominato " Imposta unica e interessi sulle scommesse ippiche - D.L. 24 giugno 2003, n. 147, art. 8, comma 5".
    - 2355 denominato " Imposta unica e interessi sulle scommesse ippiche di competenza della Regione Siciliana - D.L. 24 giugno 2003, n. 147, art. 8, comma 5".
    Nel compilare il Modello "F24", i codici tributo sopra indicati devono essere esposti nella "Sezione Erario", con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno di imposta cui si riferisce il versamento, nella forma " AAAA".
    Le somme da versare con i codici tributo sopra indicati sono esposte esclusivamente nella colonna " importi a debito versati".

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