• Risoluzione Agenzia Entrate n. 182 del 24.09.2003

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 182 del 24.09.2003
  • Entrate da alienazioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato - Articolo 5 bis del decreto legge 24/06/2003 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2003 n. 212. Istituzione codice tributo
    Risoluzione Agenzia Entrate n. 182 del 24.09.2003

    L'articolo 5 bis del decreto legge 24/06/2003 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2003 n. 212, prevede che le Filiali dell'Agenzia del Demanio possano vendere, ai soggetti legittimati che ne facciano richiesta, le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietĂ  privata.
    Alla domanda di acquisto da far pervenire all'Agenzia del Demanio, i soggetti interessati devono, tra l'altro allegare una ricevuta comprovante il versamento all'erario della somma necessaria all'acquisto dell'area.
    Per consentire il versamento, tramite mod. F23, delle predette somme, si istituisce il seguente codice tributo:
    849T, denominato: "Entrate da alienazioni. Art. 5 bis D.L. n. 143/03 - sconfinamenti"
    Nel compilare il Mod F23 nel campo "ufficio o ente" deve essere indicato il codice ufficio della Filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente; nel campo "causale" deve essere esposto la causale "ED".
    Al fine della regolazione contabile, si comunica che le somme riscosse con il predetto codice devono essere imputate al capitolo 4003 del bilancio dello Stato.

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