• Risoluzione Agenzia Entrate n. 277 del 09.08.2002

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 277 del 09.08.2002
  • Istituzione dei codici tributo per la sanzione amministrativa dovuta per omessi, insufficienti o ritardati pagamenti dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504
    Risoluzione Agenzia Entrate n. 277 del 09.08.2002

    L'art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi dovuti nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
    Per il versamento delle citate somme, da effettuarsi, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F 24, si istituiscono i seguenti codici tributo:
    2332, denominato "Sanzione pecuniaria imposta unica sui concorsi del totocalcio - Art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    2333, denominato "Sanzione pecuniaria imposta unica sui concorsi del totosei - Art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    2334, denominato "Sanzione pecuniaria imposta unica sui concorsi del totip - Art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    2335, denominato "Sanzione pecuniaria imposta unica sui concorsi del totogol - Art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    2336, denominato "Sanzione pecuniaria imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché altri concorsi pronostici - Art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    2337, denominato "Sanzione pecuniaria imposta unica sui concorsi del totocalcio di competenza della Regione Sicilia - Art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    2338, denominato "Sanzione pecuniaria imposta unica sui concorsi del totosei di competenza della Regione Sicilia - Art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    2339, denominato "Sanzione pecuniaria imposta unica sui concorsi del totip di competenza della Regione Sicilia - Art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    2340, denominato "Sanzione pecuniaria imposta unica sui concorsi del totogol di competenza della Regione Sicilia - Art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";
    2341, denominato "Sanzione pecuniaria imposta unica su altre scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonchè altri concorsi pronostici di competenza della Regione Sicilia - Art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504".
    Nella compilazione del modello F24, i predetti codici devono essere esposti nella sezione Erario con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.
    Gli interessi dovuti per i pagamenti tardivi si versano cumulativamente all'imposta unica, utilizzando il relativo codice tributo istituito con la risoluzione n. 179/E del 6 giugno 2002.
    Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme riscosse con i codici 2332, 2333, 2334, 2335, 2336 devono essere imputate ai capitoli 3312, art. 14, 3313, art. 2, e 2326 del bilancio dello Stato; quelle riscosse con i codici 2337, 2338, 2339, 2340, 2341 devono essere imputate ai capitoli 3312, art. 14, 3313, art. 2, e 2326 del bilancio della Regione siciliana.

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