• Risoluzione Agenzia Entrate n. 125 del 06.08.2001

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 125 del 06.08.2001
  • Legalizzazione firme su atti pubblici stranieri
    Risoluzione Agenzia Entrate n. 125 del 06.08.2001

    Con nota del 21 marzo 1999 la Direzione Generale ... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo della legalizzazione delle firme che le prefetture sono tenute ad effettuare, in base alle disposizioni dell'art. 4 della legge 11 maggio 1971, n. 390, su atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato.
    Al riguardo, si osserva che la fattispecie prospettata trova ora riferimento nell'art. 33, comma 4, del predetto d.P.R. n. 445 del 2000 (legalizzazione di firme di atti da e per l'estero) secondo cui "le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture".
    L'art. 1 della tariffa, allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 come sostituita dal d.m. 20 agosto 1992 stabilisce l'imposta nella misura di lire 20.000 per "atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali (...)."
    Da quanto esposto, consegue che la legalizzazione di firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato è soggetta all'imposta di bollo nella predetta misura di lire 20.000.

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