• Risoluzione Agenzia Entrate n. 7 del 26.01.2001

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 7 del 26.01.2001
  • Istituzione codice-tributo – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni delle imprese
    Risoluzione Agenzia Entrate n. 7 del 26.01.2001

    L’articolo 12 della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede il versamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti che effettuano la rivalutazione dei beni iscritti in bilancio, ai sensi dell’articolo 10 della medesima legge.
    Il comma 2 del citato articolo 12 stabilisce che il pagamento di detta imposta deve effettuarsi in un massimo di tre rate di pari importo, alle scadenze previste dal medesimo comma, anche mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
    Ciò premesso, si fa presente che l’imposta va versata mediante modello F24, utilizzando il seguente codice-tributo:

    2726 "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio – Art. 12 della legge n. 342 del 2000".

    Il suddetto codice va esposto nella "sezione Erario" del modello, indicando come anno di riferimento il periodo d’imposta nel quale la rivalutazione è eseguita.
    Si ricorda che nel caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare deve essere indicato il primo dei due anni solari interessati.

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