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Provvedimento Agenzia Entrate del 10.12.2025 (560356/2025)
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Prot. n. 2025/560356Disposizioni attuative per l’applicazione del regime transfrontaliero difranchigia di cui al Titolo V-ter, Capo I, Sezioni I, II e III del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633IL DIRETTORE DELL’AGENZIAIn base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito delpresente provvedimentoDispone1. Definizioni1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:a) Direttiva SME-SS: Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del28 novembre 2006 e il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del7 ottobre 2010;b) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, diattuazione della direttiva (UE) 2020/285;c) d.P.R. IVA: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;d) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabilitinell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore adeterminate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hannodiritto alla detrazione dell'imposta;e) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propriaattività economica in Italia. Ai fini della presente definizione nonrilevano le eventuali stabili organizzazioni;f) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui ilsoggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;g) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso daquello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essereammesso al regime di franchigia ivi previsto;h) Volume d’affari annuo nel territorio dello Stato: il valore totale dellecessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuatenel territorio dello Stato di stabilimento;i) Volume d’affari annuo nel territorio dello Stato di esenzione: valoretotale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al nettodell’IVA, effettuate nel territorio dello Stato di esenzione;j) Volume d’affari annuo nel territorio dell’Unione europea: valore totaledelle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA,effettuate nel territorio dell’Unione europea;k) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individualecomposto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dalsuffisso EX attribuito ai fini dell’applicazione del regime di franchigianello Stato di esenzione;l) Comunicazione preventiva: comunicazione preventiva, resa all’Agenziadelle entrate da parte dei soggetti stabiliti, dell’intenzione di avvalersidel regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;m) Provvedimento della comunicazione preventiva: Provvedimento delDirettore dell’Agenzia delle entrate n. 460166 del 30 dicembre 2024,come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delleentrate n. 551770 del 4 dicembre 2025;2n) Servizi online dell’Agenzia delle entrate: servizi web offerti ed erogatiin modalità autenticata;o) Provvedimento della Comunicazione trimestrale: Provvedimento delDirettore dell’Agenzia delle entrate n. 155649 del 28 marzo 2025.1.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano ledisposizioni recate dall’articolo 70-terdecies “Definizioni e disposizioni generali”,contenuto nel Titolo V-ter “Regime transfrontaliero di franchigia”, del d.P.R. IVA,come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo.2. Controlli sulla comunicazione preventiva per l’accesso al regime difranchigia transfrontaliero trasmessa da soggetti stabiliti nello Stato.2.1. Trascorso il termine di cui al punto 4.1 del Provvedimento dellacomunicazione preventiva, i dati e le informazioni contenuti nella comunicazionetrasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato sono sottoposti a controllidi conformità da parte dell’Agenzia delle entrate con gli altri dati che ha adisposizione.2.2. I controlli di cui al punto precedente possono riguardare la congruenzadel volume d’affari indicato nella comunicazione preventiva rispetto a:a) i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti alpunto 1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.433608 del 24 novembre 2022) emesse per le cessioni di beni e leprestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti oidentificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decretolegislativo 5 agosto 2015, n. 127, e verso le Pubbliche amministrazioniai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre2007, n. 244;b) i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizieffettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Statocomunicate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decretolegislativo 5 agosto 2015, n. 127;3c) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente etrasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;d) i dati indicati nelle dichiarazioni annuali IVA;e) le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cuiall’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.Nel caso in cui gli importi indicati nella comunicazione preventiva fosserodiversi da quelli riscontrati, il contribuente visualizzerà un messaggio di scarto conla motivazione “Incongruenza sui dati dei volumi d’affari comunicati”.Il contribuente, al fine di poter accedere al regime in argomento, potràpresentare una nuova comunicazione preventiva già dal giorno successivo allaproduzione del messaggio.2.3. I controlli del punto 2.2 sono effettuati anche per rilevare che:a) nell’anno civile precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuodell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro (sogliastabilita dall’articolo 70-octiesdecies, comma 1, lettera a), del d.P.R.IVA). Nel caso in cui questa soglia risulti superata, il contribuentevisualizzerà il relativo messaggio di scarto e potrà presentarenuovamente la richiesta di accesso al regime in argomento a partiredall’anno successivo;b) nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione, ilvolume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a100.000 euro (soglia stabilita dall’articolo 70-octiesdecies, comma 1,lettera b), art. del d.P.R. IVA). I soggetti per i quali tale soglia risultisuperata visualizzeranno il relativo messaggio di scarto e potrannopresentare nuovamente la richiesta di accesso al regime in argomento apartire dal secondo anno successivo;c) il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzionenon è superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione delregime di franchigia come stabilito dall’articolo 70-octiesdecies, comma41, lettera c), del d.P.R. IVA. Nel caso in cui sia riscontrato ilsuperamento di tale soglia, sulla base dei dati presenti nel portalededicato della Commissione Europea, il contribuente visualizzerà ilrelativo messaggio e potrà presentare una nuova comunicazionepreventiva nei termini previsti da tale Stato di esenzione.L’Agenzia effettua i controlli sul rispetto dei termini per la presentazionedi una nuova comunicazione a seguito del superamento di una delle soglie citateai punti precedenti.3. Assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX in caso di mancatarisposta da parte di uno o più Stati di esenzione3.1. L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 70-noviesdecies deld.P.R. IVA, assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numerodi partita IVA, a seguito del ricevimento di risposta positiva dagli Stati diesenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia.3.2. Nei casi in cui, trascorsi 35 giorni lavorativi dalla ricezione dellacomunicazione di cui all’articolo 70-octiesdecies del d.P.R. IVA, uno o più Statidi esenzione non abbiano trasmesso alcuna risposta, l’Agenzia delle entrateassegna comunque il suffisso EX, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiestoun maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusioneo evasione d’imposta.4. Controlli sulla comunicazione trimestrale del regime transfrontalierodi franchigia4.1. L’Agenzia delle entrate effettua dei controlli sui termini dipresentazione della comunicazione trimestrale e sulla congruenza dei datidichiarati, del volume d’affari indicato, nonché del rispetto delle soglie previstedalla normativa nazionale e unionale.4.2. Fermo restando quanto previsto al punto 3.4. del Provvedimento dellaComunicazione trimestrale, i controlli relativi al rispetto dei termini di5presentazione comportano l’invio di messaggi agli altri Stati membri nel caso incui le comunicazioni non siano state presentate.5. Cessazionedelregimedifranchigiaa seguito dipresunta cessazioneattivitàai sensi dell’articolo 70-duovicies, comma 3, del d.P.R. IVA5.1. L’Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EXquando il soggetto passivo ha cessato l'attività o quando è comunque possibiledesumere la cessazione dell'attività nonché nei casi previsti per la cessazioned’ufficio della partita IVA.5.2. La cessazione dell’attività si presume, in assenza di informazionicontrarie, laddove siano trascorsi otto trimestri civili durante i quali sono statetrasmesse comunicazioni trimestrali con importi a zero in uno o più Stati diesenzione e contemporaneamente non risultino trasmessi i dati delle operazioniverso soggetti stabiliti in uno o più Stati di esenzione ai sensi dell’articolo 1,comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015. In tali casi si procede alla disattivazionedel suffisso EX notiziando il contribuente nella sua area riservata del sito internetdell’Agenzia delle entrate, in corrispondenza delle pagine utilizzate per gliadempimenti previsti per l’accesso e la rendicontazione del regime di franchigiatransfrontaliero. L’Agenzia delle entrate, a seguito della disattivazione del predettosuffisso EX, provvederà a inviare i messaggi di cessazione agli Stati di esenzioneinteressati.5.3. Qualora il soggetto desideri nuovamente fruire del regime di franchigiadovrà presentare una comunicazione preventiva rispettando le quaranteneeventualmente previste negli Stati di esenzione per i casi in trattazione.5.4. Nei casi previsti dall’articolo 35, comma 15-quinquies, del d.P.R. IVA,per la cessazione d’ufficio della partita IVA, viene cessato anche il suffisso EX.66. Obbligo di identificazione in Italia del soggetto non stabilito ai sensidell’articolo 70-sexiesdecies, comma 2, del d.P.R. IVA6.1. L’Agenzia delle entrate, ricevuti due messaggi consecutivi relativi allamancata presentazione delle comunicazioni trimestrali dagli Stati di stabilimentodei soggetti non stabiliti ammessi al regime di franchigia nel territorio dello Stato,comunica allo Stato di stabilimento che il soggetto non stabilito deve identificarsiin Italia e presentare la dichiarazione IVA annuale.7. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate7.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delleentrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei datipersonali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 delParlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materiadi protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.7.2. Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gliobblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e, precisamente,dal d.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni), nonché per l’esecuzione dicompiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio dipubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, paragrafo 1,lettere c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679).7.3. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento deidati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., alquale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28del Regolamento (UE) 2016/679.7.4. I dati oggetto di trattamento sono individuati nel presenteprovvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle variefasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestionedelle attività di controllo.77.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrateconserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allosvolgimento delle proprie attività istituzionali e al conseguimento delle finalità perle quali sono trattati.7.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto chei risultati dell’attività di controllo descritta nel presente provvedimento siano resinoti al contribuente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,in corrispondenza delle pagine utilizzate per gli adempimenti previsti per l’accessoe la rendicontazione del regime di franchigia transfrontaliero.7.7. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche e organizzativerichieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantirela correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformitàdi esso agli obblighi di legge e al Regolamento.7.8. Le Informative che il Titolare del trattamento deve rendere agliinteressati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sonodisponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internetistituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).MotivazioniIl decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, ha dato attuazione allaDirettiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, che modifica laDirettiva 2006/112/CE per quanto riguarda il Regime Speciale per le piccoleimprese. Anche alla luce dei chiarimenti contenuti nelle Note esplicative deiservizi della Commissione europea (“Modifiche del sistema dell’IVA nell’UE perquanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese”) emanate in data 24ottobre 2024 e nella “Guida al regime per le PMI” della Commissione europea del25ottobre2024,reperibilialseguentelinkdefiniscono i controlli che l’Agenzia delle entrate compie sugli adempimenti sia8dei soggetti stabiliti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno o piùStati di esenzione sia dei soggetti non stabiliti che intendono avvalersi del regimedi franchigia nel territorio dello Stato.Riferimenti normativiAttribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrateDecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66, articolo 67, comma 1; articolo 68,comma 1; articolo 71, comma 3);Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenziadelle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimomodificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sulsito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazionetrasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.43 del 2025 (articolo 2, comma 1).Disciplina normativa di riferimentoDecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esuccessive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valoreaggiunto”;Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successivemodificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per lapresentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’impostaregionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensidell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;9Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, e successivemodificazioni, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2008)” (articolo 1, commi da 209 a 214);Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, esuccessive modificazioni, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lottacontro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, come modificato dalladirettiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020;Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, recante “Misure urgentiin materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, e successivemodificazioni, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e cheabroga la direttiva 77/799/CEE;Legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazionedella normativa e delle politiche dell’Unione europea” (articoli 31 e 32);Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, e successive modificazioni, recante“Attuazione della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativanel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE”;Decreto del Direttore generale delle finanze del 29 maggio 2014, esuccessive modificazioni, recante “Recepimento della direttiva del Consiglio2011/16/UE del 16 febbraio 2011, che designa l’ufficio centrale di collegamentoe i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nelsettore fiscale”;Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, recante“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge di stabilità 2015)”;10Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni,recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessionidi beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27aprile 2016, e successive modificazioni, relativo alla protezione delle personefisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla liberacircolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generalesulla protezione dei dati);Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del23 ottobre 2018, e successive modificazioni, sulla tutela delle persone fisiche inrelazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi edegli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga ilregolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, e successivemodificazioni, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comuned’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccoleimprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazioneamministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la correttaapplicazione del regime speciale per le piccole imprese;Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, e successivemodificazioni, recante “Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa allacooperazione amministrativa nel settore fiscale”;Legge 22 aprile 2021, n. 53, e successive modificazioni, recante “Delega alGoverno per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020” (articolo 1 eallegato A, n. 39);Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1467 della Commissione del 5settembre 2022, e successive modificazioni, recante “Modifica del regolamento diesecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici11tipo da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio e l’elencodei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione didetta direttiva”;Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, e successivemodificazioni, recante “Modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 perquanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto”;Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24novembre 2022, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche perl’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e leprestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio delloStato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonchéper la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni eprestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizionidi cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;Decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, e successive modificazioni, aventead oggetto “Attuazione della direttiva (UE)2021/514 del Consiglio del 22 marzo2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazioneamministrativa nel settore fiscale”;Legge 21 febbraio 2024, n. 15, e successive modificazioni, recante “Delegaal Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea-Legge di delegazione europea 2022-2023” (articolo 1 eallegato A, n. 3);Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, e successive modificazioni,recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio2020 che modifica la direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regimespeciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 perquanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto”;12Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 460166 del 30dicembre 2024, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenziadelle entrate n. 551770 del 4 dicembre 2025, recante “Modifiche al Provvedimentodel Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024,avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguardail regime speciale per le piccole imprese. Informazioni da trasmettere e modalitàdi trasmissione della comunicazione preventiva”;Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 155649 del 28marzo 2025, e successive modificazioni, recante “Approvazione del modello diComunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia di cuiall’articolo 70-unvicies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissionetelematica dei dati”.La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenziadelle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensidell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.Roma, 10 dicembre 2025IL DIRETTORE DELL’AGENZIAVincenzo CarboneFirmato digitalmente13