• Provvedimento Agenzia Entrate del 10.12.2025 (560356/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 10.12.2025 (560356/2025)
  • Prot. n. 2025/560356

    Disposizioni attuative per l’applicazione del regime transfrontaliero di

    franchigia di cui al Titolo V-ter, Capo I, Sezioni I, II e III del decreto del

    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Definizioni

    1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

    a) Direttiva SME-SS: Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18

    febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del

    28 novembre 2006 e il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del

    7 ottobre 2010;

    b) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di

    attuazione della direttiva (UE) 2020/285;

    c) d.P.R. IVA: decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

    633;

    d) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti

    nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a

    determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno

    diritto alla detrazione dell'imposta;

    e) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria

    attività economica in Italia. Ai fini della presente definizione non

    rilevano le eventuali stabili organizzazioni;

    f) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il

    soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;

    g) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da

    quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere

    ammesso al regime di franchigia ivi previsto;

    h) Volume d’affari annuo nel territorio dello Stato: il valore totale delle

    cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate

    nel territorio dello Stato di stabilimento;

    i) Volume d’affari annuo nel territorio dello Stato di esenzione: valore

    totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto

    dell’IVA, effettuate nel territorio dello Stato di esenzione;

    j) Volume d’affari annuo nel territorio dell’Unione europea: valore totale

    delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA,

    effettuate nel territorio dell’Unione europea;

    k) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale

    composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal

    suffisso EX attribuito ai fini dell’applicazione del regime di franchigia

    nello Stato di esenzione;

    l) Comunicazione preventiva: comunicazione preventiva, resa all’Agenzia

    delle entrate da parte dei soggetti stabiliti, dell’intenzione di avvalersi

    del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;

    m) Provvedimento della comunicazione preventiva: Provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 460166 del 30 dicembre 2024,

    come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate n. 551770 del 4 dicembre 2025;

    2

    n) Servizi online dell’Agenzia delle entrate: servizi web offerti ed erogati

    in modalità autenticata;

    o) Provvedimento della Comunicazione trimestrale: Provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 155649 del 28 marzo 2025.

    1.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano le

    disposizioni recate dall’articolo 70-terdecies “Definizioni e disposizioni generali”,

    contenuto nel Titolo V-ter “Regime transfrontaliero di franchigia”, del d.P.R. IVA,

    come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo.

    2. Controlli sulla comunicazione preventiva per l’accesso al regime di

    franchigia transfrontaliero trasmessa da soggetti stabiliti nello Stato.

    2.1. Trascorso il termine di cui al punto 4.1 del Provvedimento della

    comunicazione preventiva, i dati e le informazioni contenuti nella comunicazione

    trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato sono sottoposti a controlli

    di conformità da parte dell’Agenzia delle entrate con gli altri dati che ha a

    disposizione.

    2.2. I controlli di cui al punto precedente possono riguardare la congruenza

    del volume d’affari indicato nella comunicazione preventiva rispetto a:

    a) i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti al

    punto 1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.

    433608 del 24 novembre 2022) emesse per le cessioni di beni e le

    prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o

    identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto

    legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e verso le Pubbliche amministrazioni

    ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre

    2007, n. 244;

    b) i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi

    effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

    comunicate ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto

    legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

    3

    c) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e

    trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo

    2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

    d) i dati indicati nelle dichiarazioni annuali IVA;

    e) le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui

    all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

    Nel caso in cui gli importi indicati nella comunicazione preventiva fossero

    diversi da quelli riscontrati, il contribuente visualizzerà un messaggio di scarto con

    la motivazione “Incongruenza sui dati dei volumi d’affari comunicati”.

    Il contribuente, al fine di poter accedere al regime in argomento, potrà

    presentare una nuova comunicazione preventiva già dal giorno successivo alla

    produzione del messaggio.

    2.3. I controlli del punto 2.2 sono effettuati anche per rilevare che:

    a) nell’anno civile precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo

    dell’Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro (soglia

    stabilita dall’articolo 70-octiesdecies, comma 1, lettera a), del d.P.R.

    IVA). Nel caso in cui questa soglia risulti superata, il contribuente

    visualizzerà il relativo messaggio di scarto e potrà presentare

    nuovamente la richiesta di accesso al regime in argomento a partire

    dall’anno successivo;

    b) nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione, il

    volume d’affari annuo dell’Unione europea non è stato superiore a

    100.000 euro (soglia stabilita dall’articolo 70-octiesdecies, comma 1,

    lettera b), art. del d.P.R. IVA). I soggetti per i quali tale soglia risulti

    superata visualizzeranno il relativo messaggio di scarto e potranno

    presentare nuovamente la richiesta di accesso al regime in argomento a

    partire dal secondo anno successivo;

    c) il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione

    non è superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del

    regime di franchigia come stabilito dall’articolo 70-octiesdecies, comma

    4

    1, lettera c), del d.P.R. IVA. Nel caso in cui sia riscontrato il

    superamento di tale soglia, sulla base dei dati presenti nel portale

    dedicato della Commissione Europea, il contribuente visualizzerà il

    relativo messaggio e potrà presentare una nuova comunicazione

    preventiva nei termini previsti da tale Stato di esenzione.

    L’Agenzia effettua i controlli sul rispetto dei termini per la presentazione

    di una nuova comunicazione a seguito del superamento di una delle soglie citate

    ai punti precedenti.

    3. Assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX in caso di mancata

    risposta da parte di uno o più Stati di esenzione

    3.1. L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 70-noviesdecies del

    d.P.R. IVA, assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero

    di partita IVA, a seguito del ricevimento di risposta positiva dagli Stati di

    esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia.

    3.2. Nei casi in cui, trascorsi 35 giorni lavorativi dalla ricezione della

    comunicazione di cui all’articolo 70-octiesdecies del d.P.R. IVA, uno o più Stati

    di esenzione non abbiano trasmesso alcuna risposta, l’Agenzia delle entrate

    assegna comunque il suffisso EX, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto

    un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione

    o evasione d’imposta.

    4. Controlli sulla comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero

    di franchigia

    4.1. L’Agenzia delle entrate effettua dei controlli sui termini di

    presentazione della comunicazione trimestrale e sulla congruenza dei dati

    dichiarati, del volume d’affari indicato, nonché del rispetto delle soglie previste

    dalla normativa nazionale e unionale.

    4.2. Fermo restando quanto previsto al punto 3.4. del Provvedimento della

    Comunicazione trimestrale, i controlli relativi al rispetto dei termini di

    5

    presentazione comportano l’invio di messaggi agli altri Stati membri nel caso in

    cui le comunicazioni non siano state presentate.

    5. Cessazionedelregimedifranchigiaa seguito dipresunta cessazioneattività

    ai sensi dell’articolo 70-duovicies, comma 3, del d.P.R. IVA

    5.1. L’Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX

    quando il soggetto passivo ha cessato l'attività o quando è comunque possibile

    desumere la cessazione dell'attività nonché nei casi previsti per la cessazione

    d’ufficio della partita IVA.

    5.2. La cessazione dell’attività si presume, in assenza di informazioni

    contrarie, laddove siano trascorsi otto trimestri civili durante i quali sono state

    trasmesse comunicazioni trimestrali con importi a zero in uno o più Stati di

    esenzione e contemporaneamente non risultino trasmessi i dati delle operazioni

    verso soggetti stabiliti in uno o più Stati di esenzione ai sensi dell’articolo 1,

    comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015. In tali casi si procede alla disattivazione

    del suffisso EX notiziando il contribuente nella sua area riservata del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate, in corrispondenza delle pagine utilizzate per gli

    adempimenti previsti per l’accesso e la rendicontazione del regime di franchigia

    transfrontaliero. L’Agenzia delle entrate, a seguito della disattivazione del predetto

    suffisso EX, provvederà a inviare i messaggi di cessazione agli Stati di esenzione

    interessati.

    5.3. Qualora il soggetto desideri nuovamente fruire del regime di franchigia

    dovrà presentare una comunicazione preventiva rispettando le quarantene

    eventualmente previste negli Stati di esenzione per i casi in trattazione.

    5.4. Nei casi previsti dall’articolo 35, comma 15-quinquies, del d.P.R. IVA,

    per la cessazione d’ufficio della partita IVA, viene cessato anche il suffisso EX.

    6

    6. Obbligo di identificazione in Italia del soggetto non stabilito ai sensi

    dell’articolo 70-sexiesdecies, comma 2, del d.P.R. IVA

    6.1. L’Agenzia delle entrate, ricevuti due messaggi consecutivi relativi alla

    mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali dagli Stati di stabilimento

    dei soggetti non stabiliti ammessi al regime di franchigia nel territorio dello Stato,

    comunica allo Stato di stabilimento che il soggetto non stabilito deve identificarsi

    in Italia e presentare la dichiarazione IVA annuale.

    7. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

    7.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle

    entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati

    personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del

    Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia

    di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

    7.2. Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli

    obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e, precisamente,

    dal d.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni), nonché per l’esecuzione di

    compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di

    pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, paragrafo 1,

    lettere c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679).

    7.3. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

    dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.

    L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al

    quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

    designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28

    del Regolamento (UE) 2016/679.

    7.4. I dati oggetto di trattamento sono individuati nel presente

    provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie

    fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione

    delle attività di controllo.

    7

    7.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

    5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate

    conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo minimo necessario allo

    svolgimento delle proprie attività istituzionali e al conseguimento delle finalità per

    le quali sono trattati.

    7.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che

    i risultati dell’attività di controllo descritta nel presente provvedimento siano resi

    noti al contribuente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,

    in corrispondenza delle pagine utilizzate per gli adempimenti previsti per l’accesso

    e la rendicontazione del regime di franchigia transfrontaliero.

    7.7. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche e organizzative

    richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire

    la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità

    di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

    7.8. Le Informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli

    interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono

    disponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet

    istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

    Motivazioni

    Il decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, ha dato attuazione alla

    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, che modifica la

    Direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il Regime Speciale per le piccole

    imprese. Anche alla luce dei chiarimenti contenuti nelle Note esplicative dei

    servizi della Commissione europea (“Modifiche del sistema dell’IVA nell’UE per

    quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese”) emanate in data 24

    ottobre 2024 e nella “Guida al regime per le PMI” della Commissione europea del

    25

    ottobre

    2024,

    reperibili

    al

    seguente

    link

    https://sme-vat-
    rules.ec.europa.eu/legislation/guides_en, con il presente provvedimento si

    definiscono i controlli che l’Agenzia delle entrate compie sugli adempimenti sia

    8

    dei soggetti stabiliti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno o più

    Stati di esenzione sia dei soggetti non stabiliti che intendono avvalersi del regime

    di franchigia nel territorio dello Stato.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

    (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66, articolo 67, comma 1; articolo 68,

    comma 1; articolo 71, comma 3);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

    modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo

    3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

    sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

    trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

    43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

    successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

    aggiunto”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

    modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la

    presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

    regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi

    dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante

    “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,

    recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

    9

    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, e successive

    modificazioni, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

    Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante

    “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

    (legge finanziaria 2008)” (articolo 1, commi da 209 a 214);

    Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, e

    successive modificazioni, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta

    contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, come modificato dalla

    direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020;

    Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, recante “Misure urgenti

    in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

    Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, e successive

    modificazioni, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che

    abroga la direttiva 77/799/CEE;

    Legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante

    “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione

    della normativa e delle politiche dell’Unione europea” (articoli 31 e 32);

    Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, e successive modificazioni, recante

    “Attuazione della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa

    nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE”;

    Decreto del Direttore generale delle finanze del 29 maggio 2014, e

    successive modificazioni, recante “Recepimento della direttiva del Consiglio

    2011/16/UE del 16 febbraio 2011, che designa l’ufficio centrale di collegamento

    e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel

    settore fiscale”;

    Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, recante

    “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

    (legge di stabilità 2015)”;

    10

    Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni,

    recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni

    di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,

    comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

    aprile 2016, e successive modificazioni, relativo alla protezione delle persone

    fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

    circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale

    sulla protezione dei dati);

    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del

    23 ottobre 2018, e successive modificazioni, sulla tutela delle persone fisiche in

    relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e

    degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il

    regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, e successive

    modificazioni, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune

    d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole

    imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione

    amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta

    applicazione del regime speciale per le piccole imprese;

    Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, e successive

    modificazioni, recante “Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla

    cooperazione amministrativa nel settore fiscale”;

    Legge 22 aprile 2021, n. 53, e successive modificazioni, recante “Delega al

    Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti

    dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020” (articolo 1 e

    allegato A, n. 39);

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1467 della Commissione del 5

    settembre 2022, e successive modificazioni, recante “Modifica del regolamento di

    esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici

    11

    tipo da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio e l’elenco

    dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione di

    detta direttiva”;

    Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, e successive

    modificazioni, recante “Modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per

    quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24

    novembre 2022, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per

    l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le

    prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello

    Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché

    per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e

    prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni

    di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;

    Decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, e successive modificazioni, avente

    ad oggetto “Attuazione della direttiva (UE)2021/514 del Consiglio del 22 marzo

    2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione

    amministrativa nel settore fiscale”;

    Legge 21 febbraio 2024, n. 15, e successive modificazioni, recante “Delega

    al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti

    dell’Unione europea-Legge di delegazione europea 2022-2023” (articolo 1 e

    allegato A, n. 3);

    Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, e successive modificazioni,

    recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio

    2020 che modifica la direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime

    speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del

    5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per

    quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto”;

    12

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 460166 del 30

    dicembre 2024, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia

    delle entrate n. 551770 del 4 dicembre 2025, recante “Modifiche al Provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024,

    avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13

    novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18

    febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda

    il regime speciale per le piccole imprese. Informazioni da trasmettere e modalità

    di trasmissione della comunicazione preventiva”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 155649 del 28

    marzo 2025, e successive modificazioni, recante “Approvazione del modello di

    Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia di cui

    all’articolo 70-unvicies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

    1972, n. 633, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione

    telematica dei dati”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 10 dicembre 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

    13

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