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Provvedimento Agenzia Entrate del 04.12.2025 (551770/2025)
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Prot. n. 551770Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.460166 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto “Disposizioni attuative deldecreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva(UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica delladirettiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccoleimprese. Informazioni da trasmettere e modalità di trasmissione dellacomunicazione preventiva”IL DIRETTORE DELL’AGENZIAIn base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito delpresente provvedimentoDispone1. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrateprot. n. 460166 del 30 dicembre 2024Al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166del 30 dicembre 2024, al punto 7.4, secondo periodo, le parole “Dalla data ditrasmissione agli Stati di esenzione” sono sostituite dalle seguenti: “Dalla datadi ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delleentrate”.2. Testo coordinatoAl solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni concernenti leinformazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia inuno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonchéle modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente lepredette informazioni, si riporta di seguito il testo del Provvedimento delDirettore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024,coordinato con le modifiche apportate dal presente provvedimento. Le modificheintrodotte con il presente provvedimento sono riportate in carattere grassetto.1. Definizioni1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguentidefinizioni:a) Direttiva SME-SS: Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE e il regolamento (UE) n.904/2010;b) Decreto legislativo: decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 diattuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020,recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regimespeciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 perquanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto;c) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabilitinell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinatesoglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazionedell'imposta;d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propriaattività economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini dellapresente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui ilsoggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso daquello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso alregime di franchigia ivi previsto;2g) Volume d’affari nel territorio dello Stato: il valore totale delle cessionidi beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territoriodello Stato di stabilimento;h) Volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione: valore totaledelle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuatenel territorio dello Stato di esenzione;i) Volume d’affari nel territorio dell’Unione europea: valore totale dellecessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nelterritorio dell’Unione europea;j) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individualecomposto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso EXfornito ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione;k)Comunicazionepreventiva:comunicazionepreventiva,resaall’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti di cui al punto d), dell’intenzionedi volersi avvalere del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;l) Servizi online dell’Agenzia delle entrate: servizi web offerti ed erogatiin modalità autenticata.1.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano ledisposizioni recate dall’articolo 70-terdecies “Definizioni e disposizionigenerali”, Titolo V-ter “Regime transfrontaliero di franchigia”, del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art.3, comma 1, lettera c, del citato decreto legislativo.2. Comunicazione preventiva2.1. Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, isoggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare unacomunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate. La stessa è finalizzataall’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero dipartita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”.32.2. La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nelterritorio dello Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. Lacomunicazione contiene le seguenti informazioni:a) codice fiscale;b) denominazione o cognome e nome;c) natura giuridica;d) domicilio fiscale;e) attività prevalente;f) attività secondarie;g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttivaSME-SS in altro Stato di stabilimento;i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui ilsoggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioènumeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiuntorilasciati da uno Stato di esenzione;k) volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territoriodell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nelperiodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nelcaso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie difranchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicatidistintamente per ciascun settore di attività esercitata.2.3. Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internetdell’Agenzia delle entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa,per conto del soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di unintermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega allaconsultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento delDirettore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.43. Trasmissione della comunicazione preventiva3.1. La trasmissione della comunicazione preventiva di cui al punto 2 èconsentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, con le modalità di cui al punto 9 delpresente provvedimento.3.2. La trasmissione della comunicazione preventiva è comunquepreclusa ai soggetti stabiliti:- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civileprecedente alla comunicazione, sia stato superiore a 100.000 euro;- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periododell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione dellacomunicazione preventiva, sia stato superiore a 100.000 euro;- il cui volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nellacomunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periododell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione dellacomunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente,sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singoloStato.4. Correzione di una comunicazione preventiva già trasmessa4.1. In caso di errori rilevati a seguito della trasmissione dellacomunicazione preventiva di cui al punto 2 ne è consentita la correzione neltermine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso taletermine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro dellacomunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.5. Aggiornamento della comunicazione preventiva5.1. I soggetti autorizzati ad operare in regime di franchigia in uno o piùStati di esenzione effettuano l’aggiornamento della comunicazione preventivanei seguenti casi:5a) quando sia intervenuta una variazione delle informazioni di cui al punto2.2;b) quando il soggetto passivo intenda:- comunicare l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Statimembri differenti da quelli già indicati nelle precedenti comunicazionipreventive;- comunicare la decisione di cessare l’applicazione del regime difranchigia in uno o più Stati di esenzione.6. Esclusione6.1. Al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 70-duovicies deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il soggettostabilito è escluso dal regime di franchigia nello Stato di esenzione e il suonumero di identificazione EX è automaticamente cessato.7. Modalità di trasmissione della comunicazione preventiva7.1. La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante laprocedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenziadelle entrate.7.2. In fase di compilazione della comunicazione preventiva, l’Agenziadelle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delleinformazioni ivi contenute.7.3. Successivamente alla trasmissione della comunicazione preventiva,l’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle informazioni ivi contenute.7.4. Superati i controlli di cui al punto precedente, l’Agenzia delleentrate trasmette la comunicazione preventiva o l’aggiornamento dellacomunicazione preventiva agli Stati di esenzione indicati nella stessa. Dalladata di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenziadelle entrate decorrono i termini definiti dall’art. 70-noviesdecies del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.67.5. All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzioneovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati diesenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero diidentificazione EX.7.6. La procedura web consente la consultazione delle comunicazionipreventive inviate, la correzione delle stesse nonché la consultazione dellericevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni, compresi quelli diriscontro da parte degli Stati di esenzione.7.7. La procedura web, inoltre, consente di verificare la posizione delsoggetto stabilito nei confronti degli Stati di esenzione.7.8. Eventuali modifiche delle modalità di trasmissione di cui al presenteprovvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internetdell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.8. Scambio di informazioni8.1. Le informazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 sono oggetto di scambiodi informazioni secondo le modalità e i termini stabiliti dall’art. 2 della Direttiva(UE) 2020/285 del Consiglio del 18/02/2020.9. Trattamento dei dati9.1. La ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate delle informazionipreviste al punto 2, punto 4 e punto 5 del presente provvedimento, ai fini dellaloro successiva trasmissione, comporta un trattamento di dati personali.9.2. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6,paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito,Regolamento), per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e l’eserciziodei pubblici poteri, nonché ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), inquanto finalizzato all’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva SME-SS e dalla normativa nazionale di recepimento.79.3. Per le finalità di cui al presente provvedimento Titolare deltrattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate. Il Titolare si avvale,inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., designato quale Responsabile deltrattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.9.4. Il trattamento dei predetti dati personali sarà effettuato dall’Agenziadelle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione deidati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento e al decretolegislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione deidati personali.9.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio deidiritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delleentrate.9.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche eorganizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantirela correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché laconformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.9.7. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato dispostoche la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamentemediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.9.8. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e)del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamentoper il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attivitàistituzionali e al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.9.9. Sul trattamento dei dati personali relativo alle informazioni raccoltedall’Agenzia delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previstodalle direttive europee e dagli accordi internazionali viene eseguita lavalutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35,comma 4, del Regolamento.8MotivazioniCon il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.460166 del 30 dicembre 2024, emanato in attuazione del decreto legislativo 13novembre 2024, n. 180, che attua la Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del18 febbraio 2020, sono state sono individuate le informazioni che i soggetti cheintendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenutia trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini pereffettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni.In particolare, il citato provvedimento definisce, tra l’altro, il processo diattribuzione da parte dell’Agenzia delle entrate al soggetto passivo del codiceidentificativo utilizzabile per effettuare in esenzione le operazioni in altri Statimembri dell’Unione europea (suffisso EX).Con il presente provvedimento, in ossequio alla previsione normativa dicui all’articolo 70-noviesdecies, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di chiarire la tempistica perl’ammissione al regime di franchigia, viene precisato che il termine di 35 giornilavorativi per l’assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX decorre dallaricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia distatuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L’amministrazionefinanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa eagevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti inmateria tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati emettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficioimpositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramentericognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.460166 del 30 dicembre 2024.9Riferimenti normativiAttribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrateDecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo68, comma 1; articolo 71, comma 3);Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internetdell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come daultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicatosul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazionetrasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.43 del 2025 (articolo 2, comma 1).Disciplina normativa di riferimentoDecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 esuccessive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valoreaggiunto” (Titolo V-ter);Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;Direttiva (UE) 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativaal sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, “chemodifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sulvalore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese eil regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazioneamministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la correttaapplicazione del regime speciale per le piccole imprese”;Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante “Attuazione delladirettiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la10direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccoleimprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recantemodifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda lealiquote dell'imposta sul valore aggiunto”;Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del30 dicembre 2024, recante “Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consigliodel 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quantoriguarda il regime speciale per le piccole imprese. Informazioni da trasmetteree modalità di trasmissione della comunicazione preventiva”.La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internetdell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella GazzettaUfficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.244.Roma, 4 dicembre 2025IL DIRETTORE DELL’AGENZIAVincenzo CarboneFirmato digitalmente11