• Provvedimento Agenzia Entrate del 04.12.2025 (551770/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 04.12.2025 (551770/2025)
  • Prot. n. 551770

    Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

    460166 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del

    decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva

    (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della

    direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole

    imprese. Informazioni da trasmettere e modalità di trasmissione della

    comunicazione preventiva”

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024

    Al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166

    del 30 dicembre 2024, al punto 7.4, secondo periodo, le parole “Dalla data di

    trasmissione agli Stati di esenzione” sono sostituite dalle seguenti: “Dalla data

    di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle

    entrate”.

    2. Testo coordinato

    Al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni concernenti le

    informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in

    uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché

    le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le

    predette informazioni, si riporta di seguito il testo del Provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024,

    coordinato con le modifiche apportate dal presente provvedimento. Le modifiche

    introdotte con il presente provvedimento sono riportate in carattere grassetto.

    1. Definizioni

    1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti

    definizioni:

    a) Direttiva SME-SS: Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18

    febbraio 2020 che modifica la Direttiva 2006/112/CE e il regolamento (UE) n.

    904/2010;

    b) Decreto legislativo: decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di

    attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020,

    recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime

    speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del

    5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per

    quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto;

    c) Regime di franchigia: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti

    nell’Unione europea che hanno un volume d’affari non superiore a determinate

    soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione

    dell'imposta;

    d) Soggetto stabilito: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria

    attività economica in uno Stato membro dell’Unione europea. Ai fini della

    presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;

    e) Stato di stabilimento: lo Stato membro dell’Unione europea in cui il

    soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;

    f) Stato di esenzione: lo Stato membro dell’Unione europea diverso da

    quello di stabilimento, in cui il soggetto passivo chiede di essere ammesso al

    regime di franchigia ivi previsto;

    2

    g) Volume d’affari nel territorio dello Stato: il valore totale delle cessioni

    di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel territorio

    dello Stato di stabilimento;

    h) Volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione: valore totale

    delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate

    nel territorio dello Stato di esenzione;

    i) Volume d’affari nel territorio dell’Unione europea: valore totale delle

    cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell’IVA, effettuate nel

    territorio dell’Unione europea;

    j) Numero di identificazione EX: il numero di identificazione individuale

    composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso EX

    fornito ai fini dell’applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione;

    k)

    Comunicazione

    preventiva:

    comunicazione

    preventiva,

    resa

    all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti di cui al punto d), dell’intenzione

    di volersi avvalere del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;

    l) Servizi online dell’Agenzia delle entrate: servizi web offerti ed erogati

    in modalità autenticata.

    1.2. Per quanto non definito nel presente provvedimento si applicano le

    disposizioni recate dall’articolo 70-terdecies “Definizioni e disposizioni

    generali”, Titolo V-ter “Regime transfrontaliero di franchigia”, del decreto del

    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art.

    3, comma 1, lettera c, del citato decreto legislativo.

    2. Comunicazione preventiva

    2.1. Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i

    soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una

    comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate. La stessa è finalizzata

    all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di

    partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”.

    3

    2.2. La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel

    territorio dello Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. La

    comunicazione contiene le seguenti informazioni:

    a) codice fiscale;

    b) denominazione o cognome e nome;

    c) natura giuridica;

    d) domicilio fiscale;

    e) attività prevalente;

    f) attività secondarie;

    g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;

    h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva

    SME-SS in altro Stato di stabilimento;

    i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il

    soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;

    j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè

    numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

    rilasciati da uno Stato di esenzione;

    k) volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio

    dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel

    periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel

    caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di

    franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati

    distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

    2.3. Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet

    dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa,

    per conto del soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di un

    intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla

    consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.

    4

    3. Trasmissione della comunicazione preventiva

    3.1. La trasmissione della comunicazione preventiva di cui al punto 2 è

    consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, con le modalità di cui al punto 9 del

    presente provvedimento.

    3.2. La trasmissione della comunicazione preventiva è comunque

    preclusa ai soggetti stabiliti:

    - il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civile

    precedente alla comunicazione, sia stato superiore a 100.000 euro;

    - il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periodo

    dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della

    comunicazione preventiva, sia stato superiore a 100.000 euro;

    - il cui volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella

    comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo

    dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della

    comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente,

    sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo

    Stato.

    4. Correzione di una comunicazione preventiva già trasmessa

    4.1. In caso di errori rilevati a seguito della trasmissione della

    comunicazione preventiva di cui al punto 2 ne è consentita la correzione nel

    termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale

    termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della

    comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.

    5. Aggiornamento della comunicazione preventiva

    5.1. I soggetti autorizzati ad operare in regime di franchigia in uno o più

    Stati di esenzione effettuano l’aggiornamento della comunicazione preventiva

    nei seguenti casi:

    5

    a) quando sia intervenuta una variazione delle informazioni di cui al punto

    2.2;

    b) quando il soggetto passivo intenda:

    - comunicare l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Stati

    membri differenti da quelli già indicati nelle precedenti comunicazioni

    preventive;

    - comunicare la decisione di cessare l’applicazione del regime di

    franchigia in uno o più Stati di esenzione.

    6. Esclusione

    6.1. Al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 70-duovicies del

    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il soggetto

    stabilito è escluso dal regime di franchigia nello Stato di esenzione e il suo

    numero di identificazione EX è automaticamente cessato.

    7. Modalità di trasmissione della comunicazione preventiva

    7.1. La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la

    procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia

    delle entrate.

    7.2. In fase di compilazione della comunicazione preventiva, l’Agenzia

    delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle

    informazioni ivi contenute.

    7.3. Successivamente alla trasmissione della comunicazione preventiva,

    l’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle informazioni ivi contenute.

    7.4. Superati i controlli di cui al punto precedente, l’Agenzia delle

    entrate trasmette la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della

    comunicazione preventiva agli Stati di esenzione indicati nella stessa. Dalla

    data di ricevimento della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia

    delle entrate decorrono i termini definiti dall’art. 70-noviesdecies del decreto

    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    6

    7.5. All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione

    ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di

    esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di

    identificazione EX.

    7.6. La procedura web consente la consultazione delle comunicazioni

    preventive inviate, la correzione delle stesse nonché la consultazione delle

    ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni, compresi quelli di

    riscontro da parte degli Stati di esenzione.

    7.7. La procedura web, inoltre, consente di verificare la posizione del

    soggetto stabilito nei confronti degli Stati di esenzione.

    7.8. Eventuali modifiche delle modalità di trasmissione di cui al presente

    provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    8. Scambio di informazioni

    8.1. Le informazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 sono oggetto di scambio

    di informazioni secondo le modalità e i termini stabiliti dall’art. 2 della Direttiva

    (UE) 2020/285 del Consiglio del 18/02/2020.

    9. Trattamento dei dati

    9.1. La ricezione da parte dell’Agenzia delle entrate delle informazioni

    previste al punto 2, punto 4 e punto 5 del presente provvedimento, ai fini della

    loro successiva trasmissione, comporta un trattamento di dati personali.

    9.2. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6,

    paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito,

    Regolamento), per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico e l’esercizio

    dei pubblici poteri, nonché ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), in

    quanto finalizzato all’attuazione degli obblighi derivanti dalla direttiva SME-

    SS e dalla normativa nazionale di recepimento.

    7

    9.3. Per le finalità di cui al presente provvedimento Titolare del

    trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle entrate. Il Titolare si avvale,

    inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., designato quale Responsabile del

    trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

    9.4. Il trattamento dei predetti dati personali sarà effettuato dall’Agenzia

    delle entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei

    dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento e al decreto

    legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei

    dati personali.

    9.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei

    diritti da parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate.

    9.6. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche e

    organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire

    la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la

    conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

    9.7. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto

    che la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente

    mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    9.8. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

    del Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento

    per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività

    istituzionali e al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

    9.9. Sul trattamento dei dati personali relativo alle informazioni raccolte

    dall’Agenzia delle entrate per la finalità dello scambio di informazioni previsto

    dalle direttive europee e dagli accordi internazionali viene eseguita la

    valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35,

    comma 4, del Regolamento.

    8

    Motivazioni

    Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

    460166 del 30 dicembre 2024, emanato in attuazione del decreto legislativo 13

    novembre 2024, n. 180, che attua la Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del

    18 febbraio 2020, sono state sono individuate le informazioni che i soggetti che

    intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti

    a trasmettere all’Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per

    effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni.

    In particolare, il citato provvedimento definisce, tra l’altro, il processo di

    attribuzione da parte dell’Agenzia delle entrate al soggetto passivo del codice

    identificativo utilizzabile per effettuare in esenzione le operazioni in altri Stati

    membri dell’Unione europea (suffisso EX).

    Con il presente provvedimento, in ossequio alla previsione normativa di

    cui all’articolo 70-noviesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di chiarire la tempistica per

    l’ammissione al regime di franchigia, viene precisato che il termine di 35 giorni

    lavorativi per l’assegnazione al soggetto passivo del suffisso EX decorre dalla

    ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate.

    Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,

    comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di

    statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L’amministrazione

    finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e

    agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in

    materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e

    mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio

    impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente

    ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

    460166 del 30 dicembre 2024.

    9

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

    (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

    68, comma 1; articolo 71, comma 3);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet

    dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da

    ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo

    2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato

    sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

    trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

    43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e

    successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

    aggiunto” (Titolo V-ter);

    Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante

    “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

    Direttiva (UE) 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa

    al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;

    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, “che

    modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul

    valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e

    il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione

    amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta

    applicazione del regime speciale per le piccole imprese”;

    Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, recante “Attuazione della

    direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la

    10

    direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole

    imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante

    modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le

    aliquote dell'imposta sul valore aggiunto”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del

    30 dicembre 2024, recante “Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180

    del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio

    del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto

    riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Informazioni da trasmettere

    e modalità di trasmissione della comunicazione preventiva”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet

    dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta

    Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n.

    244.

    Roma, 4 dicembre 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

    11

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