• Provvedimento Agenzia Entrate del 19.11.2025 (503079/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 19.11.2025 (503079/2025)
  • Prot. n. 503079

    Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

    153474 del 27 marzo 2025 recante “Approvazione dei modelli di

    comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27

    dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito

    d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre

    2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge

    7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024,

    n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione

    telematica”

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    prot. n. 153474 del 27 marzo 2025

    1.1. Al fine di dare attuazione alla legge 18 novembre 2025, n. 171, con la

    quale è stata riconosciuta l’agevolazione di cui all’articolo 3, commi 14-octies, 14-

    novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, per gli investimenti effettuati

    dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche e

    Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107,

    paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27

    marzo 2025, sono apportate le seguenti modifiche:

    Agenzia delle entrate - Via Giorgione, 106 – 00147 Roma - tel. 0650543282 –

    e-mail: ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it
    - al titolo, dopo le parole “dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,” sono inserite le

    seguenti: “e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a

    finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato

    sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18

    novembre 2025, n. 171,”;

    - al paragrafo 1, dopo le parole “dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,” sono

    inserite le seguenti: “e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli

    aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del

    Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della

    legge 18 novembre 2025, n. 171,”;

    - al paragrafo 1.1, dopo le parole “dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,” sono

    inserite le seguenti: “e nelle zone delle regioni di Marche e Umbria ammissibili

    agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del

    Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della legge

    18 novembre 2025, n. 171,”;

    - al paragrafo 1.4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In relazione

    agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone

    delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma

    dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento

    dell’Unione europea, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente

    la Comunicazione integrativa. Agli investimenti del periodo precedente non si

    applicano le disposizioni del paragrafo 1.3.”;

    - nei riferimenti normativi, alla lettera b) “Disciplina normativa di

    riferimento”, dopo le parole “Articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies,

    del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 21 febbraio 2025, n. 15;”, sono inserite le seguenti: “Articolo 3 della legge

    18 novembre 2025, n. 171.”.

    2

    2. Modifiche al modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 3,

    comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024 e alle

    relative istruzioni

    2.1. Al modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma

    14-novies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024, sono apportate le

    seguenti modifiche:

    a) nel titolo, tra i riferimenti normativi, è aggiunto l’articolo 3 della legge

    18 novembre 2025, n. 171;

    b) nell’Informativa sul trattamento dei dati personali, nel riquadro “Base

    giuridica”, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L’art. 3 della legge n. 171

    del 18 novembre 2025 estende l’agevolazione anche agli investimenti effettuati

    nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a norma dell’art.

    107, par. 3, lettera c), del TFUE.”;

    c) a pagina 3, alla lettera g) della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”,

    dopo le parole “istituite dai relativi DPCM” sono inserite le seguenti: “e nelle zone

    delle regioni Marche e Umbria,”;

    d) a pagina 3, alla lettera h) della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”,

    dopo le parole “DPCM n. 40/2024;” è inserito il seguente periodo: “Per le zone

    delle regioni Marche e Umbria, gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire

    del credito d'imposta non sono stati oggetto dell’assunzione di impegni

    giuridicamente vincolanti prima del 1° gennaio 2025, ai sensi della l. n. 171 del

    2025.”

    2.2. Alle istruzioni al modello di comunicazione integrativa sono apportate

    le seguenti modifiche:

    a) nel titolo, tra i riferimenti normativi, è aggiunto l’articolo 3 della legge

    18 novembre 2025, n. 171;

    b) a pagina 1, nel riquadro “A cosa serve il modello e chi lo utilizza”, dopo

    le parole “degli investimenti indicati nella Comunicazione.” sono inseriti i seguenti

    periodi: “Il presente modello è utilizzato anche dalle imprese per comunicare gli

    investimenti realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle

    3

    zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a

    norma dell'art. 107, paragrafo 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione

    europea ai sensi dell’art. 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171. Le imprese che

    hanno realizzato investimenti nelle zone delle regioni Marche e Umbria sono

    esonerate dall’invio della Comunicazione, e pertanto non devono tener conto dei

    riferimenti alla stessa, presenti in queste istruzioni.”;

    c) a pagina 3, nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, dopo

    la frase “- la ZLS Friuli-Venezia Giulia è stata istituita con DPCM del 3 febbraio

    2025.” è inserito il seguente periodo: “Con riferimento alle zone delle regioni

    Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107,

    paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono

    agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15

    novembre 2025.”;

    d) a pagina 6, dopo le parole “Unione europea.” è inserito il seguente

    periodo: “Con riferimento alle zone delle regioni Marche e Umbria, sono

    agevolabili esclusivamente i Comuni, o loro porzioni, rientranti nelle zone

    ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma del predetto art. 107, paragrafo

    3, lettera c).”;

    e) a pagina 8, nel “QUADRO E Estremi fatture e certificazione”, dopo il

    periodo “Le altre fatture non possono avere data anteriore all’istituzione della

    ZLS.” è inserito il seguente: “Per gli investimenti effettuati nelle zone delle regioni

    Marche e Umbria ammesse agli aiuti, le fatture non possono avere data anteriore

    al 1° gennaio 2025.”;

    f) è aggiunto l’allegato con l’elenco dei Comuni, o loro porzioni, delle

    regioni Marche e Umbria ammesse all’aiuto.

    2.3. Il modello di comunicazione integrativa e le relative istruzioni, nella

    versione aggiornata, sono parte integrante del presente provvedimento e

    sostituiscono i precedenti. La versione aggiornata del modello di comunicazione

    integrativa e delle relative istruzioni è resa disponibile gratuitamente sul sito

    internet dell’Agenzia delle entrate.

    4

    3. Testo coordinato

    Al solo fine di facilitarne la lettura, si riporta di seguito il testo del

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27

    marzo 2025, coordinato con le modifiche apportate dal presente provvedimento.

    Le modifiche introdotte con il presente provvedimento sono riportate in

    carattere grassetto.

    Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma

    14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo

    sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025

    al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del

    decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

    luglio 2024, n. 95, e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli

    aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del

    Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della

    legge 18 novembre 2025, n. 171, con le relative istruzioni, e definizione delle

    modalità di trasmissione telematica

    1. Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma

    14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo

    sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025

    al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del

    decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

    luglio 2024, n. 95, e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli

    aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del

    Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della

    legge 18 novembre 2025, n. 171, con le relative istruzioni, e definizione delle

    modalità di trasmissione telematica.

    5

    1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-

    novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (di seguito, decreto-legge), i modelli di

    comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per

    gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone

    Logistiche Semplificate (di seguito, ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge

    7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.

    95, e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità

    regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul

    funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18

    novembre 2025, n. 171, con le relative istruzioni.

    1.2. Con la comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, primo

    periodo, del decreto-legge (di seguito Comunicazione), gli operatori economici

    che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui

    all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 comunicano l’ammontare delle

    spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di

    sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali

    destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS,

    istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre

    2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a

    norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento

    dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità

    regionale 2022-2027.

    1.3. Con la Comunicazione di cui al paragrafo 1.2 possono essere indicati

    anche:

    a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi

    successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono

    solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;

    b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque,

    non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del

    6

    2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato

    effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    1.4. La comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo

    periodo, del decreto-legge (di seguito Comunicazione integrativa), deve essere

    inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare

    l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.

    In relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre

    2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità

    regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul

    funzionamento dell’Unione europea, i soggetti interessati sono tenuti a

    presentare esclusivamente la Comunicazione integrativa. Agli investimenti

    del periodo precedente non si applicano le disposizioni del paragrafo 1.3.

    1.5. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

    sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    2 Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa

    2.1 La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili

    gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
    3 Modalità per l’invio della Comunicazione

    3.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, primo periodo, del decreto-

    legge la Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025

    esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure

    avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui

    all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22

    luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata

    utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”, disponibile

    gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
    3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro

    cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con

    7

    l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione

    del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate.

    3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di

    scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma

    scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari

    successivi a tale termine.

    3.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è

    possibile:

    a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella

    precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa

    sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

    b) presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente

    comunicato.

    3.5 La Comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione

    è scartata in fase di accoglienza.

    3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:

    a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio

    della Comunicazione;

    b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non

    corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle

    entrate;

    c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna

    struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli

    comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26

    ottobre 1972, n. 633, e risultanti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia

    delle entrate. Considerato che l’Istat ha sviluppato la nuova classificazione

    ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i codici attività presenti nella

    nuova classificazione ATECO 2025.

    8

    4 Modalità per l’invio della Comunicazione integrativa

    4.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del

    decreto-legge la Comunicazione integrativa è inviata dal 20 novembre 2025 al 2

    dicembre 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal

    beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle

    dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della

    Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software

    denominato “ZLSINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito

    internet www.agenziaentrate.gov.it.
    4.2 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla

    data di scadenza del termine di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti

    ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari

    successivi a tale termine.

    4.3 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1 è

    possibile:

    a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce

    integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione

    integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

    b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale

    scelta comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative

    precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensi

    del citato secondo periodo del comma 14-novies.

    4.4 La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di

    presentazione è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di

    cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative

    rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte

    al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni

    dal rilascio dell’apposita ricevuta.

    4.5 Si applica il paragrafo 3.2.

    9

    4.6 La Comunicazione integrativa è scartata:

    a) nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.6;

    b) nel caso in cui i dati indicati nella Comunicazione integrativa siano

    incongruenti rispetto a quelli indicati nella Comunicazione precedentemente

    presentata.

    5 Utilizzo del credito d’imposta

    5.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del

    limite di spesa per l’anno 2025 di cui all’articolo 3, comma 14-octies, secondo

    periodo, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari

    esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo

    9 luglio 1997, n. 241.

    5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura

    spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, è utilizzabile

    a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento

    di cui al medesimo comma 14-decies e, comunque, non prima del rilascio di una

    seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione

    integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento

    all’utilizzo del credito d’imposta.

    5.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito

    corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture

    elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile

    a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale

    l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito

    d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal

    Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a

    trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di

    cui all’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, la certificazione mediante

    posta

    elettronica

    certificata

    al

    seguente

    indirizzo:

    creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it. Nel caso di acconti fatturati dall’8

    10

    maggio 2024 (o dalla data istitutiva della ZLS) al 31 dicembre 2024, relativi a

    investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nella

    Certificazione deve essere attestato che dette spese costituiscono acconto dei

    predetti investimenti e le relative fatture, oltre a essere indicate nel Quadro E,

    devono essere inviate, unitamente alla certificazione, all’indirizzo di posta indicato

    nel periodo precedente.

    5.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente

    alla Comunicazione integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta

    riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del

    decreto-legge sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle

    verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni

    di cui al periodo precedente si applicano anche in presenza di un credito spettante

    ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge non superiore a

    150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli

    investimenti nella ZLS 2024 spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a

    superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del

    quadro C del Modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento

    all’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

    5.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:

    a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici

    resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

    versamento;

    b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti

    superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il

    relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha

    trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi

    telematici dell’Agenzia delle entrate;

    c) con la risoluzione n 10/E del 6 febbraio 2025 sono state impartite le

    istruzioni per la compilazione del modello F24.

    11

    6 Controlli antimafia

    6.1 Nella Comunicazione integrativa è presente il Quadro C - Elenco

    soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

    6.2 Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia

    risultate incomplete, deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio

    dell’apposita ricevuta la Comunicazione integrativa corretta. Per le Comunicazioni

    integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato

    riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del

    decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali

    l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da

    sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari

    conviventi non indicati nella Comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate

    trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante

    messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice

    Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito

    presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo 6.2,

    il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia,

    una Comunicazione integrativa contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante

    posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 5.3. Fino all’invio della

    Comunicazione integrativa corretta è sospesa la fruizione del credito non ancora

    utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza

    che il beneficiario abbia provveduto all’invio della Comunicazione integrativa

    corretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito

    riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente

    utilizzato.

    6.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la

    competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli

    documentali sulla Certificazione nel caso previsto nel paragrafo 5.3.

    12

    7 Trattamento dei dati

    7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli

    articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in

    materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

    2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-

    legge, il quale prevede, al primo periodo, che i soggetti beneficiari del credito

    d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate una Comunicazione attestante

    l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che

    prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Il medesimo comma prevede,

    al secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti

    interessati comunicano, altresì, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal

    1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il medesimo comma, al terzo periodo,

    prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano

    approvati i modelli di Comunicazione e di Comunicazione integrativa, con le

    relative istruzioni, e siano definite le modalità di trasmissione telematica.

    7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

    dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.

    L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al

    quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

    l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché

    le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del

    trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

    7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nella

    Comunicazione integrativa approvate con il presente provvedimento, sono:

    - i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale

    soggetto terzo che effettua la Comunicazione e la Comunicazione integrativa (es.

    rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

    - i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che

    presenta la Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a seguito

    di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 23 giugno 2025.

    13

    - gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla

    presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

    - i dati contabili relativi al credito d’imposta;

    -gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal

    beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

    I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

    processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della

    Comunicazione e della Comunicazione integrativa, per le verifiche successive e

    per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

    Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5,

    par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva

    i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

    proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

    7.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1,

    lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in

    maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

    autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione e

    della Comunicazione integrativa venga effettuata mediante i canali telematici

    dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi

    di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui

    all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

    7.5 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

    richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire

    la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità

    di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

    7.6 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei

    diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate ed è parte integrante della Comunicazione e della Comunicazione

    integrativa.

    14

    7.7 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e alla

    Comunicazione integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla

    protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

    Motivazioni

    L’articolo 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171 (di seguito, legge), ha

    esteso l’agevolazione prevista dall’articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14-

    decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (di seguito, decreto-legge), agli investimenti

    effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni

    Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo

    107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge, ai fini della fruizione della

    predetta agevolazione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’Agenzia

    delle entrate, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, esclusivamente la

    comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del

    decreto-legge (di seguito, Comunicazione integrativa), per attestare l’ammontare

    delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

    Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

    153474 del 27 marzo 2025 è stato approvato il modello di Comunicazione

    integrativa per la fruizione del credito di imposta per investimenti nelle Zone

    Logistiche Semplificate (ZLS), e sono state definite le relative modalità di

    trasmissione telematica.

    Con il presente provvedimento sono disposte le modifiche al

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27

    marzo 2025, al modello di Comunicazione integrativa e alle relative istruzioni, per

    consentire anche alle imprese che, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,

    hanno effettuato investimenti nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbria

    di presentare la Comunicazione integrativa.

    15

    Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,

    comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di

    statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazione

    finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e

    agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in

    materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo

    gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è

    predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27

    marzo 2025 e delle successive modifiche.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

    (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

    68, comma 1; articolo 71, comma 3);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

    modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo

    3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

    sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

    trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

    43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

    Disciplina normativa di riferimento

    Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato

    per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”

    (articolo 1, commi da 61 a 65-bis);

    16

    Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di

    politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del

    Paese, nonché in materia di immigrazione” (articolo 16, comma 2);

    Decreto-legge 27 dicembre 2024, n 202, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di

    termini normativi” (articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14-decies);

    Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “Disposizioni per il rilancio

    dell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria” (articolo 3);

    Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 13 dicembre

    2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettera c));

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del

    27 marzo 2025, recante “Approvazione dei modelli di comunicazione di cui

    all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per

    l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti

    realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche

    Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,con le relative

    istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 19 novembre 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

    17

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