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Provvedimento Agenzia Entrate del 19.11.2025 (503079/2025)
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Prot. n. 503079Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.153474 del 27 marzo 2025 recante “Approvazione dei modelli dicomunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributo sotto forma di creditod’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024,n. 95, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissionetelematica”IL DIRETTORE DELL’AGENZIAIn base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito delpresente provvedimentoDispone1. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrateprot. n. 153474 del 27 marzo 20251.1. Al fine di dare attuazione alla legge 18 novembre 2025, n. 171, con laquale è stata riconosciuta l’agevolazione di cui all’articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, per gli investimenti effettuatidal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche eUmbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107,paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27marzo 2025, sono apportate le seguenti modifiche:Agenzia delle entrate - Via Giorgione, 106 – 00147 Roma - tel. 0650543282 –- al titolo, dopo le parole “dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,” sono inserite leseguenti: “e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti afinalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattatosul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18novembre 2025, n. 171,”;- al paragrafo 1, dopo le parole “dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,” sonoinserite le seguenti: “e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agliaiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), delTrattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 dellalegge 18 novembre 2025, n. 171,”;- al paragrafo 1.1, dopo le parole “dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,” sonoinserite le seguenti: “e nelle zone delle regioni di Marche e Umbria ammissibiliagli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), delTrattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della legge18 novembre 2025, n. 171,”;- al paragrafo 1.4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In relazioneagli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zonedelle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a normadell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamentela Comunicazione integrativa. Agli investimenti del periodo precedente non siapplicano le disposizioni del paragrafo 1.3.”;- nei riferimenti normativi, alla lettera b) “Disciplina normativa diriferimento”, dopo le parole “Articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies,del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 febbraio 2025, n. 15;”, sono inserite le seguenti: “Articolo 3 della legge18 novembre 2025, n. 171.”.22. Modifiche al modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 3,comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024 e allerelative istruzioni2.1. Al modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma14-novies, secondo periodo, del decreto-legge n. 202 del 2024, sono apportate leseguenti modifiche:a) nel titolo, tra i riferimenti normativi, è aggiunto l’articolo 3 della legge18 novembre 2025, n. 171;b) nell’Informativa sul trattamento dei dati personali, nel riquadro “Basegiuridica”, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L’art. 3 della legge n. 171del 18 novembre 2025 estende l’agevolazione anche agli investimenti effettuatinelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a norma dell’art.107, par. 3, lettera c), del TFUE.”;c) a pagina 3, alla lettera g) della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”,dopo le parole “istituite dai relativi DPCM” sono inserite le seguenti: “e nelle zonedelle regioni Marche e Umbria,”;d) a pagina 3, alla lettera h) della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”,dopo le parole “DPCM n. 40/2024;” è inserito il seguente periodo: “Per le zonedelle regioni Marche e Umbria, gli investimenti per i quali l’impresa intende fruiredel credito d'imposta non sono stati oggetto dell’assunzione di impegnigiuridicamente vincolanti prima del 1° gennaio 2025, ai sensi della l. n. 171 del2025.”2.2. Alle istruzioni al modello di comunicazione integrativa sono apportatele seguenti modifiche:a) nel titolo, tra i riferimenti normativi, è aggiunto l’articolo 3 della legge18 novembre 2025, n. 171;b) a pagina 1, nel riquadro “A cosa serve il modello e chi lo utilizza”, dopole parole “degli investimenti indicati nella Comunicazione.” sono inseriti i seguentiperiodi: “Il presente modello è utilizzato anche dalle imprese per comunicare gliinvestimenti realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle3zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale anorma dell'art. 107, paragrafo 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unioneeuropea ai sensi dell’art. 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171. Le imprese chehanno realizzato investimenti nelle zone delle regioni Marche e Umbria sonoesonerate dall’invio della Comunicazione, e pertanto non devono tener conto deiriferimenti alla stessa, presenti in queste istruzioni.”;c) a pagina 3, nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, dopola frase “- la ZLS Friuli-Venezia Giulia è stata istituita con DPCM del 3 febbraio2025.” è inserito il seguente periodo: “Con riferimento alle zone delle regioniMarche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107,paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sonoagevolabili gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15novembre 2025.”;d) a pagina 6, dopo le parole “Unione europea.” è inserito il seguenteperiodo: “Con riferimento alle zone delle regioni Marche e Umbria, sonoagevolabili esclusivamente i Comuni, o loro porzioni, rientranti nelle zoneammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma del predetto art. 107, paragrafo3, lettera c).”;e) a pagina 8, nel “QUADRO E Estremi fatture e certificazione”, dopo ilperiodo “Le altre fatture non possono avere data anteriore all’istituzione dellaZLS.” è inserito il seguente: “Per gli investimenti effettuati nelle zone delle regioniMarche e Umbria ammesse agli aiuti, le fatture non possono avere data anterioreal 1° gennaio 2025.”;f) è aggiunto l’allegato con l’elenco dei Comuni, o loro porzioni, delleregioni Marche e Umbria ammesse all’aiuto.2.3. Il modello di comunicazione integrativa e le relative istruzioni, nellaversione aggiornata, sono parte integrante del presente provvedimento esostituiscono i precedenti. La versione aggiornata del modello di comunicazioneintegrativa e delle relative istruzioni è resa disponibile gratuitamente sul sitointernet dell’Agenzia delle entrate.43. Testo coordinatoAl solo fine di facilitarne la lettura, si riporta di seguito il testo delProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27marzo 2025, coordinato con le modifiche apportate dal presente provvedimento.Le modifiche introdotte con il presente provvedimento sono riportate incarattere grassetto.Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributosotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 deldecreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4luglio 2024, n. 95, e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agliaiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), delTrattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 dellalegge 18 novembre 2025, n. 171, con le relative istruzioni, e definizione dellemodalità di trasmissione telematica1. Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 3, comma14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, per l’utilizzo del contributosotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate, di cui all’articolo 13 deldecreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4luglio 2024, n. 95, e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agliaiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), delTrattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 dellalegge 18 novembre 2025, n. 171, con le relative istruzioni, e definizione dellemodalità di trasmissione telematica.51.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (di seguito, decreto-legge), i modelli dicomunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta pergli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle ZoneLogistiche Semplificate (di seguito, ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.95, e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalitàregionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18novembre 2025, n. 171, con le relative istruzioni.1.2. Con la comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, primoperiodo, del decreto-legge (di seguito Comunicazione), gli operatori economiciche intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cuiall’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 comunicano l’ammontare dellespese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono disostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentalidestinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS,istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale anorma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalitàregionale 2022-2027.1.3. Con la Comunicazione di cui al paragrafo 1.2 possono essere indicatianche:a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusisuccessivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sonosolo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque,non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del62024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è statoeffettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.1.4. La comunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondoperiodo, del decreto-legge (di seguito Comunicazione integrativa), deve essereinviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestarel’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.In relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalitàregionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sulfunzionamento dell’Unione europea, i soggetti interessati sono tenuti apresentare esclusivamente la Comunicazione integrativa. Agli investimentidel periodo precedente non si applicano le disposizioni del paragrafo 1.3.1.5. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione delsito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.2 Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa2.1 La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili3 Modalità per l’invio della Comunicazione3.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, primo periodo, del decreto-legge la Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppureavvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cuiall’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuatautilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”, disponibile3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entrocinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con7l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizionedel soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sitointernet dell’Agenzia delle entrate.3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data discadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti mascartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solarisuccessivi a tale termine.3.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, èpossibile:a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quellaprecedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessasostituisce tutte quelle precedentemente inviate;b) presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentementecomunicato.3.5 La Comunicazione inviata successivamente al termine di presentazioneè scartata in fase di accoglienza.3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di inviodella Comunicazione;b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E noncorrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delleentrate;c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascunastruttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quellicomunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, e risultanti nell’area riservata del sito internet dell’Agenziadelle entrate. Considerato che l’Istat ha sviluppato la nuova classificazioneATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i codici attività presenti nellanuova classificazione ATECO 2025.84 Modalità per l’invio della Comunicazione integrativa4.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, deldecreto-legge la Comunicazione integrativa è inviata dal 20 novembre 2025 al 2dicembre 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dalbeneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delledichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica dellaComunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il softwaredenominato “ZLSINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito4.2 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alladata di scadenza del termine di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedentima scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solarisuccessivi a tale termine.4.3 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1 èpossibile:a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisceintegralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazioneintegrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Talescelta comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrativeprecedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensidel citato secondo periodo del comma 14-novies.4.4 La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine dipresentazione è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione dicui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrativerettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposteal controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giornidal rilascio dell’apposita ricevuta.4.5 Si applica il paragrafo 3.2.94.6 La Comunicazione integrativa è scartata:a) nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.6;b) nel caso in cui i dati indicati nella Comunicazione integrativa sianoincongruenti rispetto a quelli indicati nella Comunicazione precedentementepresentata.5 Utilizzo del credito d’imposta5.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto dellimite di spesa per l’anno 2025 di cui all’articolo 3, comma 14-octies, secondoperiodo, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiariesclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241.5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misuraspettante ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, è utilizzabilea decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimentodi cui al medesimo comma 14-decies e, comunque, non prima del rilascio di unaseconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazioneintegrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimentoall’utilizzo del credito d’imposta.5.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del creditocorrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fattureelettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabilea decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la qualel’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del creditod’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dalCentro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto atrasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento dicui all’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, la certificazione mediantepostaelettronicacertificataalseguenteindirizzo:creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it. Nel caso di acconti fatturati dall’810maggio 2024 (o dalla data istitutiva della ZLS) al 31 dicembre 2024, relativi ainvestimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nellaCertificazione deve essere attestato che dette spese costituiscono acconto deipredetti investimenti e le relative fatture, oltre a essere indicate nel Quadro E,devono essere inviate, unitamente alla certificazione, all’indirizzo di posta indicatonel periodo precedente.5.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamentealla Comunicazione integrativa per la quale l’ammontare del credito d’impostariconosciuto nella misura spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, deldecreto-legge sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alleverifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizionidi cui al periodo precedente si applicano anche in presenza di un credito spettanteai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge non superiore a150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gliinvestimenti nella ZLS 2024 spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce asuperare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione delquadro C del Modello. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimentoall’utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.5.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematiciresi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione diversamento;b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risultisuperiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, ilrelativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che hatrasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizitelematici dell’Agenzia delle entrate;c) con la risoluzione n 10/E del 6 febbraio 2025 sono state impartite leistruzioni per la compilazione del modello F24.116 Controlli antimafia6.1 Nella Comunicazione integrativa è presente il Quadro C - Elencosoggetti sottoposti alla verifica antimafia.6.2 Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafiarisultate incomplete, deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilasciodell’apposita ricevuta la Comunicazione integrativa corretta. Per le Comunicazioniintegrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è statoriconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnalil’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti dasottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiariconviventi non indicati nella Comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entratetrasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediantemessaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’IndiceNazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituitopresso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al paragrafo 6.2,il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia,una Comunicazione integrativa contenente i dati aggiornati nel quadro C, medianteposta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 5.3. Fino all’invio dellaComunicazione integrativa corretta è sospesa la fruizione del credito non ancorautilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senzache il beneficiario abbia provveduto all’invio della Comunicazione integrativacorretta, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del creditoriconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamenteutilizzato.6.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata lacompetenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controllidocumentali sulla Certificazione nel caso previsto nel paragrafo 5.3.127 Trattamento dei dati7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagliarticoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice inmateria di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge, il quale prevede, al primo periodo, che i soggetti beneficiari del creditod’imposta presentino all’Agenzia delle entrate una Comunicazione attestantel’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle cheprevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Il medesimo comma prevede,al secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggettiinteressati comunicano, altresì, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il medesimo comma, al terzo periodo,prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sianoapprovati i modelli di Comunicazione e di Comunicazione integrativa, con lerelative istruzioni, e siano definite le modalità di trasmissione telematica.7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento deidati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., alquale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonchéle attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile deltrattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nellaComunicazione integrativa approvate con il presente provvedimento, sono:- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventualesoggetto terzo che effettua la Comunicazione e la Comunicazione integrativa (es.rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;- i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa chepresenta la Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a seguitodi operazioni straordinarie intervenute successivamente al 23 giugno 2025.13- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dallapresenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);- i dati contabili relativi al credito d’imposta;-gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dalbeneficiario e relative ad acquisti agevolabili.I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi delprocesso rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione dellaComunicazione e della Comunicazione integrativa, per le verifiche successive eper l’eventuale recupero degli importi non spettanti.Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5,par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conservai dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delleproprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.7.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1,lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati inmaniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti nonautorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione edella Comunicazione integrativa venga effettuata mediante i canali telematicidell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosidi un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cuiall’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.7.5 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzativerichieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantirela correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformitàdi esso agli obblighi di legge e al Regolamento.7.6 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio deidiritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delleentrate ed è parte integrante della Comunicazione e della Comunicazioneintegrativa.147.7 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e allaComunicazione integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sullaprotezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.MotivazioniL’articolo 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171 (di seguito, legge), haesteso l’agevolazione prevista dall’articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (di seguito, decreto-legge), agli investimentieffettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioniMarche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge, ai fini della fruizione dellapredetta agevolazione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’Agenziadelle entrate, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, esclusivamente lacomunicazione di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, deldecreto-legge (di seguito, Comunicazione integrativa), per attestare l’ammontaredelle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.153474 del 27 marzo 2025 è stato approvato il modello di Comunicazioneintegrativa per la fruizione del credito di imposta per investimenti nelle ZoneLogistiche Semplificate (ZLS), e sono state definite le relative modalità ditrasmissione telematica.Con il presente provvedimento sono disposte le modifiche alProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27marzo 2025, al modello di Comunicazione integrativa e alle relative istruzioni, perconsentire anche alle imprese che, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,hanno effettuato investimenti nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbriadi presentare la Comunicazione integrativa.15Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia distatuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazionefinanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa eagevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti inmateria tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendogli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si èpredisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, delProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27marzo 2025 e delle successive modifiche.Riferimenti normativiAttribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrateDecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo68, comma 1; articolo 71, comma 3);Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenziadelle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimomodificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sulsito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazionetrasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.43 del 2025 (articolo 2, comma 1).Disciplina normativa di riferimentoLegge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Statoper l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”(articolo 1, commi da 61 a 65-bis);16Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia dipolitiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno delPaese, nonché in materia di immigrazione” (articolo 16, comma 2);Decreto-legge 27 dicembre 2024, n 202, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia ditermini normativi” (articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14-decies);Legge 18 novembre 2025, n. 171, recante “Disposizioni per il rilanciodell’economia nei territori delle regioni Marche e Umbria” (articolo 3);Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) del 13 dicembre2007 e successive modificazioni (articolo 107, paragrafo 3, lettera c));Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del27 marzo 2025, recante “Approvazione dei modelli di comunicazione di cuiall’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, perl’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimentirealizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone LogisticheSemplificate, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,con le relativeistruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”.La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenziadelle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensidell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.Roma, 19 novembre 2025IL DIRETTORE DELL’AGENZIAVincenzo CarboneFirmato digitalmente17