• Provvedimento Agenzia Entrate del 17.11.2025 (491453/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 17.11.2025 (491453/2025)
  • Prot. n. 491453

    Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

    189273 del 21 dicembre 2009 recante l’approvazione del modello AA5/6 che i

    soggetti diversi dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio

    attività IVA, devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale,

    per la comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute

    fusioni, concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e

    delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito

    del presente provvedimento

    Dispone

    1. Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 189273

    del 21 dicembre 2009

    1.1. Al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.

    189273 del 21 dicembre 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    “3. Modalità per la presentazione del modello all’Agenzia delle entrate

    3.1. In caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il

    modello di cui al punto 1 può essere presentato direttamente presso qualsiasi

    ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio postale mediante

    raccomandata, tramite PEC ovvero tramite un apposito servizio web presente

    nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In caso di variazioni

    1

    relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere presentato in via

    telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari

    abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della

    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le

    specifiche tecniche contenute nell’allegato B del presente provvedimento. Il

    modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle

    entrate nell’ipotesi di comunicazione di avvenuta estinzione, fusione,

    concentrazione e trasformazione.

    3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione

    telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di

    rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e

    sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

    3.3. Nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi al

    rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in una delle

    seguenti modalità:

    -

    direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui

    circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona fisica;

    a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica

    -

    certificata (PEC), ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area

    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia fotostatica di

    un documento di identificazione del rappresentante, da inviare all’ufficio

    dell’Agenzia individuato al punto precedente.

    Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni

    anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione

    sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene attestata la qualità di

    rappresentante dell’ente per il quale viene resa la dichiarazione”;

    b) dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

    “4. Aggiornamenti del modello e delle istruzioni

    4.1. Eventuali aggiornamenti ai modelli e alle relative istruzioni potranno

    2

    essere pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate

    e ne sarà data relativa comunicazione”.

    1.2. Con il presente provvedimento sono approvate le istruzioni per la

    presentazione del modello AA5/6 “Domanda attribuzione codice fiscale,

    comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione,

    estinzione” che, a partire dal 18 novembre 2025, sostituiscono quelle approvate

    con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del

    21 dicembre 2009.

    2. Testo coordinato

    2.1. Al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni concernenti la

    presentazione del modello AA5/6 da parte dei soggetti diversi dalle persone

    fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, per effettuare la

    domanda di attribuzione del codice fiscale e per la comunicazione delle relative

    variazioni, si riporta di seguito il testo del Provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21 dicembre 2009, coordinato con

    le modifiche apportate dal presente provvedimento. Le modifiche introdotte con il

    presente provvedimento sono riportate in carattere grassetto.

    1. Approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle persone

    fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono utilizzare

    per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di

    variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni,

    trasformazioni ed estinzioni

    1.1. È approvato il modello AA5/6, domanda di attribuzione del codice

    fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione,

    trasformazione ed estinzione, con le relative istruzioni, che i soggetti non obbligati

    alla dichiarazione di inizio attività IVA sono tenuti ad utilizzare per chiedere

    l’attribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del decreto ministeriale 28

    3

    dicembre 1987, n. 539, e per assolvere gli adempimenti previsti dall’articolo 7,

    comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

    1.2. Il modello approvato con il presente provvedimento deve essere

    utilizzato a partire dal 1° febbraio 2010.

    2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

    2.1.

    Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente

    dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato

    prelevandolo dai siti internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it
    e del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in
    fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A).

    2.2.Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a

    condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’allegato A) e rechi

    l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente

    provvedimento.

    2.3.È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle

    caratteristiche tecniche di cui all’allegato A). A tale fine il modello è reso

    disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato

    ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la

    riproduzione.

    3. Modalità per la presentazione del modello all’Agenzia delle entrate

    3.1. In caso di richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale il

    modello di cui al punto 1 può essere presentato direttamente presso qualsiasi

    ufficio dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio postale mediante

    raccomandata, tramite PEC ovvero tramite un apposito servizio web presente

    nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In caso di

    variazioni relative ai dati in precedenza comunicati il modello può essere

    presentato in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o

    attraverso gli intermediari abilitati, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del

    4

    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

    modificazioni, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B del

    presente provvedimento. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in

    via telematica all’Agenzia delle entrate nell’ipotesi di comunicazione di

    avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione.

    3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione

    telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, di

    rilasciare al contribuente copia cartacea su modello conforme per struttura e

    sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

    3.3. Nel caso in cui tra i dati oggetto di variazione figurino quelli relativi

    al rappresentante legale, il modello può essere presentato esclusivamente in

    una delle seguenti modalità:

    -

    direttamente presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui

    circoscrizione ha sede il domicilio fiscale del soggetto diverso dalla persona

    fisica;

    -

    a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta elettronica

    certificata (PEC), ovvero tramite apposito servizio web disponibile nell’area

    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, allegando copia

    fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante, da inviare

    all’ufficio dell’Agenzia individuato al punto precedente.

    Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le

    informazioni anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché

    una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del

    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale viene

    attestata la qualità di rappresentante dell’ente per il quale viene resa la

    dichiarazione.

    4. Aggiornamento del modello e delle istruzioni

    5

    4.1. Eventuali aggiornamenti ai modelli e alle relative istruzioni

    potranno essere pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia

    delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Motivazioni

    Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 189273 del 21

    dicembre 2009, è stato approvato il modello AA5/6 che i soggetti diversi dalle

    persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, devono

    utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione

    di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni, concentrazioni,

    trasformazioni ed estinzioni, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per

    la trasmissione telematica dei dati.

    Al fine di garantire un maggiore controllo e presidio del processo di

    attribuzione del codice fiscale e di variazione dei dati precedentemente comunicati

    da parte dei citati soggetti, sono state disciplinate specifiche modalità di

    presentazione del modello AA5/6.

    In particolare, il presente provvedimento prevede che, in caso di variazione

    del rappresentante legale del soggetto diverso dalla persona fisica tenuto alla

    presentazione del modello AA5/6, quest’ultimo debba essere presentato

    esclusivamente presso l’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione ha sede il

    domicilio fiscale del soggetto dichiarante, oppure a mezzo raccomandata con

    ricevuta di ritorno o Posta elettronica certificata (PEC), ovvero tramite apposito

    servizio web disponibile nell’Area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

    entrate.

    Al modello devono essere allegati i documenti comprovanti le informazioni

    anagrafiche dell’ente e del nuovo rappresentante legale, nonché una dichiarazione

    sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nella quale

    il sottoscrittore dello stesso attesti la propria qualità di rappresentante in relazione

    6

    all’ente per il quale rende la dichiarazione.

    Il presente provvedimento, pertanto, approva le nuove istruzioni allegate al

    modello AA5/6 che, a partire dal 18 novembre 2025, sostituiscono quelle adottate

    con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del

    21 dicembre 2009.

    Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,

    comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di

    statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazione

    finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e

    agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in

    materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo

    gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è

    predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del 21

    dicembre 2009.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

    (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68,

    comma 1; articolo 71, comma 3);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

    modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo

    3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

    sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

    trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

    43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

    7

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

    successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

    aggiunto”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e

    successive modificazioni, recante “Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e

    al codice fiscale dei contribuenti”;

    Decreto ministeriale 23 dicembre 1976, n. 13814, e successive

    modificazioni, recante “Modalità per l’attribuzione e comunicazione del numero

    di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall’anagrafe

    tributaria dei soggetti estinti”;

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1987, n. 539 e successive

    modificazioni, recante “Modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero

    di codice fiscale e per la richiesta del tesserino plastificato. Approvazione dei

    nuovi modelli per la richiesta del numero di codice fiscale (AA4/7. AA5/5) e del

    certificato di codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche (AA11/2)”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

    modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la

    presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

    regionale sulle attività‡ produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi

    dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante

    “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e

    successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e

    regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (articolo 46 e

    articolo 47);

    Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, e successive

    modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia di

    utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la

    8

    presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che

    disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi

    connessi ad adempimenti fiscali”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 189273 del

    21 dicembre 2009, recante “Approvazione del modello AA5/6 che i soggetti diversi

    dalle persone fisiche, non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA,

    devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale, per la

    comunicazione di variazione dati e per la comunicazione delle avvenute fusioni,

    concentrazioni, trasformazioni ed estinzioni, delle relative istruzioni e delle

    specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 17 novembre 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

    9

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