• Provvedimento Agenzia Entrate del 31.10.2025 (424470/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 31.10.2025 (424470/2025)
  • Prot. n. 424470

    Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30

    dicembre 2024, n. 207 - definizione delle modalità operative per il collegamento

    tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i

    pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e

    memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la

    memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti

    elettronici

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Definizioni

    Ai fini del presente provvedimento si intende:

    1.1. per “area riservata”, l’area del portale web Fatture e Corrispettivi

    dell’Agenzia delle entrate, accessibile previa autenticazione digitale con

    credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali

    rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline);

    1.2. per “strumenti di certificazione dei corrispettivi”, gli strumenti

    mediante i quali sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi, individuati

    dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 182017 del 28

    ottobre 2016 e successive modificazioni e n. 111204 del 7 marzo 2025;

    1.3. per “strumenti di pagamento elettronico”, gli strumenti hardware o

    software mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici;

    1.4. per “soggetti obbligati”, i soggetti che utilizzano gli strumenti di

    certificazione dei corrispettivi per adempiere all’obbligo di memorizzazione e

    trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2,

    comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

    1.5. per “documento commerciale”, il documento disciplinato dal decreto

    del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 dicembre 2016;

    1.6. per “prestatori di servizi di pagamento”, i soggetti di cui all’articolo 1,

    comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 autorizzati a

    svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di

    convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici;

    1.7. per “Contratto di convenzionamento”, il contratto tra un prestatore di

    servizi di pagamento e un soggetto obbligato per l’accettazione e il trattamento

    delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento

    tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi al soggetto obbligato

    quale corrispettivo per la cessione di beni e prestazione di servizi.

    2. Modalità di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e

    gli strumenti di certificazione dei corrispettivi

    2.1. Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli

    strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando

    le apposite funzionalità web disponibili nell’area riservata.

    2.2. I soggetti obbligati effettuano il collegamento di cui al punto 2.1.

    registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento

    elettronico utilizzato, in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni

    strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato,

    nell’area riservata. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali

    attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti obbligati

    registrano anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli

    strumenti di pagamento elettronico di cui al periodo precedente.

    2.3. Il collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato, con le modalità di cui

    al punto 2.2., direttamente dai soggetti obbligati anche tramite un soggetto, con

    delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture

    2

    e Corrispettivi” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.

    375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.

    2.4. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione

    telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate utilizzando la

    procedura web, di cui al punto 1.11 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia

    delle entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 come modificato dal Provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 99297 del 18 aprile 2019, il

    collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato dai soggetti obbligati utilizzando le

    apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura web.

    2.5. I soggetti obbligati aggiornano i dati di cui ai punti 2.2. e 2.4. a seguito

    di variazioni dei collegamenti di cui al punto 2.1.

    3. Termini

    3.1. Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico, a disposizione

    dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto

    di convenzionamento, il collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato entro

    quarantacinque giorni a partire dalla data di messa a disposizione nell’area

    riservata del servizio web di cui al punto 2.1. La data di messa a disposizione del

    citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet

    dell’Agenzia delle entrate.

    3.2. Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di

    convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il

    collegamento di cui al punto 2.1. è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo

    mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento

    elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Ai fini del

    presente provvedimento, il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non

    saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al

    punto 2.1. effettuate entro l’ultimo giorno del mese.

    3

    3.3. I termini di cui al punto 3.2. si applicano anche nei casi in cui venga

    modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già

    precedentemente associato.

    4. Modalità di memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata dei dati

    dei pagamenti elettronici giornalieri

    La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata

    al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo

    strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento

    commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. I dati dei

    pagamenti elettronici memorizzati, di cui al periodo precedente, sono trasmessi

    giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche dei

    provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi di cui al

    punto 1.2.

    5. Trattamento dei dati

    5.1. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse

    pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del

    trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del

    Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”). La base giuridica del

    trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del

    Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui

    al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 2, comma

    3, del d.lgs. n. 127 del 2015, come modificato dall’articolo 1, comma 74, della l.

    n. 207 del 2024. La suddetta norma prevede che la memorizzazione elettronica e

    la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sono effettuate mediante

    strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché

    la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi

    con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o

    software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato

    4

    allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale,

    e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti

    elettronici giornalieri.

    5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

    dati.

    5.3. I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria

    e sono trattati, secondo il principio di necessità, conformemente a quanto previsto

    dal Regolamento.

    5.4. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è

    riservato esclusivamente al personale autorizzato al trattamento e adeguatamente

    formato, le cui operazioni sono puntualmente tracciate.

    5.5. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.a,

    al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

    designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28

    del Regolamento.

    5.6. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione

    (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate

    conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento

    delle finalità di cui al punto 5.1.

    5.7. Sul trattamento dei dati personali è eseguita la valutazione d’impatto

    (DPIA) prevista dall’articolo 35 del Regolamento.

    Motivazioni

    L’articolo 1, comma 74, della l. n. 207 del 2024, ha modificato l’articolo 2,

    comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 prevedendo la piena integrazione e interazione

    del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento

    elettronico. Il comma 77 del citato articolo 1 stabilisce che l’obbligo decorre a

    partire dal 1° gennaio 2026.

    Il comma 4 dell’articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, prevede che le regole

    tecniche, le informazioni da trasmettere, i termini per la trasmissione telematica e

    5

    le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3 sono definite, sentite

    le associazioni di categoria, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

    entrate.

    Considerate le modifiche apportate al comma 3 dalla l. n. 207 del 2024, con

    il presente provvedimento sono stabilite le modalità di collegamento tra lo

    strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti

    elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei

    corrispettivi.

    In particolare, il presente provvedimento stabilisce che il collegamento è

    effettuato esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata

    del portale “Fatture e Corrispettivi”, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul

    sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Al fine di garantire un avvio graduale dell’adempimento, per gli strumenti

    di pagamento elettronico, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un

    Contratto di convenzionamento tra il soggetto obbligato e il prestatore di servizi

    di pagamento, viene previsto un termine di quarantacinque giorni, dalla data di

    messa a disposizione del sopra citato servizio web, per effettuare la registrazione

    a sistema del collegamento tra i due strumenti.

    A regime, invece, nel caso in cui uno strumento di pagamento elettronico

    già registrato venga collegato ad altro strumento di memorizzazione e trasmissione

    telematica dei corrispettivi ovvero nei casi di attivazione di nuovi strumenti di

    pagamento elettronico, il collegamento è registrato a sistema a partire dal sesto

    giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello

    strumento di pagamento elettronico, o alla data di variazione dell’associazione, ed

    entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. A titolo esemplificativo,

    qualora venga attivato un nuovo POS il 1° febbraio, in collegamento con un

    Registratore telematico, la registrazione del collegamento tra i due strumenti dovrà

    essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata, a partire

    dal 6 aprile ed entro il 30 aprile.

    6

    Il provvedimento, inoltre, stabilisce che la memorizzazione dei dati dei

    pagamenti elettronici è effettuata mediante gli strumenti di certificazione dei

    corrispettivi registrando, al momento dell’effettuazione dell’operazione, e

    riportando nel documento commerciale le forme di pagamento ed il relativo

    ammontare. Tali dati sono trasmessi telematicamente in forma aggregata su base

    giornaliera all’Agenzia delle entrate con le modalità e le regole tecniche già

    operative, mediante la trasmissione dei corrispettivi telematici giornalieri.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

    (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

    68, comma 1; articolo 71, comma 3);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

    modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo

    3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

    sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

    trasparente”, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n.

    43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

    successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

    aggiunto”;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante

    “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,

    avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

    7

    disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)

    n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

    alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

    personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

    95/46/CE” ;

    Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni,

    recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento

    nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE,

    2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;

    Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni,

    recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni

    di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,

    comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del

    27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

    abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28

    ottobre 2016, e successive modificazioni, recante la “Definizione delle

    informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e

    dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati

    dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,

    del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio

    della relativa opzione”;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 dicembre 2016,

    emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016, avente ad oggetto “Attuazione

    dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante

    l’individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai

    8

    fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei

    corrispettivi”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99297 del 18

    aprile 2019, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e

    trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2

    ottobre 2024, recante “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on

    line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”;

    Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e successive modificazioni, recante il

    “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio

    pluriennale per il triennio 2025-2027”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 111204 del 7

    marzo 2025, recante la “Definizione delle informazioni da trasmettere e delle

    specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni

    software di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini

    della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei

    corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto

    legislativo del 5 agosto 2015 n. 127”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 31 ottobre 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

    9

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