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Provvedimento Agenzia Entrate del 20.10.2025 (390267/2025)
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Prot. n. 390267/2025Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d’uso del contrassegnosostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dellecaratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire ilcollegamento telematico tra gli intermediari e l’Agenzia delle entrateIL DIRETTORE DELL’AGENZIAIn base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito delpresente provvedimentoDispone1. Aggiornamento delle caratteristiche e delle modalità d’uso delcontrassegno sostitutivo delle marche da bollo1.1. Il presente provvedimento disciplina le caratteristiche e le modalitàd’uso del contrassegno e le caratteristiche tecniche del sistema informatico, ai sensidell’articolo 4, comma 4, del d.P.R. n. 642 del 1972, secondo il quale “Conprovvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite lecaratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari,nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire ilcollegamento telematico con la stessa Agenzia”.1.2. Il provvedimento, inoltre, sostituisce integralmente la disciplina dettatadai seguenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate:a) Provvedimento del 5 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 118 del 23 maggio 2005, recante “Approvazione delle caratteristichee delle modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche dabollo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dellecaratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire ilcollegamento telematico tra gli intermediari e l’Agenzia delle entrate”;b) Provvedimento prot. n. 2556 del 12 gennaio 2015, recante“Approvazione delle caratteristiche del contrassegno sostitutivo dellemarche da bollo, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”.2. DefinizioniAi fini del presente provvedimento e dei relativi allegati si intende per:a) centro servizi: la struttura, appartenente al gestore del sistemainformatico, che con modalità telematiche scambia dati con leemettitrici e cura materialmente la rendicontazione dei contrassegni;b) contrassegno: la ricevuta rilasciata dagli intermediari convenzionati aseguito del pagamento;c) convenzione: l’accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 39 del d.P.R. n.642 del 1972, tra l’Agenzia delle entrate e gli intermediari recante ladisciplina sullo svolgimento del servizio;d) emettitrice: il terminale in dotazione degli intermediari che, incollegamento con il centro servizi, consente la stampa dei contrassegni,la loro trasmissione e rendicontazione;e) etichetta: il supporto adesivo per la stampa dei contrassegni;f) gestore del sistema informatico: il soggetto prescelto dalleassociazioni di categoria degli intermediari che governa il sistemainformatico per la gestione del servizio;g) intermediario convenzionato: il rivenditore di generi di monopolio oaltro soggetto individuato ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del d.P.R.n. 642 del 1972 che, avendo aderito alla convenzione prevista dalla2medesima norma, svolge il servizio di riscossione dell’imposta di bolloe di altri tributi;h) rendicontazione: la comunicazione da parte del centro serviziall’Agenzia delle entrate dei dati di ogni singolo contrassegno emesso,degli eventuali annullamenti e delle ricariche effettuate;i) ricarica: l’operazione di autorizzazione preventiva all’emissione deicontrassegni;j) rullo: la confezione in numero variabile di etichette incollate su unsupporto continuo;k) sistema informatico: il complesso delle infrastrutture informatiche checonsentono la gestione del servizio di riscossione dei tributi con lemodalità previste dal presente atto e dalla convenzione, nonché ilrilascio e la rendicontazione dei contrassegni;l) trasmissione dati: il trasferimento dall’emettitrice al centro servizi deidati dei contrassegni emessi, degli eventuali annullamenti e dellericariche effettuate.3. Caratteristiche, modalità d’uso del contrassegno e caratteristichetecniche del sistema informatico3.1. Le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno sono definitenell’allegato A al presente provvedimento.3.2. Le caratteristiche tecniche del sistema informatico sono definitenell’allegato B al presente provvedimento.MotivazioniAi sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 642 del 1972,l’imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento ad un intermediarioconvenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalitàtelematiche, apposito contrassegno.3L’articolo 4 del d.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dal decreto-legge12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n.191, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sonostabilite le caratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagliintermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo aconsentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.Al fine di incrementare i presidi di sicurezza, uniformandoli agli attualistandard dell’Agenzia delle entrate, è necessario definire la nuova architetturahardware e software di base dei dispositivi di stampa dei contrassegni sostitutividelle marche da bollo dotati di più elevati standard tecnologici e di sicurezza, chesaranno resi disponibili, in modo incrementale, a tutti gli intermediariconvenzionati con l’Agenzia delle entrate per il rilascio dei contrassegnisostitutivi.Con il presente provvedimento, pertanto, vengono aggiornate lecaratteristiche e le modalità d’uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, alfine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici prepostial controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica, nonché irequisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gliintermediari e l’Agenzia delle entrate, aggiornandoli ed uniformandoli allespecifiche e agli standard tecnologici e di sicurezza dei nuovi dispositivi, così daassicurare la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti e il governo delle attivitàsvolte dagli intermediari. In tale occasione, al fine di riportare in un unico atto ladisciplina di riferimento, le previsioni dei Provvedimenti del Direttoredell’Agenzia delle entrate del 5 maggio 2005 e del 12 gennaio 2015, vengonointegrate e uniformate nel presente provvedimento che, pertanto, sostituisceintegralmente i precedenti.Riferimenti normativiAttribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate4Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo68, comma 1; articolo 71, comma 3);Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenziadelle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimomodificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sulsito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazionetrasparente”, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n.43 del 2025 (articolo 2, comma 1).Disciplina normativa di riferimentoDecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante“Disciplina dell’imposta di bollo”, così come modificato dal decreto-legge 12luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191 e dall’articolo 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articoli 3,4 e 39);Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dallalegge 31 marzo 2005, n. 43, recante “Disposizioni urgenti per l’università e laricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi operestrategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gliadempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misureurgenti” (articolo 7, comma 2);Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese digiustizia” (articoli 192 e seguenti);Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni, recante“Norme sui passaporti” (articolo 18, comma 1);5Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante “Modifica della disciplinain materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari” (articolo 2, comma1, lettera h) e articolo 6, comma 3);Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 120473 del 28giugno 2017 “Disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e deitributi speciali catastali da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio, aisensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, comesostituito dall’art. 7-quater, comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e di ogni altrocorrispettivo dovuto in relazione ai servizi ipotecari e catastali resi presso gliUffici. Modalità e termini di attivazione”;Decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante “Testo unico delledisposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti”(articoli 141, 142 e 165 che, dal 1° gennaio 2026, sostituiranno gli articoli 3, 4 e39 del d.P.R. n. 642 del 1972).La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenziadelle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensidell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.Roma, 20 ottobre 2025IL DIRETTORE DELL’AGENZIAVincenzo CarboneFirmato digitalmente6